Sezione speciale artigianato

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L'attuale normativa di riferimento per l’artigianato in Lombardia è la Legge Regionale 6 marzo 2026, n. 7 ("Politiche regionali in materia di artigianato"), che ha riordinato la materia abrogando le disposizioni storiche (come la L.R. 73/1989 e le modifiche della L. R. 7/2012).

Con la soppressione dell'Albo delle Imprese Artigiane, dal 21/04/2012 le imprese artigiane lombarde devono iscriversi all'apposita Sezione speciale del Registro delle Imprese tenuta dalla Camera di Commercio.

 

Impresa artigiana

È artigiana l'impresa che ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (salvo che queste ultime siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa).

 

Forme giuridiche ammesse:

  • Impresa individuale
  • Società in nome collettivo (s.n.c.)
  • Società in accomandita semplice (s.a.s.)
  • Società a responsabilità limitata con unico socio (s.r.l. unipersonale)
  • Società a responsabilità limitata pluripersonale (s.r.l.)
  • Società cooperativa

In caso di società, la maggioranza dei soci (oppure uno nel caso di due soci) deve prestare in prevalenza il proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale.

Nelle Srl a socio unico e nelle Sas è necessario che il socio unico o ciascun socio accomandatario:

  • eserciti personalmente e professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con i relativi oneri e rischi inerenti alla direzione e gestione dell'impresa;
  • svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • non sia socio unico in altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice.

Nelle Srl pluripersonali la maggioranza dei soci (oppure uno, nel caso di due soci) deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e deve detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

Le S.p.A. e le società in accomandita per azioni non possono essere iscritte come impresa artigiana.

 

Requisiti dell'impresa:

  • Autonomia aziendale: possesso di attrezzature e strutture idonee a svolgere l'attività.
  • Oggetto: produzione di beni (anche semilavorati) o prestazione di servizi.
  • Rispetto di precisi limiti dimensionali (Art. 8, L.R. 7/2026):
    • Fino a 18 dipendenti (compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9) per l'impresa che non lavora in serie (il limite può essere elevato fino a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti).
    • Fino a 9 dipendenti (compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata (il limite può essere elevato fino a 12 se le unità aggiuntive sono apprendisti).
    • Fino a 32 dipendenti (compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura (elevabile fino a 40 se le unità aggiuntive sono apprendisti).
    • Fino a 8 dipendenti per le imprese di trasporto.
    • Fino a 10 dipendenti (compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5) per le imprese di costruzioni edili (elevabile fino a 14 se le unità aggiuntive sono apprendisti).

Per determinare il calcolo corretto del numero dei dipendenti (Art. 8, comma 2, L.R. 7/2026),

NON sono computati:

  • per un periodo di 2 anni successivi al termine dell'apprendistato, gli apprendisti mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana per i quali, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • i lavoratori a domicilio (ai sensi della Legge 877/73) se non superano 1/3 dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
  • i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali.

SONO computati:

  • i familiari dell'imprenditore che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana (art. 230-bis del Codice Civile);
  • i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana (tranne uno);
  • tutti i dipendenti, qualunque sia la mansione svolta.

 

Imprenditore artigiano

L'imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Requisiti soggettivi:

  • Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea (per i cittadini extracomunitari consultare la sezione dedicata).
  • Svolgimento del proprio lavoro manuale prevalente nel processo produttivo.
  • Non essere lavoratore subordinato a tempo pieno o con part-time superiore a 20 ore (oltre il 50 per cento).
  • Possesso dei requisiti tecnico-professionali per le specifiche attività regolamentate dalla legge statale (es. acconciatori, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia/disinfestazione). In particolare, i requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa artigiana o, nei casi di impresa artigiana esercitata in forma di società, da almeno uno dei soci che svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, ad eccezione delle società in accomandita semplice per le quali i requisiti tecnico-professionali sono richiesti a ciascun socio accomandatario.

 

Come verificare l'iscrizione dell'impresa artigiana al Registro delle Imprese

Per verificare l'iscrizione di un'impresa artigiana al Registro delle Imprese è necessario richiedere uno specifico tipo di visura tra le seguenti disponibili:  

  • visura ordinaria o storica Registro Imprese (la visura artigiana non è disponibile per le imprese lombarde perché l'albo è stato soppresso e l'iscrizione alla sezione artigiana risulta dalle normali visure del Registro Imprese);
  • visura artigiana previdenziale (disponibile per le imprese lombarde, contiene notizie sulle persone dell'impresa che sono iscritte agli elenchi previdenziali come artigiani). 

Per la verifica degli eventuali costi e informazioni sulle modalità di richiesta di visure ordinarie, storiche e previdenziali, consulta la pagina dedicata.