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Nomina del revisore nelle S.r.l. e cessazione anticipata dell’incarico in seguito al venir meno dell’obbligo
L’art. 8, comma 6 sexies del D.L n. 30/12/2019, n. 162 ha prorogato, per le SRL, i termini dell’obbligo di nomina del revisore o degli organi di controllo, precedentemente fissati alla scadenza del 16/12/2019.
Ciò ha fatto sì che gli esercizi sociali da prendere in considerazione per valutare il superamento o meno degli indici-soglia previsti dall’art 2477 cc siano oggi il 2018 e il 2019.
Sulla base di tale modifica normativa, numerose SRL che entro il 16 dicembre 2019 avevano nominato il revisore (o il sindaco) per il loro primo incarico - facendo riferimento ai bilanci chiusi al 31/12/2017 e 31/12/2018 - stanno riconsiderando tali nomine.
Sono dettagliate di seguito le varie situazioni che si stanno presentando e le condizioni per l’iscrizione delle cessazioni anticipate degli incarichi.
Rettifica della data di inizio carica
Non è possibile "rettificare" la durata dell’incarico già conferito e in corso: la durata dell’incarico già deciso può variare solo nelle ipotesi di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale.
Non sono pertanto iscrivibili domande con le quali venga chiesta l'iscrizione della variazione della durata del revisore, nominato a fine 2019, sulla base di verbali di assemblea con i quali si rettifica o si stabilisce che l’incarico anziché per gli esercizi 2019/2020/2021 sia riferito agli esercizi 2020/2021/2022, con data inizio 1/1/2020.
Cessazione anticipata del revisore
La cessazione anticipata dell’incarico di revisione può intervenire solo in seguito a risoluzione consensuale, revoca o dimissioni.
Risoluzione consensuale
La risoluzione consensuale dell’incarico di revisione è possibile tutte le volte in cui la società e il revisore concordano sullo scioglimento del rapporto.
Non basta, in linea di principio, la delibera dei soci che dispone/approva la risoluzione consensuale: agli atti dell’ufficio deve esservi anche la dichiarazione di accettazione da parte del revisore.
Documenti da allegare
-
delibera con cui i soci dispongono/dichiarano la risoluzione consensuale;
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documentazione che attesti il consenso del revisore alla risoluzione del rapporto [es. documentazione agli atti della società, dichiarazione resa dal revisore con firma digitale - oppure con firma autografa e documento di identità del firmatario - firma digitale del revisore sulla distinta, in aggiunta alla firma dell’amministratore o dell’intermediario, cioè del commercialista iscritto nella sezione A dell’Albo, o del notaio].
È sufficiente il solo verbale se attesta contestualmente:
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la disponibilità/richiesta del revisore a risolvere consensualmente il precedente rapporto (ovvero la sua presenza in assemblea e la mancata formulazione di obiezioni);
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la deliberazione conforme dei soci in proposito;
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la nuova nomina, nella stessa data della cessazione, dello stesso revisore o di un nuovo revisore per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Revoca
La revoca è possibile in alcuni casi specifici, elencati dal DM 261/2012.
Tra queste ipotesi è prevista la possibilità di revocare l’incarico qualora vengano meno i presupposti di legge che obbligano alla revisione legale.
La proroga dei termini ricordata nelle premesse ha spostato temporalmente l’entrata in vigore dell’obbligo di nomina e ha cambiato gli esercizi sociali da valutare al fine di individuare l’insorgenza dell’obbligo (ora devono essere presi in esame gli esercizi 2018 e 2019. Sono quindi venuti meno i presupposti che obbligavano alla nomina del revisore.
La revoca – trattandosi di SRL che non è al momento obbligata alla nomina del revisore - ha effetto dal momento in cui è comunicata all’interessato, pertanto la data di cessazione da indicare nella modulistica è la data di notificazione della revoca al revisore.
Si ricorda che il revisore che è stato revocato non può essere rinominato dalla società prima di un anno (art. 8 d.m. 28/12/2012, n. 261)
Documenti da allegare
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delibera dei soci di revoca del revisore a causa del venir meno;
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documentazione che attesti l’avvenuta comunicazione della revoca al revisore (ricevuta di ritorno in caso di raccomandata o ricevuta di consegna in caso di comunicazione effettuata via PEC).
È sufficiente il solo verbale se il revisore cessato è presente all’assemblea che delibera la revoca.
Dimissioni
Le dimissioni NON sono consentite a causa del venir meno dell'assoggettamento all'obbligo di revisione legale ma nelle sole ipotesi previste dall’art. 5 commi 1 e 2 del DM 261/2012.
Se la motivazione delle dimissioni non risulta dalla documentazione allegata alla pratica, l’Ufficio richiede documentazione integrativa.