Tipo di VERIFICA per gli Strumenti di Misura
Per essere utilizzato nei rapporti con terzi, ogni strumento metrico deve essere di tipo legale. Ciò si ottiene sottoponendo lo strumento alla Verificazione Prima ed a quella Periodica.
Condizione necessaria affinché lo strumento sia sottoposto alla prima verificazione è che esso sia munito di decreto di approvazione di ammissione a verificazione metrica da parte del Ministero delle Attività Produttive.
L'ufficio metrico: cura l'istruttoria delle domande; vaglia la documentazione; effettua prove metrologiche su incarico dell'Ufficio Centrale Metrico seguendo le sue disposizioni e prescrizioni; presenzia alle prove effettuate direttamente dai fabbricanti metrici presso i propri laboratori o i laboratori concordati con l'Ufficio Centrale Metrico; compila e vista i relativi elaborati; trasmette, con le proprie osservazioni, le pratiche all'Ufficio Centrale Metrico per l'emanazione del provvedimento d'ammissione.
Ammissione alla verificazione metrica nazionale di uno strumento con decreto ministeriale
Il titolare o il legale rappresentante o il mandatario con residenza nel territorio nazionale (per i prodotti importati da paesi extra-UE) dell'impresa fabbricante di un modello nuovo o modificato, deve presentare apposita domanda di ammissione a verificazione metrica in triplice copia, di cui una in bollo.
Le domande devono essere inoltrate, per ciascuno modello, al Ministero delle Attività Produttive (Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela del Consumatore- Ufficio D3- Strumenti di misura- Via Antonio Bosio, 15 00161 Roma) tramite la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale dell' impresa (art. 7 R.D. n. 226 del 12/06/1902 - D.M. 10/05/1988).
Le domande devono essere accompagnate dalla ricevuta del versamento del 1° diritto, pari a euro 15,00 ( Causale : Ammissioni nuovi strumenti metrici, su C/C n 19276203 intestato a: C.C.I.A.A. Diritti Servizio Metrico- Serv. Tes. Via Meravigli, 9 - 20123 Milano) e dei documenti qui prescritti (in formato pdf 21 kB) in duplice copia
Ricevuta la domanda, l'ufficio metrico provvede a spedirla al Ministero con allegati:
- una dichiarazione dalla quale risulta che almeno un esemplare dello strumento da approvare è, opportunamente vincolato, a disposizione del Ministero per il prescritto esame tecnico e le eventuali ulteriori prove sperimentali (art. 3 D.M. 10/05/1988);
- copia del versamento del 1° diritto e della relativa ricevuta di pagamento;
- un piano di legalizzazione vistato dal funzionario che ha presieduto alla esecuzione delle prove.
Il Ministero, ricevuta la domanda così documentata e conclusa l'istruzione con esito positivo, invia all'Ufficio metrico competente, e per conoscenza all'impresa interessata, la bozza del decreto di ammissione a verificazione metrica.
Il fabbricante prepara tre bozze di stampa del Decreto di ammissione. L'Ufficio metrico restituisce queste bozze al Ministero assieme alla sua copia originale, all'attestato del versamento del 2° diritto pari ad Euro 15,00, versato sul C/C n. 19276203 e intestato a : C.C.I.A.A. Diritti Servizio Metrico- Serv. Tes. Via Meravigli, 9 - 20123 Milano (causale: Secondo diritto metrico per ammissioni nuovi strumenti metrici).
Il Ministero invia all'Ufficio e per conoscenza all'impresa la versione definitiva del provvedimento con l'autorizzazione alla stampa.
Il fabbricante provvede alla stampa di 150 esemplari del provvedimento e alla loro spedizione al Ministero, comunicando l' avvenuta spedizione all'Ufficio metrico che ha curato la pratica .
Infine, il Ministero distribuisce i 150 esemplari del provvedimento ai singoli Uffici metrici camerali.
Approvazione di uno strumento di tipo CEE
L'approvazione di uno strumento di tipo CEE può essere richiesta in qualsiasi Paese dell'Unione Europea e, a differenza dell'ammissione alla verificazione metrica con decreto nazionale, essa è valida in tutto il terrritorio europeo.
La domanda è presentata presso un solo Stato dell'Unione e, per l'Italia, deve essere redatta in lingua italiana e accompagnata dal versamento del 1° diritto, il cui ammontare è fissato dalla direttiva CEE (Causale : Ammissioni nuovi strumenti metrici, su C/C n 19276203 intestato a: C.C.I.A.A. Diritti Servizio Metrico- Serv. Tes. Via Meravigli, 9 -. 20123 Milano) con allegati in duplice copia i documenti qui elencati (in formato pdf 17 kB).
La procedura è sostanzialmente identica a quella riguardante l'ammissione alla verificazione metrica nazionale di uno strumento con decreto ministeriale illustrata sopra.
APPROVAZIONE DI UNO STRUMENTO PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO CON CERTIFICATO CE
Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono strumenti per pesare (bilance) che richiedono l'intervento di un operatore durante la pesatura.
Questi strumenti e/o i sistemi per pesare realizzati a moduli devono soddisfare i requisiti contenuti nella norma costruttiva EN 45501 e sono soggetti all'approvazione CE del tipo con certificato CE.
Gi strumenti interamente meccanici, purché non a molla, sono esenti dall'obbligo dell'approvazione CE del tipo, infatti per questi strumenti è sufficiente che siano costruiti conformemente ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN 45501.
La domanda di esame del tipo è presentata presso un solo Stato dell'Unione e, per l'Italia, essa deve essere redatta in lingua italiana accompagnata dal versamento del 1° diritto, pari a euro 15,00 (Causale : Ammissioni nuovi strumenti metrici, su C/C n 19276203 intestato a: C.C.I.A.A. Diritti Servizio Metrico- Serv. Tes. Via Meravigli, 9 - 20123 Milano).
La procedura è sostanzialmente identica a quella per l'ammissione alla verificazione metrica nazionale di uno strumento con decreto ministeriale.
In questo caso, però, devono essere allegati i documenti (in formato pdf 24 kB) atti a dimostrare la rispondenza dello strumento alla norma EN 45501.
IMPORTAZIONE STRUMENTI DI MISURA DA PAESI EXTRA UE
Gli strumenti metrici che vengono importati da paesi extra CEE nel territorio della comunità devono soddisfare i requisiti della metrologica vigente.
Allo scopo, lo spedizioniere doganale deve chiedere alla dogana l'emissione della bolletta cauzionale A20, descrivendo le merci ed indica presso quale Ufficio Metrico intende sottoporre a visita tali strumenti.
L'ispettore metrico, si reca a richiesta presso l'impresa importatrice onde effettuare i relativi controlli.
Riferimenti normativi:
R.D. n. 226 del 12/06/1902
C.M. n. 421243/15 del 14/02/1949
C.M. n. 342263/48 del 12/07/1985
D.M. 10/05/1988
D.M. 18/05/1989
C.M. n. 552689/62 del 19/09/1997
Dec. Lgs. 29/12/92 n. 517
Dec. Lgs. 24/02//1997 n. 40





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