Termini di versamento anni precedenti

Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, stabilendo concordanza tra l'anno di competenza del diritto e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Le imprese sotto indicate che, alla data del primo gennaio 2003/2004/2005, risultavano iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano, erano tenute ad effettuare il versamento del diritto annuale entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio:

 

- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria e speciale del R.I.

- società semplici agricole e non agricole

- società di persone ( snc, sas)

- Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000

- Geie

- società tra avvocati D.Lsg. 96/2001

- consorzi

- cooperative

- imprese con sede legale all'estero ed unità locali/sedi secondarie in Italia

- enti economici pubblici e privati

Gli altri soggetti giuridici, quali:

- Società a responsabilità limitata ( srl )

- Società per Azioni ( spa)

- Società in accomandita per azioni ( sapa)

- SRL unipersonale

- Società consortili a r.l.

- Società consortili per azioni

se approvavano il bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, erano tenuti al pagamento del diritto annuale entro il ventesimo giorno del sesto mese successsivo a quello di chiusura dell'esercizo;

se, in base a disposizioni di legge, approvavano il bilancio di esercizio oltre il quarto mese ed entro il sesto dalla chiusura dell'esercizio, erano tenuti al pagamento del diritto annuale entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di approvazione;

se non approvavano il bilancio, nei termini stabiliti, dovevano comunque effettuare il versamento del diritto annuale entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

Nel caso in cui i citati giorni sono stati di sabato o domenica o altro giorno festivo, il versamento è stato considerato tempestivo se eseguito il primo giorno lavorativo successivo ( art. 6 comma 8, D.L. 330/94 confermato dall'art. 18 D.leg.vo 241/97).

Si ricorda che il termine di versamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 è stato differito al 31 ottobre dall'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003 n. 143 convertito nella Legge 212/2003.