Novità (decreto legislativo 205/2010)
Rinnovo delle categorie 2 - 3
Nell'articolo 212 del decreto legislativo 152/2006, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 205/2010, non è più prevista la procedura di iscrizione e rinnovo nelle categorie 2 e 3 per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti avviati alle operazioni di recupero in impianti autorizzati con procedura semplificata.
Il Comitato Nazionale dell'Albo, con circolare 240 del 9 febbraio 2011 ha chiarito che le imprese iscritte nelle categorie 2 - 3 rimangono iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione e presentare eventuali variazioni
Per il rinnovo dell'iscrizione devono presentare:
- domanda di iscrizione nella categoria 4 (per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o nella categoria 5 (per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi). Sono valide le perizie tecniche dei mezzi già presentate per le categorie 2-3, con allegata autocertificazione (in formato word - 32 kB). Nel foglio notizie della categoria 4 o 5 devono essere trasposti i codici cer che risultano elencati in perizia all'interno di ogni tipologia di rifiuto.
- solo nel caso di imprese o enti che trasportano rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (codici cer del capitolo 20.01 e del capitolo 15): domanda di iscrizione nella categoria 1.
Sono valide le perizie tecniche dei mezzi già presentate per le categorie 2-3, con allegata autocertificazione (in formato word - 32 kB). Nel foglio notizie della categoria 1 devono essere trasposti i codici cer dei rifiuti urbani (codici 20.01 e 15) che risultano elencati in perizia all'interno di ogni tipologia di rifiuto. - contestuale domanda di cancellazione della categoria 2 e/o 3
Si rammenta che nel caso di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi è richiesta la prestazione della garanzia finanziaria.
Rinnovo categoria 4
Con il rinnovo dell'iscrizione la Sezione Regionale revoca la garanzia finanziaria prestata dall'impresa senza richiederne una nuova.
Rinnovo categoria 1 esclusivamente per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani "non pericolosi "
Nel foglio notizie l'impresa deve indicare esclusivamente i codici cer dei rifiuti urbani non pericolosi. Con il rinnovo dell'iscrizione la Sezione Regionale revoca la garanzia finanziaria prestata dall'impresa senza richiederne una nuova.
Rinnovo categoria 1 per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani "pericolosi e non pericolosi"
La Sezione Regionale revoca la garanzia finanziaria prestata dall'impresa in base della classe di iscrizione (popolazione servita) e richiede una nuova garanzia finanziaria sulla base della quantità annua di rifiuti urbani pericolosi dichiarata dall'impresa nel foglio notizie della categoria 1.
Rinnovo dell'iscrizione
PROCEDURA ORDINARIA
Le imprese devono presentare la domanda di rinnovo ogni 5 anni.
La documentazione per la domanda di rinnovo deve essere presentata 6 mesi prima della scadenza della categoria di iscrizione.
La domanda di rinnovo è uguale a quella prevista per l' Iscrizione Ordinaria, ad eccezione, della perizia tecnica dei mezzi per le categorie 1-4-5. Infatti, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione (in formato word - 32 kB) .
Nota: tutta la documentazione allegata in copia (ad eccezione delle attestazioni di pagamento) deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale (in formato word 28 kB) resa dal legale rappresentante dell'impresa.
Procedimento amministrativo per la procedura ordinaria:
- Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di rinnovo, la Sezione regionale effettua l'istruttoria e delibera l'accoglimento o il rigetto dandone comunicazione all'impresa.
- Solo nel caso di rinnovo nelle categorie 1 (per la gestione dei rifiuti urbani pericolosi), 5, 8, 9, 10, se la domanda è accolta, con la comunicazione di accoglimento la Sezione richiede la presentazione di una nuova garanzia finanziaria entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione .
Entro 22 giorni dalla presentazione della garanzia finanziaria, la Sezione regionale rinnova l'iscrizione dell'impresa in via definita e le invia un avviso per il ritiro del provvedimento. - A seguito del rinnovo dell'iscrizione la garanzia finanziaria in scadenza viene revocata con provvedimento rilasciato dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali ed inviato all'impresa
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Le imprese devono presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza della categoria di iscrizione:
ogni 5 anni: Raccolta e trasporto di Raee - Iscrizione semplificata categoria 1
ogni 10 anni: Trasporto dei propri rifiuti (produttori iniziali)
La documentazione per la domanda di rinnovo è uguale a quella prevista per l' Iscrizione Semplificata
Nota: tutta la documentazione allegata in copia (ad eccezione delle attestazioni di pagamento) deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale (in formato word 28 kB) resa dal legale rappresentante dell'impresa.
Procedimento amministrativo per la procedura semplificata:
- La Segreteria della Sezione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rinnovo verifica la completezza formale della documentazione e, se l'esito della verifica è positivo, rilascia l'attestazione di presa d'atto di avvenuta iscrizione; in caso contrario chiede di regolarizzare la documentazione entro un termine non superiore a 30 giorni lavorativi, pena il diniego del rinnovo dell'iscrizione.
L'impresa può regolarmente continuare l'attività di trasporto sulla base dell'iscrizione già in essere e dell'attestazione di avvenuta iscrizione rilasciata dalla Segreteria della Sezione a seguito della presentazione del rinnovo. - Entro 30 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestazione di presa d'atto di avvenuta iscrizione, la Sezione regionale verifica l'idoneità della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti e, se l'esito è positivo rinnova l'iscrizione inviando all'impresa un avviso per il ritiro del provvedimento.
In caso contrario, la Sezione regionale dispone il divieto di prosecuzione dell'attività (articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale 406/98) salvo che l'impresa non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il temine prefissato dalla Sezione stessa.
Tuttavia, non è ammessa la possibilità di conformarsi in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni (articolo 212, comma 21, decreto legislativo 152/2006) ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale (falso ideologico di privato in atto pubblico: 2 anni di reclusione), salvo che il fatto non costituisca reato più grave. - Ai fini del controllo sul regolare svolgimento dell'attività, copia dell'attestazione di presa d'atto di avvenuta iscrizione deve essere conservata a bordo dei veicoli che trasportano i rifiuti, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa (articolo 47 del decreto del presidente della repubblica 445/2000, in formato word 28 kB), fino al rilascio del provvedimento definitivo di rinnovo dell'iscrizione.
AVVERTENZA
Se la domanda di rinnovo viene presentata oltre i termini di scadenza della validità d'iscrizione, l'impresa non mantiene la continuità operativa dell'iscrizione all'Albo.





secondolavorodeimilanesi ok.doc
Ismu-Rapporto-2011.pdf