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di Giuseppe Sena
Professore ordinario di Diritto Industriale presso l'Università degli Studi di Milano
La forma di qualsiasi prodotto, purché nuova e dotata di carattere individuale, può essere protetta come disegno o modello. La recente normativa è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, in attuazione della Direttiva comunitaria 98/71/CE del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. Tale decreto modifica radicalmente il "vecchio" r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, sostituendo la precedente disciplina dei modelli ornamentali con quella, appunto, dei disegni e modelli. A livello comunitario, con un ambito di protezione esteso quindi a tutti i paesi dell'Unione Europea, è stato emanato il Regolamento 6/2002/CE del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari. Con la sola eccezione del c.d. unregistered design previsto dal Regolamento comunitario, che consente una protezione triennale senza registrazione, la disciplina dei disegni e modelli è caratterizzata dalla necessità della registrazione, che deve avvenire entro un anno dalla realizzazione del prodotto, e dalla durata della esclusiva estesa ad un massimo di venticinque anni. Pur con queste limitazioni, il sistema così attuato è semplice, efficace e consente una protezione effettiva all'aspetto del prodotto, quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei colori, della struttura, della forma, insomma del prodotto stesso. Dove invece i più recenti interventi legislativi sono assolutamente criticabili è con riguardo al fondamentale aspetto della tutela delle opere del disegno industriale sulla base del diritto d'autore, che attribuisce, come è noto, una protezione che prescinde da qualsiasi registrazione e che si estende a settant'anni dopo la morte dell'autore. Non è contestabile che il design costituisca una forma d'arte e che tali opere possano qualificarsi come opere dell'ingegno di carattere creativo, rientrando quindi, a pieno titolo, nella previsione dell'art. 1 della legge sul diritto d'autore. Correttamente, dunque, il già richiamato D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, ha modificato il testo di quella legge, finalmente eliminando dall'art. 2.4 l. aut. ogni riferimento alla equivoca figura delle "opere d'arte applicata all'industria" ed al controverso criterio della scindibilità (che davano luogo ad insolubili problemi interpretativi), per comprendere espressamente, fra le opere protette, "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" (art. 2.10 l. aut.). Anche se il riferimento al "carattere creativo" può apparire pleonastico e il richiamo al "valore artistico" parrebbe limitare la tutela d'autore alle sole opere di maggior rilievo, fin qui l'intervento del nostro legislatore appare condivisibile e tecnicamente corretto. Sennonché, una serie di successive "leggine" ha stravolto il quadro sistematico, riducendo la normativa vigente ad un groviglio incomprensibile di parole!
L'articolo 17
Trascuro i diversi passaggi per riferirmi esclusivamente alla recente Legge 12 dicembre 2002, n. 273, il cui art. 17, sotto l'infelice titolo di "Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali", dispone che:
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.
2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore.
Le ragioni di critica a tale ultimo intervento legislativo sono molteplici. In primo luogo è singolare, e significativo, che in una legge che introduce "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo dell'economia" ed il cui capo II in particolare contiene una ampia "Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale" (art. 15) ed una altrettanto delicata ed importante "Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei Tribunali (e delle Corti d'Appello) specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale" (art. 16), si sia inserita una norma (il riportato art. 17) affatto particolare, riguardante la disciplina del design. E ciò è tanto più incongruo ove si osservi che la delega generale (di cui all'art. 15) riguarda proprio: a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica; b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta; c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti. Il che lascia almeno sperare che il legislatore, res melius perpensa, voglia nuovamente intervenire, sopprimendo l'art. 17. E veniamo ora proprio all'art. 17. Il n. 1 si riferisce dunque all'art. 2.10 della legge sul diritto d'autore che, come abbiamo visto, stabilisce espressamente che sono comprese nella protezione del diritto d'autore le opere del disegno industriale, ma richiama la denuncia di cui all'art. 28 della medesima legge, che riguarda l'ipotesi del tutto particolare delle "opere anonima o pseudonima", e che quindi non trova applicazione se non in casi del tutto eccezionali. Sempre il n. 1 dell'art. 17, ed anche il successivo n. 2, richiamano poi la registrazione del disegno o modello, che non è in alcun modo necessaria per la tutela delle opere protette dal diritto d'autore, confondendo così due istituti giuridici del tutto distinti e indipendenti, con presupposti di fatto e normativi fra loro assai diversi. Non credo si debba aggiungere altro per dimostrare come tale intervento legislativo, oltre che assolutamente inopportuno, sia radicalmente criticabile dal punto di vista tecnico-giuridico. Un'ultima osservazione riguarda il n. 3 dell'art. 17. Si introduce qui una riduzione della durata del diritto d'autore sulle opere del disegno industriale (interpretando in tal senso l'espressione disegno o modello protetto dal diritto d'autore) da settanta anni (art. 25 l. aut.) a venticinque anni dopo la morte dell'autore. Anche questa modifica, che indubbiamente introduce una evidente disarmonia nel sistema, non appare in alcun modo giustificabile. Ma in questo caso vi è addirittura la violazione dell'impegno derivante al nostro Paese della Direttiva 93/98/CEE del 29 ottobre 1993, concernente la armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore, il cui art. 1.11 dispone appunto che i diritti d'autore durano tutta la vita dell'autore fino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte. Con l. 6 febbraio 1996 n. 52 (art. 17) e D.Lgs. 26 maggio 1977 n. 154 la direttiva è stata attuata presso di noi e l'art. 25 della legge sul diritto d'autore è stato coerentemente modificato, portando appunto a settant'anni dopo la morte la durata del relativo diritto. L'art. 17.3 della recente Legge 12 dicembre 2002, n. 273, che riduce la durata del diritto d'autore per le opere del disegno industriale, si pone quindi in contrasto con la Direttiva e dovrà quindi essere comunque disapplicata.





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