Nell'ambito delle competenze di regolazione del mercato attribuite alle Camere di Commercio (art. 2 comma 2 lettera m) l. 580/93, come modificata dal d. lgs. 23/2010) rientra l'obbligo di raccogliere, di accertare e di revisionare gli usi e consuetudini connessi alle attività economiche e commerciali (L. 121/1910, r.d. 2011/1934).
Alcune cose da sapere sugli usi
- La Camera di Commercio raccoglie e registra, oltre agli usi normativi (art. 1374 codice civile ), anche quelli negoziali o contrattuali (art. 1340 codice civile.)
- La revisione degli usi avviene ogni cinque anni tramite una Commissione Provinciale e diversi Comitati Tecnici.La Commissione è presieduta da un magistrato di qualifica non inferiore a Consigliere D'Appello, designato dal Presidente della Corte D'Appello.Della Commissione fanno parte i rappresentanti delle Associazioni di categoria, degli Ordini Professionali ed esperti giuridici. Per ogni settore viene costituito un apposito Comitato Tecnico composto da rappresentanti degli Ordini Professionali e da esperti super partes, così come disposto dal D.L. 223 del 4/7/2006 art. 11 (c.d. decreto Bersani) convertito in Legge n. 248 del 4/8/2006. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario camerale.
- La registrazione degli usi avviene in diverse fasi che si concludono con la pubblicazione in un'apposita Raccolta. Da questo momento gli usi sono utilizzabili come fonte di diritto e si presumono esistenti fino a prova contraria.
La nuova Raccolta Provinciale Usi, relativa al quinquennio 2005- 2010, è consultabile gratuitamente on line (in formato pdf 6.219 kB)
Indici della Raccolta Provinciale Usi (in formato pdf 66 kB)
Ultimo settore revisionato: Usi sugli immobili urbani, approvati con delibera della Giunta della Camera di Commercio n. 223 del 10/10/2011 (in formato pdf 46 kB)
- Codice civile (in formato pdf 16 kB)
- Legge di riordinamento delle Camere di Commercio – le funzioni e i compiti assegnati dalla legge (in formato pdf 5 kB)
Definizione di "uso"
Si tratta di una norma giuridica non scritta, derivante dal comportamento generale uniforme e costante osservato per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ubbidire ad una norma giuridica obbligatoria. L'uso non può né formarsi né essere contrario alla legge stessa.
Nel nostro ordinamento giuridico gli usi sono fonte terziaria del diritto, dopo le leggi ed i regolamenti (artt. 8-9 disposizioni preliminari al codice civile). Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia giuridica solo se richiamati dalle norme (uso "secundum legem") oppure acquistano efficacia piena nelle materie non regolate da legge o regolamento (uso "praeter legem").
Per conoscere le Raccolte Usi fatte dalla Camera di Commercio di Milano e dalle Camere di Commercio lombarde consulta il sito www.usilombardia.it





GUIDAREGBIL2012.pdf
5-Il_Made_In.doc