Alla Commissione sono attribuiti compiti di vigilanza sugli iscritti, che consiste nel valutare eventuali esposti, denunce e segnalazioni per l'esercizio abusivo o irregolare dell'attività.
Chi esercita l'attività di spedizioniere senza la preventiva iscrizione nell'elenco o continui l'esercizio dopo essere stato radiato dall'elenco è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale (abusivo esercizio di una professione).
Per le irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività la legge prevede la possibilità che la Commissione interprovinciale possa adottare le seguenti sanzioni disciplinari:
- censura: consistente in un richiamo formale e può essere applicata per lievi mancanze commesse dall'iscritto nell'esercizio professionale e per lievi infrazioni riguardanti il rapporto di lavoro;
- multa: consiste nella condanna al pagamento di una somma di denaro sino ad un massimo di euro 5,16 (per la quale è prevista la ricapitalizzazione) da destinarsi alle opere assistenziali della provincia in cui si trova la sede legale dell'impresa. E' una sanzione che si applica agli iscritti che siano incorsi per più di tre volte nel provvedimento di censura e che siano colpevoli di fatti più gravi tali da cagionare discredito alla categoria;
- sospensione dall'elenco: priva l'iscritto della possibilità di esercitare l'attività di spedizioniere per un periodo non superiore a sei mesi. Si applica nei confronti di chi ha commesso delle irregolarità più gravi e comunque nei casi di persistente recidività;
- radiazione dall'elenco: trova applicazione per fatti gravissimi che a giudizio della Commissione non consentono l'iscrizione nell'elenco.
A carico di coloro che esercitano l'attività durante il provvedimento di sospensione è prevista una sanzione amministrativa fino ad un massimo di Euro 516,45.
Ricorsi
Contro la decisione della Commissione interprovinciale con la quale viene negata l'iscrizione o irrogata una sanzione disciplinare (multa, sospensione e radiazione) l'interessato può proporre ricorso in via amministrativa dinanzi alla Commissione Centrale istituita presso il Ministero delle Attività Produttive.
Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di comunicazione della decisione all'interessato.
Il ricorso non produce effetti sospensivi, tuttavia la Commissione Centrale, su istanza del ricorrente, può disporre la sospensione della deliberazione della Commissione camerale.





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