In base alla Legge 17 agosto 2005, n. 174, per ottenere la qualifica di acconciatore è necessario possedere uno dei seguenti requisiti professionali:
- corso di qualificazione della durata di 2 anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico
oppure
corso di qualificazione della durata di 2 anni, seguito da un periodo di inserimento della durata di 1 anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 2 anni - un periodo di inserimento della durata di 3 anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di 5 anni e svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un periodo di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
A decorrere dall' 01/12/2011 è in vigore il Regolamento regionale 28 novembre 2011, n.6 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, “Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”"; pertanto dal 1° dicembre 2011 è possibile ottenere la qualifica di acconciatore unicamente dimostrando il possesso dei requisiti previsti dalla legge 174/2005.
La qualifica di acconciatore può essere ottenuta anche al temine del percorso sperimentale di formazione professionale (legge 53/03 e successive modifiche).
Il percorso si articola in un corso triennale al termine del quale, previo superamento dell'esame finale, si consegue l'attestato di qualifica di 2° livello, valido su tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea e propedeutico al quarto anno + un corso della durata di 1 anno al termine del quale si consegue l'attestato di competenza di 3° livello europeo, valido in tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea. Per l’attività di acconciatore è possibile ottenere la qualifica professionale se l’attestato è stato conseguito entro l’anno solare 2009/2010. A partire dall’anno solare 2010/2011, conclusa la fase transitoria seguita all’approvazione del decreto n. 8506 del 30/07/2008, è possibile ottenere la qualifica unicamente dopo il quarto anno.
Quali documenti presentare:
- il possesso del diploma, può essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (che dovrà riportare la tipologia di diploma, la durata del corso e l'anno di conseguimento, l'indirizzo della scuola) oppure allegando copia del diploma (portare originale in visione);
- la durata del periodo lavorativo in qualità di dipendente o collaboratore e il livello di inquadramento possono essere documentati tramite buste paga, lettera di assunzione, modello LAV, contratto di collaborazione etc.. Le mansioni svolte, se non risultano dai documenti relativi all'assunzione o dalle buste paga, possono essere dichiarate dal datore di lavoro;
- l'esperienza maturata in qualità di socio deve essere documentata tramite l'iscrizione INAIL della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo). I dati relativi alla iscrizione INAIL (n. PAT, decorrenza, tipologia rischio operativo) possono essere comunicati tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (in alternativa è possibile allegare copia fotostatica della relativa documentazione);
- l'esperienza maturata in qualità di collaboratore familiare, deve essere documentata tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo);
- l'esperienza maturata in qualità di titolare o socio di impresa non artigiana che svolge l'attività avvalendosi di un responsabile tecnico, devono essere documentate sia tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo) sia comprovando che il responsabile tecnico ha operato in modo continuativo per il periodo richiesto consentendo l'affiancamento del titolare/socio (contratto di lavoro del responsabile tecnico e regolarità contributiva INAIL/INPS).
Modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (in formato pdf 263 kB)
Modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in formato pdf 207 kB)










secondolavorodeimilanesi ok.doc
Ismu-Rapporto-2011.pdf