Iscrizione di atti a efficacia differita e per i quali la pubblicità del registro delle imprese abbia ‘effetti costitutivi’

L’iscrizione di atti con efficacia differita e per i quali la pubblicità del Registro delle imprese comporti effetti "costitutivi" avviene in seguito a due adempimenti pubblicitari strettamente connessi:

  1. nella prima fase è necessario presentare la domanda di iscrizione con l'indicazione degli effetti differiti compilando il solo riquadro 20 del modello S2 (in questo modo l'atto viene iscritto segnalando la sua efficacia posticipata, ma non viene data evidenza, in visura, delle modifiche decise, in quanto non ancora efficaci);
  2. nella seconda fase - dopo che l'atto abbia avuto effetto, cioè dopo la scadenza del termine iniziale di efficacia - deve essere presentata la domanda di iscrizione delle modifiche divenute efficaci con un ulteriore modello S2, compilato nei campi di interesse.

Pervengono numerose domande di iscrizione di atti ad efficacia differita – in seguito alla presenza di un termine iniziale di efficacia - non in linea con la procedura descritta perché già completamente compilate sin dalla "prima fase". Si tratta di istanze iscrittive nelle quali il notaio chiede l’iscrizione in una data precisa, che coincide con la data di scadenza del termine riportato nell’atto.

È bene tener presente che l’Ufficio del Registro delle imprese non è tenuto a posticipare, su richiesta, la pubblicità di un atto ricevuto.

A titolo di cortesia – quando davvero indispensabile e se adeguatamente motivato nella domanda pubblicitaria nel modello XX Note – l’Ufficio è tuttavia disponibile a effettuare le iscrizioni in una data precisa, coincidente con la scadenza del termine iniziale di efficacia indicato nell’atto. Premesso che si tratta di un servizio non obbligatorio, la domanda di iscrizione deve pervenire all’ufficio almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine. In questi casi, l'Ufficio esegue l’iscrizione con l'unica modalità tecnica consentita, cioè "prenotando" nel sistema informatico la data di evasione richiesta.

Va tenuto presente che il programma che procede all'evasione delle pratiche in "data certa" è automatico: pertanto l'Ufficio non risponde della mancata evasione di un atto a seguito di qualsiasi evento tecnico o di sistema che dovesse verificarsi.

***

Pervengono anche domande di iscrizione di atti immediatamente efficaci di cui il notaio domanda comunque la posticipazione dell’evasione, con compilazione nel modello XX Note. In tal caso, poiché l’atto notarile è immediatamente efficace, l’Ufficio si riserva di rifiutare l’iscrizione posticipata provvedendo immediatamente all’evasione di quanto presentato.

***

Per le domande di iscrizione di atti di fusione e scissione nei quali sia stabilita una data-effetto successiva valgono le diverse modalità di deposito riportate di seguito.

Modalità di deposito delle pratiche di fusione

Modalità di deposito delle pratiche di scissione

 

Il Dirigente dell’Area Front End Registro imprese
Giovambattista Franco

Il Conservatore del Registro delle imprese
Gianfrancesco Vanzelli

Milano, 20/12/2021