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Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
Devono presentare la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione i seguenti soggetti:
- i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- i soggetti che si occupano della raccolta dei rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall’art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006.
Le informazioni relative alle quantità di rifiuti raccolti e conferiti rimangono perlopiù immutate rispetto alla dichiarazione presentata nel 2024.
Il nuovo DPCM ha apportato però alcune modifiche alle informazioni da trasmettere. In particolare, sono state implementate le seguenti sezioni:
- COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI E RACCOLTI IN CONVENZIONE:
- Scheda Costi di Gestione: sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati.
- Scheda Costi di Gestione: sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati.
La modalità di trasmissione della dichiarazione per la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione dovrà avvenire obbligatoriamente per via telematica, mediante il sito www.mudcomuni.it a partire dal 10 marzo 2025. Non verranno considerate valide ai fini di legge dichiarazioni presentate con modulistica diversa da quella prodotta dal sito www.mudcomuni.it.
I soggetti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento del diritto di segreteria, adempiono all'obbligo con la procedura di seguito descritta:
- Compilare la Comunicazione inserendo i dati nel portale www.mudcomuni.it.
- Stampare la Sezione Anagrafica prodotta automaticamente dalla procedura sul sito www.mudcomuni.it, firmata dal legale rappresentante del dichiarante o suo delegato.
- La comunicazione MUD in formato documento cartaceo dovrà riportare la firma autografa del dichiarante, e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l'invio a mezzo Posta Elettronica Certificata.
- L'unico file PDF che dovrà essere trasmesso a mezzo PEC, dovrà contenere:
- La copia della Sezione Anagrafica firmata dal dichiarante,
- La copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla Camera di commercio competente, vedere più sotto il paragrafo NEW.
- La copia del documento di identità del sottoscrittore.
- Se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d'identità.
- Trasmettere via PEC all'indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it il file in formato PDF ottenuto.
Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale dell'ente dichiarante.
La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.
Non è quindi ammessa la spedizione postale.
NEW
Per quanto riguarda il MUD Comuni (se inviato via PEC), il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire solo ed esclusivamente con il circuito PagoPA.
Per ulteriori informazioni, consultare le pagine Come presentare il MUD, Costi e Sanzioni.