Cartella esattoriale

La Camera di Commercio di Milano - in data 21/12/2006 - ha reso esecutivo ed ha trasmesso al Consorzio Nazionale Concessionari un Ruolo per la successiva emissione e notifica delle cartelle esattoriali per l'esazione del diritto annuale 2002 e relative sanzioni (DM 54/2005).

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per una migliore comprensione e lettura della cartella esattoriale
(in formato pdf 679 kB).

CHI DOVEVA PAGARE IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2002

Erano tenute al versamento del diritto annuale le imprese risultanti iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio 2002, e le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno, e precisamente:

- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese
- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese
- Società semplici agricole
- Società cooperative, Consorzi, Enti economici pubblici e privati
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
- GEIE - gruppo europeo di interesse economico
- Società semplici non agricole
- Società di persone (SNC, SAS)
- Imprese estere con unità locali in Italia
- Società a responsabilità limitata
- Società a responsabilità limitata unipersonale
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società consortili a responsabilità limitata
- Società consortili per azioni

Le imprese che esercitavano un'attività economica anche attraverso unità locali dovevano versare - per ciascuna di esse - il diritto annuale pari al 20% del diritto dovuto per la sede legale fino ad un massimo di euro 103,00 per ogni unità locale.

Si ricorda che a partire dall'anno 2001 sono obbligate al pagamento del diritto annuale anche:
- le società in liquidazione

- le imprese che, pur avendo cessato l'attività entro il 31/12/2001, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese entro il 30/01/2002

CHI NON DOVEVA PAGARE IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2002

Sono esonerate dal versamento del diritto annuale:

Le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno 2001 ed avevano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2002;

le società e gli altri enti collettivi che avevano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno 2001, ed avevano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2002;

le società cooperative per le quali, nel corso 2001 era stato adottato un provvedimento che ha determinato lo scioglimento per atto dell'Autorità Governativa (come prevede l'articolo 2544 c.c.);

le imprese per le quali era stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nel corso dell'anno 2001, tranne i casi in cui era stato autorizzato, e fino a quando non fosse cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa. Le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non erano esonerate dal pagamento del diritto annuale.

TERMINI DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2002

Le imprese sotto indicate avevano un termine di scadenza - per il versamento del diritto annuale 2002 - coincidente con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi e corrispondente al 20 giugno 2002:

- imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria e speciale del Registro Imprese
- società semplici agricole e non agricole
- società di persone
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
- Geie
- consorzi
- società cooperative
- imprese estere con unità locali /sedi secondarie in Italia
- enti economici pubblici e privati.

Gli altri soggetti giuridici, ovvero:

- Società a responsabilità limitata (srl)
- Società per azioni (spa)
- Società in accomandita per azioni
- SRL unipersonale
- Società consortili a.r.l.
- Società consortili per azioni

erano tenuti al pagamento del diritto annuale entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

I soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvavano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, potevano effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 20 del mese successivo al quello di approvazione del bilancio.

I soggetti giuridici che non avevano approvato il bilancio nei termini stabiliti, dovevano comunque effettuare il versamento del diritto entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

Entro il trentesimo giorno successivo ai termini indicati, i soggetti obbligati potevano effettuare il pagamento maggiorando la somma da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento.
Le imprese che si iscrivevano nell'anno 2002 dovevano versare il diritto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.
Ugualmente nell'ipotesi di apertura di nuova unità locale nell'anno 2002, il diritto doveva essere versato al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale, si applicano anche al diritto annuale.

Si ricorda, inoltre, che a seguito dell'emanazione del DM 54/2005, le imprese hanno avuto la possibilità di sanare le violazioni commesse per l'anno 2002, avvalendosi del ravvedimento operoso usufruibile dal 4/05/2005 al 20/7/2005.

CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE AD INCASSARE IL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2002

La Camera di Commercio competente a riscuotere il diritto per l'anno 2002 era quella in cui l'impresa e/o l'unità locale risultava iscritta al primo gennaio 2002 e, pertanto:

per la sede legale dell'impresa, il diritto andava versato alla Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede legale l'impresa all'1/1/2002
per le unità locali, il diritto andava versato alle diverse Camere di Commercio nella cui provincia avevano sede le diverse unità locali all'1/1/2002
il trasferimento della sede legale in altra provincia, nel corso del 2002, ai fini della competenza territoriale della Camera di Commercio rileva solo a partire dall'anno successivo.
Si precisa però, che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DM 54/2005 " non si considera omesso e, pertanto, non è sanzionabile, il versamento eseguito alla Camera di Commercio incompetente per territorio , se effettuato nei termini di scadenza".


AUTOTUTELA

L'amministrazione provvede all'annullamento o alla rettifica di un provvedimento emesso - riscontrato errato - in via del tutto autonoma (iniziativa d'ufficio) oppure, su iniziativa del contribuente.
Chi ha ricevuto la cartella esattoriale per il 2002 e ritiene di non doverla pagare, può presentare richiesta di riesame in autotutela, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella, direttamente alla Camera di Commercio di Milano - Ufficio Diritti.
La domanda di riesame può esser presentata in carta libera (allegando copia della cartella esattoriale / ricevuta di pagamento del Mod. F24/ altri titoli giustificativi ) o utilizzando il modello (in formato pdf 27 Kb) appositamente predisposto.

La domanda di riesame può esser trasmessa con le seguenti modalità:

Fax: 02/85154381-4212
E-mail: dirittoannuale@mi.camcom.it

spedizione all'ufficio diritti c/o CCIAA di Milano, Via Meravigli 9/b 20123 Milano

presentazione o spedizione ad una delle diverse sedi periferiche presenti sul territorio

presentazione all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Milano (ubicato in Via San Vittore al Teatro, 14 - orari dalle 9.00 alle 16.00 dal lunedì al giovedì; dalle 9.00 alle 12.30 il venerdì)

presentazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Camera di Commercio di Milano (orario dalle 9.00 alle 13.00 il lunedì; dalle 09:00 alle 13:30 dal martedì al giovedì; dalle 9.00 alle 12.30 il venerdì).

L'Ente, verificata la legittimità/non legittimità della domanda, provvederà a concedere/ negare lo sgravio, comunicandolo alle parti interessate.

Il contribuente può avere informazioni sulla Sua domanda di autotutela a partire dal quarantesimo giorno dell'invio, contattando direttamente l'ufficio diritti tramite fax o e-mail.


RICORSO

E' possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano entro 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto- 15 settembre).

Il ricorso deve essere notificato alla Camera di Commercio di Milano tramite Ufficiale Giudiziario, o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna diretta ad un addetto dell'ufficio protocollo.

Entro 30 gg. dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il proprio fascicolo contenente: l'originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme all'originale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta o consegnato) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.