In base alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 per ottenere la qualifica di estetista è necessario possedere uno dei seguenti requisiti professionali:
- corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni + corso di specializzazione della durata di 1 anno
oppure
corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni + 1 anno di inserimento presso un'impresa di estetista - esperienza lavorativa qualificata come dipendente a tempo pieno dopo il periodo di apprendistato, seguito da un corso regionale di formazione teorica di 300 ore
- 3 anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno presso un'impresa di estetista seguiti da un corso di formazione teorica di almeno 300 ore. Il periodo lavorativo deve essere svolto nel quinquennio precedente l'iscrizione al corso.
La qualifica di estetista può essere ottenuta anche al temine del percorso sperimentale di formazione professionale (legge 53/03 e successive modifiche).
Il percorso si articola in un corso triennale al termine del quale, previo superamento dell'esame finale, si consegue l'attestato di qualifica di 2° livello, valido su tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea e propedeutico al quarto anno + un corso della durata di 1 anno al termine del quale si consegue l'attestato di competenza di 3° livello europeo, valido in tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea.
Quali documenti presentare:
- il possesso di un attestato di qualificazione professionale (biennale, di specializzazione o di formazione teorica), può essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (che dovrà riportare la tipologia di diploma, la durata del corso e l'anno di conseguimento, l'indirizzo della scuola) oppure allegando copia del diploma (portare originale in visione);
- la durata del periodo lavorativo in qualità di dipendente o collaboratore può essere documentata tramite l'estratto conto previdenziale INPS che rileva i periodi effettivi di lavoro;
- il livello di inquadramento e le mansioni svolte, possono essere documentati tramite buste paga, lettera di assunzione, modello LAV, contratto di collaborazione etc.. Le mansioni svolte, se non risultano dai documenti relativi all'assunzione o dalle buste paga, possono essere dichiarate dal datore di lavoro;
- l'esperienza maturata in qualità di socio deve essere documentata tramite attestazione della regolarità contributiva INPS e tramite l'iscrizione INAIL della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo). I dati relativi alla iscrizione INAIL (n. PAT, decorrenza, tipologia rischio operativo) possono essere comunicati tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (in alternativa è possibile allegare copia fotostatica della relativa documentazione);
- l'esperienza maturata in qualità di collaboratore familiare, deve essere documentata tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo);
- l'esperienza maturata in qualità di titolare o socio di impresa non artigiana che svolge l'attività avvalendosi di un responsabile tecnico, devono essere documentate sia tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo) sia comprovando che il responsabile tecnico ha operato in modo continuativo per il periodo richiesto consentendo l'affiancamento del titolare/socio (contratto di lavoro del responsabile tecnico e regolarità contributiva INAIL/INPS).
Modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (in formato pdf 263 kB)
Modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in formato pdf 207 kB)










secondolavorodeimilanesi ok.doc
Ismu-Rapporto-2011.pdf