Requisiti tecnico professionali per l’esercizio dell’attività di installazione impianti – parere Ministero

Con proprio parere del 22/02/2022, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso sulla corretta interpretazione da dare all’art. 4, punto 2, del DM 37/2008, riguardante il lasso di tempo necessario a far maturare i requisiti professionali di cui all'art. 1, lettere b), c), d) in capo al titolare/socio/amministratore/collaboratore e associato in partecipazione (per quest’ultimo, nei limiti in cui è ancora consentito) di impresa di installazione impianti.

Secondo l’interpretazione espressa del Ministero il titolare, i soci e collaboratori familiari e gli associati in partecipazione (nei limiti in cui è ancora consentito):

  • non in possesso di titolo di studio, maturano il requisito tecnico professionale in seguito all’esercizio dell’attività svolta in forma di collaborazione tecnica continuativa generica per 6 anni;
  • in possesso di un titolo di studio:
    - in caso di diploma o qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente all’attività, maturano il requisito a seguito di una prestazione lavorativa della durata di almeno 2 anni (ridotta ad 1 anno per impianti rientranti nella lettera ‘d’);
    - in caso di titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, maturano il requisito a seguito di una prestazione lavorativa della durata di almeno 4 anni (ridotta a 2 anni per impianti rientranti nella lettera ‘d’).

Solo l’attività di collaborazione tecnica “specializzata” - ossia con inquadramento formale nella corrispondente categoria del CCNL applicabile – consente ai soggetti di cui sopra di maturare il requisito in soli tre anni.

E’ stato di conseguenza aggiornato il Modello Requisiti/37L - Segnalazione certificata di inizio attività di installazione di impianti posti al servizio degli edifici e dichiarazione del possesso dei requisiti.