Sanzioni amministrative Registro Imprese

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Consulta le tavole sinottiche delle violazioni amministrative definite per tipo di soggetto.

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Le violazioni amministrative del Registro Imprese e del REA si distinguono in:

  • presentazione tardiva di denunce, comunicazioni o depositi rispetto ai termini prescritti;
  • omissione, ovvero la mancata presentazione di denunce, comunicazioni o depositi di cui l'Ente sia venuto a conoscenza.

 

Soggetti attivi dell'illecito

È soggetto attivo dell'illecito chiunque sia tenuto a causa delle funzioni rivestite a eseguire una denuncia, una comunicazione o un deposito al Registro Imprese.

In alcuni casi, la società è obbligata in solido con gli autori della violazione al pagamento della somma dovuta (art.6 Legge n.689/1981), quando i soggetti a cui la stessa è comminata non provvedono al pagamento.

Fra i soggetti attivi dell'illecito il precedente articolo 2626 prevedeva espressamente anche i notai, che invece non sono citati nel nuovo articolo 2630. Tuttavia si ritiene che continuino a essere suscettibili di sanzione in virtù dell'art.2194 c.c., nel caso di omesso o tardivo deposito per l'iscrizione di atti nei casi previsti dal codice civile e, comunque, in tutti i casi in cui la legge prevede un espresso obbligo a loro carico.
 

Importi delle sanzioni per società e consorzi

L'importo delle sanzioni varia da 103 euro a 1.032 euro (art. 2630 c.c.).

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a un terzo, quindi da 34,33 euro fino a 344 euro.

Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, è consentito scegliere se pagare tra il doppio del minimo oppure un terzo del massimo della sanzione prevista, oltre alle spese del procedimento (art.16 L. n.689/1981).

Quindi:

  • se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti e il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, l'importo ridotto è di 68,66 euro;
  • se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti e il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, l'importo ridotto è di 206 euro.

Per l'omesso deposito del bilancio (si deve intendere come omesso anche nei termini prescritti) è prevista la maggiorazione di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria (come previsto dal nuovo articolo 2630 c.c.).

 

Da sapere

 Da sapere


La disciplina sanzionatoria è regolata dagli articoli 2194 c.c. per l'imprenditore individuale e 2630 c.c. per società e consorzi. Consulta la normativa di riferimento.