La Camera di Commercio di Milano ha reso esecutivi i ruoli per l'esazione del diritto annuale e relative sanzioni (DM 54/2005) per le seguenti violazioni: omesso/tardato/incompleto versamento per le annualità 2003/2004/2005.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per una maggiore comprensione delle ragioni della violazione commessa ed un esempio di cartella esattoriale (in formato pdf 955 kB) per una più agevole lettura del documento.

Si precisa sin d'ora che la cartella potrà riportare violazioni riferite ad uno o più anni di tributo, fino a tre.


CHI DOVEVA PAGARE IL DIRITTO ANNUALE PER GLI ANNI 2003/2004/2005

Erano tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio dei rispettivi anni di competenza (2003/04/05) risultavano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nonchè le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dei rispettivi anni (art.3 comma 1 D.M. 359/2001).
A tal proposito si ricorda che l'importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno (art.3 comma 2 D.M. 359/2001).
Le imprese che esercitavano un'attività economica anche attraverso unità locali dovevano versare - per ciascuna di esse - il diritto annuale pari al 20% del diritto dovuto per la sede legale fino ad un massimo di euro 120,00 per ogni unità locale risultante ancora iscritta al Registro Imprese.

Si ricorda che a partire dall'anno 2001 sono obbligate al pagamento del diritto annuale anche:

  • le società in liquidazione
  • le imprese che, pur avendo cessato l'attività entro il 31 dicembre, non hanno provveduto a presentare la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo.


CHI NON DOVEVA PAGARE IL DIRITTO ANNUALE PER GLI ANNI 2003/2004/2005

Erano esonerate dal versamento del diritto annuale:

le imprese individuali che avevano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2002/03/04 ed avevano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dei rispettivi anni successivi (2003/04/05);
le società e gli altri enti collettivi che avevano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2002/03/04 ed avevano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dei rispettivi anni successivi (2003/04/05);
le società cooperative per le quali, nel corso dell'anno 2002/03/04 era stato adottato un provvedimento che aveva determinato lo scioglimento per atto dell'Autorità Governativa (così come prevede l'articolo 2545- septiesdecies c.c.);
le imprese per le quali era stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nel corso dell'anno 2002/03/04, tranne i casi in cui era stato autorizzato, e fino a quando non fosse cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa. Le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non erano esonerate dal pagamento del diritto annuale.


TERMINI DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2003

Si ricorda che per le imprese già iscritte all' 01/01/2003 il diritto annuale doveva essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Entro il trentesimo giorno successivo il termine indicato, i soggetti obbligati potevano effettuare il pagamento maggiorando la somma da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento (il D.P.C.M. del 17/07/2003 ha poi fatto slittare i termini dal 20/08 al 21/08/2003).
Il termine per il versamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 è stato poi differito al 31 ottobre 2003 dall'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003 n.143 convertito nella L. 212/2003. Il M.A.P. ha in seguito precisato che il termine (da differire) a cui si riferisce la L. 212/2003, è quello del 20/07/2003 e che pertanto, il diritto annuale corrisposto entro il 31 ottobre, doveva essere maggiorato dell'interesse corrispettivo pari allo 0,40% (circolare n. 3565 del 28/08/2003).


RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNUALITA' 2003

Le violazioni commesse per l'anno 2003 relative al mancato, insufficiente o tardivo versamento del diritto annuale da parte dei soggetti con termine di versamento anteriore al 31/10/2003, potevano essere sanate, se non ancora contestate, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, usufruibile:
dal 03/11/2003 al 02/12/2003 - cd. ravvedimento breve - applicando una sanzione ridotta del 1,25% al diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi legali ( Circolare MAP n. 3568/C del 24/11/2003)
dal 03/12/2003 al 02/11/2004 - cd. ravvedimento lungo - applicando una sanzione ridotta del 2% al diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi legali
Le imprese di nuova iscrizione nell'anno 2003 dovevano versare il diritto al momento della presentazione della domanda di iscrizione o annotazione al Registro delle Imprese.
Ugualmente nell'ipotesi di apertura di nuova unità locale nell'anno 2003 il diritto doveva essere versato - nella misura del 20% di quello dovuto per la sede - al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
Nei suddetti casi, le violazioni non ancora constatate potevano essere sanate ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/97).
Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale, si applicano anche al diritto annuale.


TERMINI DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2004

Si ricorda che per le imprese già iscritte all'01/01/2004 il diritto annuale doveva essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Entro il trentesimo giorno successivo al termine indicato, i soggetti obbligati potevano effettuare il pagamento maggiorando la somma da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento (il D.P.C.M. del 14/07/2004 ha poi fatto slittare i termini dal 16/08 al 20/08/2004)


RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNUALITA' 2004

Le violazioni commesse per l'anno 2004 relative al mancato, insufficiente o tardivo versamento del diritto annuale potevano essere sanate, se non ancora contestate, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, usufruibile:
entro il 30° giorno successivo alla scadenza - cd. ravvedimento breve - applicando una sanzione ridotta del 1,25% al diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi legali;
dal 31° ed entro un anno dalla scadenza - cd. ravvedimento lungo - applicando una sanzione ridotta del 2% al diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi legali;
Le imprese di nuova iscrizione nell'anno 2004 erano tenute a versare il diritto, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione al Registro delle Imprese.
Ugualmente nell'ipotesi di apertura di nuova unità locale nell'anno 2004 il diritto doveva essere versato - nella misura del 20% di quello dovuto per la sede - entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione al Registro delle Imprese.
Nei suddetti casi, le violazioni non ancora constatate potevano essere sanate ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/97).
Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale, si applicano anche al diritto annuale.


TERMINI DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2005

Si ricorda che per le imprese già iscritte all'01/01/2005 il diritto annuale doveva essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Entro il trentesimo giorno successivo al termine indicato, i soggetti obbligati potevano effettuare il pagamento maggiorando la somma da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento (Il D.P.C.M. del 26/07/2005 ha fatto slittare i termini dal 19/08 al 22/082005).


RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNUALITA' 2005

Le violazioni commesse per l'anno 2005 relative al mancato, insufficiente o tardivo versamento del diritto annuale potevano essere sanate, se non ancora contestate, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, usufruibile:
entro il 30° giorno successivo alla scadenza - cd. ravvedimento breve - applicando una sanzione ridotta del 3,75% al diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi legali;
dal 31° ed entro un anno dalla scadenza - cd. ravvedimento lungo - applicando una sanzione ridotta del 6% al diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi legali;
Le imprese di nuova iscrizione nell'anno 2005 erano tenute a versare il diritto, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione al Registro delle Imprese.
Ugualmente nell'ipotesi di apertura di nuova unità locale nell'anno 2005 il diritto doveva essere versato - nella misura del 20% di quello dovuto per la sede - entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione al Registro delle Imprese.
Nei suddetti casi, le violazioni non ancora constatate potevano essere sanate ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso con la seguente distinzione:

violazioni commesse fino al 03/05/2005 e cioè prima dell'entrata in vigore del DM. MAP del 27 gennaio 2005 n. 54
cd. ravvedimento breve applicando una sanzione ridotta del 1,25% al diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi;
cd. ravvedimento lungo applicando una sanzione ridotta del 2% al diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi;

violazioni commesse dal 04/05/2005 e cioè dopo l'entrata in vigore del DM. MAP del 27 gennaio 2005 n. 54
cd. ravvedimento breve applicando una sanzione ridotta del 3,75% al diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi;
cd. ravvedimento lungo applicando una sanzione ridotta del 6% al diritto dovuto, oltre al pagamento degli interessi;

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale, si applicano anche al diritto annuale.


CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE AD INCASSARE IL DIRITTO ANNUALE PER GLI ANNI 2003/2004/2005

La Camera di Commercio competente a riscuotere il diritto rispettivamente per gli anni 2003/2004/2005 era quella in cui l'impresa e/o l'unità locale risultava iscritta al primo gennaio 2003/04/05, pertanto:
per la sede legale dell'impresa, il diritto andava versato alla Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede legale l'impresa rispettivamente all'1/1/ 2003/04/05
per le unità locali, il diritto andava versato alle diverse Camere di Commercio nella cui provincia avevano sede le diverse unità locali rispettivamente all'1/1/ 2003/04/05.
Si rammenta che il trasferimento della sede legale in altra provincia, in corso d'anno, ai fini della competenza territoriale della Camera di Commercio, rileva solo a partire dall'anno successivo.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DM 54/2005 "non si considera omesso e, pertanto, non è sanzionabile, il versamento eseguito alla Camera di Commercio incompetente per territorio, se effettuato nei termini di scadenza."


VERIFICHE DA PARTE DELLE IMPRESE

Al ricevimento della cartella esattoriale è consigliabile - prima di contattare la Camera di Commercio - procedere con questi semplici e brevi riscontri:

1) accertarsi che l'ente impositore sia la CCIAA di Milano e l'ufficio, l'UFFICIO DIRITTI (pag. 2 in alto sotto la scritta Dettaglio degli addebiti). In caso contrario è necessario rivolgersi alla Camera e/o Ufficio riportati in cartella ( esempio Camera di commercio di Lodi oppure Ufficio Sanzioni ).

2) Individuare il tipo di violazione sanzionata (pag. 2 in alto dopo l'identificativo di partita) e l'anno:

Se è indicato Omesso significa che all'Ente non risulta pervenuto il pagamento del diritto
Se è indicato Tardato significa che il pagamento del diritto è pervenuto all'Ente ma è stato effettuato dall'impresa oltre i termini di scadenza (da individuarsi come sopra riportato).
Se è indicato Incompleto significa che il pagamento del diritto è stato eseguito in misura inferiore a quello dovuto
Constatata la natura della violazione commessa, in caso di:

omesso versamento

verificare se per l'annualità sanzionata si è in possesso della ricevuta di versamento (modello F24) quindi, controllare la sua corretta compilazione.
In particolare accertarsi che:
il Codice Fiscale indicato sia, nel caso di imprese individuali, alfanumerico e di sedici caratteri e, nel caso di società, solo numerico e di undici caratteri;
la sezione sia ICI e altri Tributi locali
il codice Ente sia MI
l'annualità quella cui si riferisce la violazione
il codice tributo 3850

In caso di compilazione corretta del modello di versamento, rivolgersi all'Istituto di Credito/Banca/Ufficio Postale presso il quale era stata presentata la delega ( F24) richiedendo il tracciato di inserimento bancario della stessa ( o altro atto equipollente) per accertare che non si siano verificati errori in quella fase e trasmetterlo, insieme all'istanza di annullamento della cartella, all'ufficio diritti della Camera di Commercio.

In caso di compilazione errata del modello relativamente il Codice Fiscale ( riportata ad esempio la partita iva ), l'anno del tributo ( indicato per esempio quello precedente), il codice provincia (indicata per esempio la sigla provincia dove è ubicata una unità locale o dove l'impresa aveva precedentemente la sede legale e l'iscrizione), trasmettere l'istanza di annullamento della cartella, all'ufficio diritti della Camera di Commercio. L'Ente provvederà a sanare l'errore formale.

In caso di compilazione errata del modello relativamente il codice tributo (esempio 3805/3817 invece di 3850) oppure di utilizzo del codice Ente 10 ( identificativo della Regione Lombardia) al posto di MI, non avendo la Camera di Commercio alcuna possibilità di sanare l'errore, l'impresa dovrà necessariamente rivolgersi all'Ente che ha beneficiato del versamento per ottenerne il rimborso.
In questi due casi, a causa dell'errore, il versamento è stato incassato da un'altra amministrazione e quindi la cartella è dovuta.


tardato versamento

verificare se per l'annualità sanzionata sono stati rispettati i termini di scadenza del pagamento del diritto, operando un confronto con quelli sopra riportati. Solo in caso di riscontro positivo, inviare all'istanza di annullamento della cartella all'ufficio diritti della Camera di Commercio.


incompleto versamento

verificare con una visura camerale la presenza sul territorio della provincia di Milano oltre alla sede legale anche di una o più unità locali (o sede operativa/sede secondaria/deposito/magazzino) in quanto tutte le imprese che denunciano al Registro Imprese l'apertura di una Unità Locale (diversa dalla sede legale), sono tenute al pagamento - per ciascuna di esse - di un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di euro 120,00.
La cancellazione al Registro Imprese con retrodatazione della cessazione dell'attività ( esempio cessazione attività 2000 e istanza di cancellazione 2007) non esonera dal pagamento della cartella in quanto il versamento del diritto è dovuto fino all'anno della cancellazione.
Controllare la correttezza della procedura di determinazione dell'importo dovuto operando un confronto con quanto prescritto dai diversi decreti interministeriali emanati annualmente per stabilire gli importi da versare alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte/annotate al Registro Imprese, pubblicati alla sezione normativa.


AUTOTUTELA

L'amministrazione provvede all'annullamento o alla rettifica di un provvedimento emesso e riscontrato errato - in via del tutto autonoma (iniziativa d'ufficio)- oppure, su iniziativa del contribuente.
Chi ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale per la violazione commessa in una delle seguenti annualità: 2003/2004/2005 e ha verificato di non essere tenuto al pagamento, può presentare immediatamente richiesta di riesame, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella, direttamente alla Camera di Commercio di Milano - Ufficio Diritti.
La domanda di riesame (in carta libera) può esser presentata allegando le prime quattro pagine della cartella esattoriale oltre la ricevuta di pagamento del Mod. F24 o altri titoli giustificativi del versamento; è possibile in alternativa utilizzare il modello istanza di annullamento appositamente predisposto.

La domanda di riesame può esser trasmessa con le seguenti modalità:

Fax: 02/85154381-4212
E-mail: dirittoannuale@mi.camcom.it
spedizione all'ufficio diritti c/o CCIAA di Milano, Via Meravigli 9/b 20123 Milano;
presentazione o spedizione ad una delle diverse sedi periferiche presenti sul territorio;
presentazione all' Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Milano (Sportello Posta in Arrivo - ubicato in Via San Vittore al Teatro, 14 - orario dalle 9.00 alle 16.00 dal lunedì al giovedì; dalle 9.00 alle 13.00 il venerdì);
presentazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Camera di Commercio di Milano (orario dalle 9.00 alle 13.00 il lunedì; dalle 09:00 alle 13:30 dal martedì al giovedì; dalle 9.00 alle 12.30 il venerdì).
L'Ente, verificata la legittimità/non legittimità della domanda, provvederà a concedere/ negare lo sgravio, comunicandolo alle parti interessate.
Il contribuente può richiedere informazioni sullo stato della propria istanza, dal quarantesimo giorno successivo l'invio, contattando direttamente l'ufficio diritti tramite fax o e-mail.


RICORSO

E' possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano entro 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto- 15 settembre).
Il ricorso deve essere notificato alla Camera di Commercio di Milano tramite Ufficiale Giudiziario, o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta ad un addetto dell'ufficio protocollo.
Entro 30gg. dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il proprio fascicolo contenente: l'originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all'originale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta o consegnato) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.