Registro imprese e REA
Ufficio competente è quello della sede legale del soggetto obbligato all'iscrizione o al deposito.
Eccezioni:
- sedi secondarie: la domanda è unica e può essere presentata, alternativamente, all'Ufficio della sede legale o a quello in cui è posta la sede secondaria (vale anche per i dati REA);
- attività non agricole svolte in province diverse da quelle della sede legale: la denuncia va presentata solo all'ufficio del R.I. della provincia di esercizio poiché questo comporta l'apertura di una unità locale;
- attività agricole:
- atto di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda:
- soggetti collettivi iscritti esclusivamente al R.E.A: presentano la domanda di iscrizione con il modello R presso l'Ufficio R.I. della sede principale anche se svolgono attività economica solo in una provincia diversa, dove comunque denunciano l'unità locale utilizzando il modello UL.
- svolte nella stessa provincia della sede legale o principale o in province diverse, ma senza apertura di unità locale agricola: la denuncia va presentata solo presso l'ufficio R.I. della sede legale/principale mediante il mod. S5 (se società) o I1/I2 (se imprenditore individuale), indicando nel quadro NOTE dove sono situati i terreni;
- svolte nella stessa provincia della sede legale o principale, ma con apertura della prima unità locale agricola: la denuncia va presentata presso l'Ufficio R.I. della sede legale/principale mediante i modelli S5 o I1/I2 e UL;
- svolte in provincia diversa dalla sede legale o principale e con apertura della prima unità locale agricola: occorre presentare il modello S5 o I1/I2 presso l'Ufficio R.I. della sede legale/sede principale e il modello UL presso l'Ufficio R.I. in cui è situata l'unità locale agricola;
(N.B: il concetto di "sede principale" è riferito all'imprenditore individuale; per la definizione v. Istruzioni).
- cedente iscritto: l'atto deve essere presentato all'Ufficio del R.I. presso il quale é iscritto l'imprenditore alienante
- solo cessionario iscritto: l'atto deve essere presentato all'ufficio del R.I. presso il quale é iscritto l'imprenditore acquirente.
- cedente e cessionario non iscritti: l'atto va depositato presso l'Ufficio R.I. della residenza o sede del cedente.










reg_1007_2011.pdf
CatalogoMissioni.xls