AVVISO: Cancellazione dall'Albo per mancata presentazione dell'aggiornamento entro il 27/12/2011

Sono state disposte le cancellazioni delle imprese che non hanno aggiornato la propria iscrizione.
Le cancellazioni decorrono dal 27/01/2012, data di pubblicazione degli elenchi sulla Gazzetta Ufficiale n. 22.
E' possibile consultare gli elenchi delle imprese cancellate, suddivisi secondo la Sezione regionale presso la quale sono stati iscritte:

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/CancellazioneCP.aspx

Le imprese cancellate che intendono trasportare i propri rifiuti (art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006) devono presentare nuova domanda di iscrizione.

AVVISO - Aggiornamento dell'iscrizione delle imprese che hanno presentato la domanda di aggiornamento entro il 27/12/2012

Tutte le imprese che hanno presentato la domanda di aggiornamento entro il 27 dicembre 2011 possono continuare a operare e ad accedere ai centri di raccolta e agli impianti di recupero/smaltimento con il provvedimento di iscrizione in loro possesso, nell'attesa che la Sezione regionale dell'Albo rilasci il provvedimento di aggiornamento o il provvedimento di rigetto con conseguente cancellazione dall'Albo.
(circolare del Comitato Nazionale Albo n. 1461/2011)

Le imprese che non hanno richiesto la spedizione postale del provvedimento contestualmente alla presentazione della domanda di aggiornamento riceveranno un avviso per il ritiro del provvedimento con indicati gli importi per la/le marche da bollo e le modalità di ritiro.

Le imprese che hanno presentato domanda di aggiornamento con richiesta di spedizione del provvedimento riceveranno il provvedimento di aggiornamento presso la sede legale, senza ulteriori costi aggiuntivi.

TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI

art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CHI SI DEVE ISCRIVERE

I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchè i produtori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
(articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c del decreto legislativo 205/2010)

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE, DI MODIFICA O DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Per le imprese con sede legale dell'attività nella Regione Lombardia la domanda dovrà essere presentata:

  • presso gli sportelli dell'Albo Gestori Ambientali - sezione Regionale Lombardia
    indirizzo: Via Meravigli 9/A  - Milano
    orari: dal lunedì al giovedì 9.00 - 13-00; venerdì 9.00 - 12.30
    Nota Sistri per le imprese iscritte con provvedimento di iscrizione che riporta le targhe dei veicoli: le domande di variazione di veicoli iscritti al Sistri (cancellazione, sostituzione, inserimento, cambio targa) o di cancellazione di veicoli iscritti al Sistri a seguito di cancellazione dell'impresa dall'Albo Gestori Ambientali devono essere presentate o perfezionate obbligatoriamente agli sportelli.
    Agli sportelli inoltre devono essere consegnati i dispositivi Usb di veicoli cancellati se non sostituiti con nuovi veicoli o a seguito di cancellazione dell'impresa dall'Albo Gestori Ambientali.
     
  • tramite posta indirizzata a: Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali - Via Meravigli 9/b -20123 Milano.
    Nota Sistri per le imprese iscritte con  provvedimento di iscrizione che riporta le targhe dei veicoli:  le domande di variazione di veicoli iscritti al Sistri (cancellazione, sostituzione, inserimento, cambio targa) o di cancellazione di veicoli iscritti al Sistri a seguito di cancellazione dell'impresa dall'Albo Gestori Ambientali devono essere presentate o perfezionate obbligatoriamente agli sportelli.
    Nel caso di invio della domanda per corrispondenza l'impresa è obbligata a recarsi agli sportelli con il provvedimento di variazione di veicoli o di cancellazione dall'Albo per adempiere alle procedure previste per il Sistri dal Ministero dell'Ambiente.
    Agli sportelli inoltre devono essere consegnati i dispositivi Usb di veicoli cancellati se non sostituiti con nuovi veicoli o a seguito di cancellazione dell'impresa dall'Albo Gestori Ambientali.
     
  • Per invio telematico
    Nota Sistri per le imprese iscritte con provvedimento di iscrizione che riporta le targhe dei veicoli: le domande di variazione di veicoli iscritti al Sistri (cancellazione, sostituzione, inserimento, cambio targa) o di cancellazione di veicoli iscritti al Sistri a seguito di cancellazione dell'impresa dall'Albo Gestori Ambientali devono essere presentate o perfezionate obbligatoriamente agli sportelli.
    Nel caso di invio telematico l'impresa è obbligata a recarsi agli sportelli con la ricevuta telematica o con il provvedimento di variazione di veicoli o di cancellazione dall'Albo per adempiere alle procedure previste per il Sistri dal Ministero dell'Ambiente.
    Agli sportelli inoltre devono essere consegnati i dispositivi Usb di veicoli cancellati se non sostituiti con nuovi veicoli o a seguito di cancellazione dell'impresa dall'Albo Gestori Ambientali.

ISCRIZIONE

  • modello di iscrizione in base alla circolare del Comitato Nazionale dell'Albo, n. 478 del 25 marzo 2011, (in formato word 76 kB) con apposta marca da bollo da Euro 14,62, compilato e sottoscritto con firma semplice dal titolare dell'impresa individuale o dai legali rappresentanti della società unitamente alle fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità.
  • Solo per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità del legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale (in formato word 28 kB)
  • attestazione originale dell'avvenuto pagamento del diritto annuale di iscrizione di Euro 50,00 effettuato con bollettino postale a tre sezioni, su conto corrente n. 54828207 intestato a Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali.
    Si ricorda che il diritto annuale deve essere pagato al momento dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, entro il 30 aprile.
  • attestazione originale dell'avvenuto pagamento del diritto di segreteria di Euro 10,00 (per le cooperative sociali Euro 5,00 in quanto gli importi sono ridotti del 50%) con bollettino postale a tre sezioni, su conto corrente postale n. 54828207, intestato a Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali.
    Nel caso di presentazione della domanda agli sportelli il pagamento del diritto di segreteria può essere effettuato anche tramite bancomat o carta di credito.
  • attestazione originale dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di Euro 168,00 tramite fac-simile reperibile presso gli uffici postali o con bollettino postale a tre sezioni, su conto corrente n. 8003 - codice tariffa 8617, intestato ad Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara.
    Le cooperative sociali (D.P.R. 642/72) sono esenti dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa.
  • se l'impresa desidera la spedizione postale del provvedimento di iscrizione: richiesta scritta in carta semplice o intestata, con allegata attestazione originale del bollettino postale per l'importo di 14,62 Euro, conto corrente postale n. 54828207, intestato a Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali (causale: ritiro provvedimento iscrizione comma 8).

    Le imprese che non richiedono la spedizione postale del provvedimento contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione riceveranno un avviso per il ritiro del provvedimento con indicati gli importi per la/le marche da bollo e le modalità di ritiro (agli sportelli o con spedizione postale).

INDICAZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI ISCRIZIONE:

Nella domanda devono essere indicati a pena di improcedibilità o di sospensione dell'istruttoria o di diniego parziale dell'iscrizione:

  • ATTIVITA': la/le attività svolte dall'impresa come denunciate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di appartenenza;

  • RIFIUTI: la natura (i codici cer) e le caratteristiche fisiche dei rifiuti prodotti dall'impresa come produttore iniziale.
    Per produttore iniziale si intende l'impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine e non le imprese che hanno prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi (circolare del Comitato Nazionale dell'Albo, n. 2059 del 19 dicembre 2008) (in formato pdf 22 kB)
    Per l'indicazione dei codici cer da attribuire ai rifiuti è necessario consultare l'elenco europeo dei cer (in formato pdf 134 kB), come da allegato A - direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente (supplemento ordinario n. 102 della Gazzetta Ufficiale del 10/02/2002 ): nell'introduzione dell'allegato A è indicata la procedura per una corretta individuazione dei codici cer che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.
    Si evidenzia che i codici cer di cui si chiede l'autorizzazione devono essere composti da 6 cifre che non devono terminare con .00 (ad esempio non possono essere richiesti codici cer di questo tipo: 17.04 , 18, 15.01.00).

    Per una corretta attribuizione dei codici cer l'impresa deve identificare la propria attività con uno o più dei restanti capitoli dell'elenco europeo dei cer (in formato pdf 134 kB).
    (ad esempio l'attività di falegnameria è identificata dal capitolo 3 e per attribuire i codici cer ai rifiuti  prodotti da tale attività è necessario consultare tale capitolo).
    - Codici del capitolo 20
    La Sezione regionale Lombardia si riserva di valutare ed autorizzare i codici del capitolo 20 in base all'attività dell'impresa, nei casi di comprovata necessità: allegare alla domanda le motivazioni della richiesta ed  il documento rilasciato dal centro di raccolta in base al regolamento comunale (modalità di accesso e di conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani da parte degli insediamenti produttivi).
    I codici 20 sotto elencati possono sempre essere richiesti  per le seguenti attività :
    attività di manutenzione del verde: tutti i cer della voce 20.02
    attività di produzione di prodotti di panetteria/pasticceria: cer 20.01.25
    attività di esecuzione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici: cer 20.01.21
    - In nessun caso possono essere richiesti i seguenti codici in quanto rifiuti contenenti amianto per i quali è necessaria l'iscrizione nella categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto) e/o categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi):
    17.06.01*,17.06.05*
    - La descrizione dei codici cer deve essere riportata solo nel caso dei codici che terminano con le cifre 99.
    L'utilizzo dei codici cer che terminano con le cifre 99 ha carattere residuale: non possono essere richiesti come "rifiuti non specificati altrimenti", ma devono essere adeguatamente descritti con descrizioni che non siano già specificate nell'elenco europeo dei cer. 

  • TARGHE DEI VEICOLI: le targhe dei veicoli da utilizzare e le modalità di trasporto dei rifiuti.
    Il trasporto dei rifiuti deve costituire parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

 

MODIFICA - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

  • modello di variazione (in formato word 55 kB) con apposta marca da bollo da Euro 14,62 compilato e sottoscritto con firma semplice dal titolare o dai legali rappresentanti allegando fotocopia dei documenti di identità in corso di validità
  • attestazione originale dell'avvenuto pagamento del diritto di segreteria di Euro 10,00 (per le cooperative sociali Euro 5,00 in quanto gli importi sono ridotti del 50%) con bollettino postale a tre sezioni, su conto corrente postale n. 54828207, intestato a Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali. Nel caso di presentazione della domanda agli sportelli il pagamento del diritto di segreteria può essere effettuato anche tramite bancomat o carta di credito.
    Per le cancellazioni dall'Albo non è previsto il pagamento del diritto di segreteria.

Nel caso di trasferimento interregionale della sede legale (da regione a regione) occorre presentare la documentazione sopraelencata alla Sezione regionale dove è situata la nuova sede, allegando attestazione originale del pagamento del diritto annuale o copia dell'avvenuto pagamento del diritto annuale presso la Sezione di provenienza.
L'iscrizione nella Sezione regionale di destinazione e la conseguente cancellazione dalla Sezione regionale di provenienza avviene d'ufficio.

NOTA BENE:

Se l'impresa è iscritta anche in altre categorie dell'Albo deve presentare le modifiche o la cancellazione dall'Albo secondo le indicazioni fornite alla pagina del sito internet: "Modifiche"  o "Cancellazione dall'Albo".

L'omessa comunicazione delle variazioni dell'impresa comporta l'avvio del procedimento disciplinare (art. 18, decreto ministeriale 406/1998) e la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione (art. 16, comma 1, decreto ministeriale 406/1998)
 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO D'AZIENDA, CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DI UN'IMPRESA GIA' ISCRITTA ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI IN UN' IMPRESA NON ISCRITTA, DONAZIONE

Il nuovo soggetto giuridico dovrà presentare richiesta di iscrizione con modello di iscrizione (in formato word 61 kB) e contestuale richiesta di cancellazione dell'impresa che cessa l'attività con modello di variazione (in formato word 55 kB), indicando se a seguito di fusione per incorporazione o cessione di ramo d'azienda, come da atto notarile che sia già registrato al registro imprese.

Il nuovo soggetto giuridico sarà iscritto all'Albo Gestori Ambientali con lo stesso numero di iscrizione dell'impresa incorporata. L'impresa incorporata sarà cancellata dall'Albo successivamente all'iscrizione dell'impresa incorporante.

E' dovuto il pagamento di un unico diritto di segreteria di Euro 10,00 e della tassa di concessione governativa di Euro 168 (allegare le attestazioni originali del bollettino postale)

E' dovuta la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del diritto annuale da parte dell'impresa incorporante o dell'impresa incorporata.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi della trasformazione dell'impresa , ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406. In caso contrario la nuova impresa non sarà ritenuta continuazione dell'impresa preesistente.

Nota bene:

Se l'impresa è iscritta anche in altre categorie dell'Albo consultare la pagina "Conferimenti, cessioni, fusioni e scissioni"

RINNOVO DELL'ISCRIZIONE
(decreto legislativo 205/2010, articolo 25, comma 1, lettera c; circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 432 del 15 marzo 2011).

L'iscrizione ha validità decennale.

Per le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 la validità dell'iscrizione decorre dalla data della delibera di aggiornamento dell'iscrizione.

Per le iscrizioni effettuate dopo il 14 aprile 2008 la validità dell'iscrizione decorre dal 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 205/2010)

La documentazione per la domanda di rinnovo è uguale a quella prevista per l' iscrizione.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

  • delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 26 aprile 2006 (in formato pdf 88 kB)
  • delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 4 luglio 2007 (in formato pdf 21 kB)
  • decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 (in formato pdf 1,25 MB) in vigore dal 13 febbraio 2008
  • delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1 del 3 marzo 2008 (in formato pdf 140 kB)
  • circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 2059 del 19 dicembre 2008 (in formato pdf 22 kB)
  • legge n. 205 del 30 dicembre 2008 (in formato pdf 142 kB) in vigore dal 31 dicembre 2008
  • art. 212 , decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 205/2010 (in formato pdf 21kB) in vigore dal 25 dicembre 2010
  • circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 432 del 15 marzo 2011 (in formato pdf 150 kB)
  • circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 478 del 25 marzo 2011 (in formato pdf 2056 kB)
  • delibera del Comitato Nazionale dell'Albo n. 4 del 26 ottobre 2011 (in formato pdf 60 kB)
  • circolare del Comitato Nazionale dell'Albo n. 1461 del 16 dicembre 2011 (in formato pdf 94 kB)

Deliberazione della Sezione regionale Lombardia 30/06/2009

Con deliberazione della Sezione regionale Lombardia del 30 giugno 2009 è stata disposta l'archiviazione delle posizioni delle imprese che hanno richiesto iscrizione all'Albo prima del 13/02/2008 ai sensi dell'art. 212, comma 8, decreto legislativo 152/06 e che non hanno provveduto a ritirare il provvedimento di iscrizione.

Si ricorda che le ricevute rilasciate dalla Sezione al momento della presentazione della domanda di iscrizione avevano perso validità.

Il Comitato Nazionale con delibera n. 1 del 4 luglio 2007 aveva fissato i termini di validità delle ricevute rilasciate dalla Sezione regionale a seguito della richiesta di iscrizione. In particolare le rivevute avevano validità di sei mesi dalla data del rilascio ad eccezione delle ricevute rilasciate anteriormente alla data del 2 agosto 2007 il cui termine di validità era fissato al  31/12/2007 (commi 1 e 2 dell'articolo 1)