ATTIVITA' DI SPEDIZIONE SVOLTA DA UNA SOCIETA' NON ARTIGIANA

i requisiti personali e professionali possono far capo anche ad uno solo dei rappresentanti legali, il quale assume la veste di responsabile tecnico.

Se nessuno dei legali rappresentanti è in possesso dei requisiti professionali, la società può affidare ad un responsabile tecnico la rappresentanza/responsabilità dell'attività di spedizione. In questo caso, il responsabile tecnico deve avere i requisiti professionali, personali e morali, mentre i legali rappresentanti solo quelli morali.

ATTIVITA' DI SPEDIZIONE SVOLTA DA UNA DITTA INDIVIDUALE NON ARTIGIANA

Se il titolare non è in possesso dei requisiti professionali, può nominare un responsabile tecnico.

Anche in tquesto caso il responsabile tecnico deve essere in possesso dei requisiti personali, morali e professionali, mentre il titolare della ditta individuale deve essere in regola con i requisiti morali.

ATTIVITA' DI SPEDIZIONE SVOLTA DA UN'IMPRESA (INDIVIDUALE O SOCIETA') ARTIGIANA

In questo caso non è possibile nominare un responsabile tecnico esterno perchè i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o dalla maggioranza dei soci partecipanti all'attività dell'impresa (art. 2, L. 08/08/1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato").

Il conferimento e la delega dei poteri al responsabile tecnico per rappresentare l'impresa/società in ogni rapporto tecnico commerciale relativo all'attività di spedizione, compresa la sottoscrizione di contratti, deve risultare da una procura o da un verbale del consiglio di amministrazione, depositato al Registro Imprese.

E' possibile designare uno stesso responsabile tecnico al massimo per due sedi operative della medesima impresa, purchè le stesse rientrino nella competenza dello stesso comparto. Sarà compito della Commissione interprovinciale valutare i singoli casi per stabilire se il responsabile tecnico è in grado di garantire un'assidua presenza nelle diversi sedi, tenendo conto anche della distanza fra le medesime (così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato dell'8 dicembre 1996).

In ogni caso, non è consentito assumere la carica di responsabile tecnico in più società o in più sedi al di fuori del comparto.