Errori più frequenti riscontrati sulle pratiche di rinnovo degli organi sociali
Per fornire un supporto nella corretta preparazione delle pratiche telematiche di rinnovo degli organi sociali, in particolare in occasione delle prossime scadenze tra maggio e luglio, l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano ha ritenuto utile predisporre una raccolta degli errori più frequentemente compiuti su questo tipo di pratiche, accompagnata dalle prassi corrette da seguire.
Consulta l'elenco degli errori più frequenti nelle pratiche di rinnovo cariche e le indicazioni per evitarli (in formato pdf 114 kB)
Guide utili per il deposito dei bilanci - campagna bilanci 2013
Sono stati pubblicati, il Manuale nazionale per il deposito dei bilanci al registro delle imprese – campagna bilanci 2013 e l'integrazione alla guida nazionale, predisposta dalle Camere di Commercio della Lombardia. Segue
Società tra professionisti – iscrizione nella sezione speciale
Il 22 aprile 2013 è entrato in vigore il regolamento attuativo* per le società tra professionisti.
Da questa data i professionisti iscritti in Ordini e Collegi (architetti, ingegneri, commercialisti, geometri, notai etc…) possono svolgere la propria attività, regolamentata nel sistema ordinistico, anche in forma societaria. Tale società tra professionisti (STP) deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e negli albi o registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Segue
* decreto n. 34/2013, in G.U. n. 81 del 6 aprile 2013
Cancellazione d'ufficio delle imprese individuali (DPR 247/2004)
Viene pubblicato, in data 11/04/2013, l'elenco (in formato pdf- 54 kB) delle imprese individuali per le quali il Giudice del Registro delle Imprese di Milano, con provvedimento n. 119/2012 del 16/11/2012, ha disposto la cancellazione d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004; si tratta delle imprese individuali risultate irreperibili in seguito alla notificazione del provvedimento di cancellazione, effettuata mediante invio di lettera raccomandata. Segue
Sospensione feriale dei termini per atti di fusione e altri atti che prevedono termini analoghi
ll Giudice del Registro delle Imprese di Milano, in base all'orientamento espresso dal Tribunale di Milano (ordinanza 14 novembre 2011 in Giur. It., giugno 2012, p. 1351), ha comunicato che il termine di legge indicato dall'art. 2503 c.c. (Opposizione dei creditori all'atto di fusione) è soggetto alla sospensione feriale dei termini giudiziari (dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno).
L'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano applicherà tale indicazione e pertanto non iscriverà gli atti di fusione e gli altri atti che prevedono termini analoghi (es. scissione, trasformazione eterogenea, riduzione volontaria del capitale sociale, etc…) se trasmessi prima della scadenza dei termini ricalcolati tenendo conto della sospensione feriale.
Esempio:
Delibera di fusione iscritta nel Registro delle imprese di Milano in data 1 luglio. L’art. 2503 c.c. prevede un termine di 60 giorni per l’iscrizione dell’atto di fusione.
Alla data del 1 agosto (inizio della sospensione feriale) sono decorsi trenta giorni. I restanti trenta giorni inizieranno a decorre dalla fine della sospensione feriale, cioè dal 16 settembre (compreso) in poi. L'atto di fusione potrà quindi essere trasmesso all'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, per l’iscrizione, dal 16 ottobre.
Dal 19 marzo 2013 nuovo servizio on-line per la richiesta di sollecito delle pratiche Registro Imprese
Dal 19 marzo 2013 è disponibile un nuovo servizio che consente agli utenti di inoltrare con una semplice procedura on-line le richieste di sollecito delle pratiche del Registro delle Imprese, già inviate e non ancora gestite (nuovi invii o regolarizzazioni di pratiche già sospese). Il servizio Solleciti delle pratiche del Registro Imprese è accessibile all'indirizzo servizionline.mi.camcom.it. E' possibile monitorare in ogni momento lo stato della richiesta attraverso l'area personale dei servizi online. Il servizio sostituisce tutti i canali precedentemente utilizzati per l'invio delle richieste di sollecito.
Si ricorda che per l'invio di richieste di variazioni di dati presenti nella visura è disponibile il servizio online Rettifiche dati su visure e certificati, anch'esso accessibile all'indirizzo servizionline.mi.camcom.it
Dal 25 febbraio 2013, nuovo servizio on-line per la richiesta di informazioni specialistiche e di assistenza su pratiche da presentare al Registro Imprese e al REA
Dal 25 febbraio 2013, è stato attivato un nuovo servizio che permette, con una semplice procedura on-line, di richiedere informazioni specialistiche ed assistenza, su pratiche da presentare al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Dal 25 febbraio quindi, le richieste di questo tipo che prima venivano inviate ai seguenti indirizzi e-mail:
- registro.imprese@mi.camcom.it
- artigianato@mi.camcom.it
- attivitaregolate@mi.camcom.it
- comunicazione.unica@mi.camcom.it
- suap.cciaa@mi.camcom.it
devono essere inoltrate unicamente utilizzando il nuovo servizio di Assistenza specialistica Registro Imprese.
Dalla stessa data, le richieste di informazioni specialistiche su pratiche da presentare, inviate agli indirizzi di posta elettronica suindicati, non verranno più evase.
Deposito del "bilancio" dei contratti di rete
Il deposito della situazione patrimoniale ("bilancio") dei contratti di rete è stabilito dall'art. 3, comma 4 ter - numero 3) - del D.L. 10/02/2009 n. 5 che prevede l'obbligo, per i contratti di rete dotati di fondo patrimoniale, del deposito della situazione patrimoniale entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
L'obbligo di deposito della situazione patrimoniale riguarda i contratti di rete con organo comune e con fondo patrimoniale (non è rilevante, invece, se hanno o meno soggettività giuridica).
Se mancano questi due elementi non c'è obbligo di deposito della situazione patrimoniale.
Il deposito deve essere fatto presso l'ufficio RI in cui il contratto di rete ha sede.
OBBLIGATO AL DEPOSITO: Il deposito deve essere effettuato dall'organo comune (es. presidente della 'rete')
MODULO: Mod. B (codice atto 720)
TERMINE: Il termine di approvazione e deposito dei bilanci non è derogabile ed è 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio (28 febbraio per gli esercizi che si chiudono il 31/12).
Il bilancio deve essere allegato in formato XBRL.
SUAP telematico: dal 20 febbraio 2013, modifica delle modalità di presentazione della SCIA ai SUAP in delega alla CCIAA di Milano
Dal 20 febbraio 2013 verrà resa operativa un'importante modifica delle modalità di presentazione delle SCIA presso il SUAP dei Comuni in delega o in convenzione con la Camera di Commercio di Milano.
Segue
13 febbraio 2013: Stop al rilascio dei certificati antimafia da parte della Camera di commercio*
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 218 del 15/11/2012* in materia di certificazioni antimafia, le stazioni appaltanti che devono effettuare controlli sulle imprese dovranno acquisire la documentazione antimafia unicamente dalle Prefetture.
Le Camere di Commercio non sono più autorizzate a rilasciare certificati camerali con la dicitura antimafia né al privato che si presenta allo sportello né alle pubbliche amministrazioni o privati gestori di servizi pubblici.
*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13/12/2012; v. anche circolare del Ministero dell'Interno dell'8/02/2013
Comunicazione della propria PEC al Registro Imprese, da parte del curatore fallimentare, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore
Il curatore fallimentare, il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163 del R.D. n. 267/1942, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 270/1999, entro dieci giorni dalla propria nomina, devono comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, per l'iscrizione al Registro Imprese (art. 1, comma 19 della legge n. 228/2012*).
La comunicazione della PEC da parte del curatore è soggetta al pagamento del solo diritto di segreteria da 10,00 Euro.
Il ritardo nella comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2194 c.c.
ATTENZIONE: la PEC del curatore/commissario giudiziale/commissario liquidatore, si riferisce alla procedura concorsuale in atto e non all'impresa e pertanto non può essere comunicata in sostituzione della PEC dell'impresa, ma solo in aggiunta alla stessa.
Modalità di deposito della comunicazione (in formato pdf 51 kB)
* pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2012 ed in vigore dall'1 gennaio 2013.
START UP INNOVATIVE (art.25 e seguenti della Legge 221/2012)
AGGIORNAMENTO: Per le società già costituite, possibile l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up, anche dopo il 18 febbraio 2013
Con proprio parere dell'11/02/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le società, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19/12/2012) e che, alla medesima data, erano già in possesso dei necessari requisiti di impresa start-up innovativa, possono richiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro imprese anche dopo il 18 febbraio 2013.
Contestualmente, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che il termine per il possesso dei requisiti (data di entrata in vigore della legge di conversione - 19/12/2012), così come il termine di durata massima della startup innovativa (decorrente dalla medesima data) sono invece inderogabili.
Consulta il comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico.
Visita il sito dedicato startup.registroimprese.it
È disponibile La Guida nazionale contenente le informazioni e le istruzioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l'iscrizione delle societa' start up innovative al registro delle imprese.
La Guida intende fornire le prime istruzioni necessarie per la compilazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese delle start up innovative. Si tratta di una guida con contenuti piuttosto tecnici, fruibile in particolare dall'utenza che utilizza con frequenza i servizi anagrafici e telematici del registro imprese.
Scarica la Guida (in formato pdf 954 kB).
Esempi di compilazione della pratica telematica per l'iscrizione della start-up innovativa:
- Costituzione con contestuale avvio dell'attività di start-up innovativa (in formato pdf 144 kB)
- Inizio prima attività di start-up innovativa di impresa già esistente (in formato pdf 136 kB)
- Avvio di attività di start-up innovativa in aggiunta a precedente attività non start-up (in formato pdf 104 kB)
- Richiesta di iscrizione nella sezione speciale start-up, da parte di società che già svolge un'attività configurabile come start-up innovativa (in formato pdf 104 kB)
I nomi, la descrizione dell'attività e gli estremi fiscali utilizzati negli esempi proposti, sono stati appositamente creati a mero scopo esemplificativo.
Aziende speciali ed istituzioni degli enti locali: obbligo di iscrizione, e di deposito dei propri bilanci, al Registro delle Imprese o al REA
Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000*, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali si devono iscrivere, e devono depositare i propri bilanci, al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Si precisa che, ai sensi del citato comma 5-bis dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, sono escluse da tali obblighi le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.
Consulta la disposizione del Conservatore del Registro Imprese di Milano (in formato pdf 105 kB) contenente le istruzioni operative per il corretto deposito, al Registro delle Imprese o al REA, della domanda di iscrizione e del proprio bilanco, da parte delle aziende speciali e delle istituzioni, costituite dagli enti locali.
* introdotto dall'art. 25, comma 2 del decreto legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, con la legge n. 27/2012.
Le altre news dal Registro Imprese
- Obbligo, per le imprese individuali, di comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese. segue
- Decertificazione. Le Pubbliche Amministrazioni (ad es. Comune, Provincia, Regione, Ministeri, Camera di commercio, Agenzia delle entrate) e i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere né accettare certificati dai propri utenti. segue
- Società a responsabilità limitata semplificata e a capitale ridotto. segue
- Mancata comunicazione della pec e obbligo di sospendere le richieste/denunce presentate all'ufficio del registro delle imprese. segue
- Informazioni sul deposito della comunicazione PEC. segue
- Abolizione dell'Albo delle imprese artigiane e della Commissione provinciale dell'artigianato della Lombardia. segue
- SRL E SPA: aggiornata la normativa in tema di iscrizione dell'organo di controllo. segue
- Approvate le nuove specifiche tecniche per la creazione della modulistica informatica per il deposito di domande e denunce al Registro delle Imprese, in vigore dal 9 marzo e obbligatoria dall'8 maggio 2012. segue
- Registro delle Imprese Storiche Italiane. Iscrizione anno 2012. segue
- STARWEB - per la presentazione on-line con ComUnica delle domande e denunce al Registro Imprese. segue
- Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa. segue
Obbligo, per le imprese individuali, di comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese
La legge 17 dicembre 2012, n. 221*, in vigore dal 19 dicembre 2012, ha convertito con modificazioni il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)**, in vigore dal 20 ottobre 2012, ed ha confermato (art. 5) l'obbligo, per le imprese individuali (comprese le imprese artigiane), di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Pertanto, dal 20 ottobre 2012, tutte le domande di prima iscrizione di impresa individuale al Registro Imprese, devono obbligatoriamente contenere la comunicazione dell'indirizzo P.E.C. dell'impresa.
La citata legge di conversione, ha inoltre confermato l'obbligo di comunicare la propria PEC anche per le imprese individuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge, che risultano attive e non soggette a procedure concorsuali, apportando però le seguenti modifiche:
- è stato anticipato al 30 giugno 2013 il termine ultimo, per le suddette imprese già iscritte, di provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo P.E.C.
- è stato previsto che, in mancanza della comunicazione entro il 30 giugno 2013 della propria P.E.C. da parte di tali imprese, il Registro Imprese sospenderà a partire dal 1 luglio 2013, ogni domanda di iscrizione da queste presentata, in attesa che la stessa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, e comunque per 45 giorni
- trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intende non presentata.
La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC è esente dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria.
- Per la procedura semplificata di deposito della PEC, vai alla pagina dedicata.
- Per avere informazioni sulla Firma Digitale, vai in questa pagina.
* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012
** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19/10/2012
Consulta le disposizioni del Conservatore del registro imprese sull'argomento.
Ulteriori informazioni sulla PEC e su come comunicarla al registro imprese.
Società semplificata a responsabilità limitata
L'art. 3 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012* (pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/01/2012 ed in vigore dalla stessa data), ha introdotto la possibilità di costituire un nuovo modello di società: la 'Società semplificata a responsabilità limitata' (nuovo art. 2463 bis c.c.).
Lo stesso decreto legge (art. 3 comma 2) prevedeva inoltre la successiva emanazione di un apposito decreto interministeriale che tipizzasse lo statuto standard della Srl semplificata e ne individuasse i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
Il decreto interministeriale n. 138 del 23/06/2012, che ha approvato lo statuto standard della Srl semplificata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2012 ed è entrato in vigore il 29/08/2012.
Da tale data quindi è possibile costituire la società semplificata a responsabilità limitata e successivamente depositare al Registro delle Imprese la relativa domanda di iscrizione.
ISCRIZIONE DI SRL SEMPLIFICATA E CONTESTUALE COMUNICAZIONE DELL'UNICO SOCIO
In questo caso la domanda di iscrizione della Srl semplificata è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (euro 65,00) e del diritto di segreteria (euro 90,00), poiché la comunicazione di socio unico, pur essendo contestuale alla richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo, è da considerarsi un adempimento distinto dall'iscrizione stessa, per il quale vi è inoltre un diverso legittimato al deposito.
Consulta le modaità di deposito al registro imprese dell'atto costitutivo di srl semplificata.
* convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 24/03/2012, pubblicata sulla G.U. n. 71 del 24/03/2012 - Supplemento Ordinario n. 53.
Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
Il decreto legge n. 83/2012 (c.d. "Decreto sullo Sviluppo"), ha introdotto la possibilità di costituire, da parte di soggetti persone fisiche (senza limitazione di età), una tipologia di società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR) con un capitale pari almeno ad 1 euro ed inferiore all'importo di 10.000 euro.
Questa tipologia di società può essere costituita dalla data di entrata in vigore del decreto legge (26.06.2012), con atto pubblico, e deve essere iscritta al Registro Imprese.
Consulta le modalità di deposito al registro imprese dell'atto costitutivo di srl a capitale ridotto.
*convertito nella legge n. 134/2012
Abolizione dell’Albo delle imprese artigiane e della Commissione provinciale dell’artigianato della Lombardia
Ai fini della semplificazione amministrativa, la Regione Lombardia ha modificato le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al Registro delle Imprese. (Legge regionale 18 aprile 2012, n.7 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", art.55)
La nuova legge, in vigore dal 21 aprile 2012, ha abolito l'Albo delle Imprese Artigiane e le Commissioni provinciali per l'artigianato della Lombardia. Le funzioni amministrative di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del Registro Imprese vengono quindi affidate alle Camere di Commercio.
Pertanto, l'imprenditore che intende svolgere la propria attività in forma artigiana non dovrà più presentare comunicazione di iscrizione all'Albo alla Commissione provinciale per l'artigianato; sarà la Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti (art.55, comma 2 L.R. 18/04/2012 n.7), a conferire all'impresa la qualifica di "impresa artigiana" e a iscriverla nella sezione speciale del Registro Imprese; tale annotazione ha carattere costitutivo e sostituisce l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.
Alla Camera di Commercio spetta anche il compito di trasmettere l'annotazione alla sede provinciale dell'INPS, allo scopo di applicare la legislazione in materia di assicurazione, previdenza e assistenza.
Attenzione
La Commissione provinciale per l'artigianato continua a svolgere le proprie funzioni per i procedimenti pendenti, comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge Regionale (quindi fino al 19 luglio 2012). La Commissione di Milano si riunirà quindi regolarmente il 16 maggio, il 20 giugno e il 18 luglio. Le pratiche di iscrizione, modificazione e cancellazione presentate prima del 20 aprile 2012 (compreso) sono di competenza della Commissione provinciale per l'artigianato; le pratiche presentate dal 21 aprile 2012 in poi sono di competenza della Camera di Commercio.
MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PEC E OBBLIGO DI SOSPENDERE LE RICHIESTE/DENUNCE PRESENTATE ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
In proposito l'art. 37 della recente legge n. 35/2012 prevede che:
"L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".
Per tale motivo l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano deve sospendere immediatamente - fino all'iscrizione della PEC della società e, comunque, per un massimo di tre mesi, senza applicare alcuna sanzione - tutte le richieste di iscrizione o modificazione riferite a società, anche artigiane, che non hanno adempiuto all'obbligo sopra ricordato (o che hanno comunicato indirizzi pec non validi).
Attenzione
Al momento della sospensione, l'Ufficio del Registro Imprese invia all'indirizzo mail inserito nella pratica telematica ed indicato nei campi 4 e 5 del modello ‘Comunica' un'informativa standard con la quale specifica che durante il periodo di sospensione l'Ufficio del Registro Imprese non effettua alcuna attività istruttoria sulla pratica.
L'obbligo di sospendere le pratiche riguarda, in genere, le domande o denunce R.I. o REA riferite a:
- società di capitali (S.p.a., s.r.l. S.a.p.a.);
- società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.);
- società cooperative;
- sedi secondarie di società straniere;
- società consortili per azioni o a responsabilità limitata.
Sono escluse dall'applicazione della regola della sospensione obbligatoria le pratiche relative ai consorzi.
ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE
Per quanto attiene alle richieste di iscrizione presentate dalle società sopra indicate, va tenuto presente che non saranno sospesi i 'depositi' dei bilanci d'esercizio. Allo stesso modo non verranno sospese:a)le richieste di iscrizione che contengono, al loro interno, anche la comunicazione dell'indirizzo PEC;
b)le richieste di iscrizione presentate dai curatori delle società fallite sino a quando il fallimento è in corso;
c)le richieste di iscrizione dei fallimenti provenienti dai tribunali;
d)le richieste di cancellazione delle società dal registro delle imprese;
e)le richieste di iscrizione di atti di trasferimento di partecipazioni in srl;
f)le richieste di iscrizione di atti giudiziari (se iscrivibili). Queste ultime, per evitare la sospensione del procedimento, devono tuttavia essere segnalate anche all'indirizzo mail telemaco.milano@mi.camcom.it riportando i loro estremi identificativi (es. n. di protocollo della pratica o n. REA dell'impresa a cui l'atto giudiziario si riferisce etc...).
Queste indicazioni sostituiscono le precedenti, del 7 maggio 2012, pubblicate su questo sito internet.
Il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano
Gianfrancesco Vanzelli
Milano, 9 ottobre 2012
Informazioni sul deposito della comunicazione PEC
Per la richiesta di iscrizione non si devono pagare diritti di segreteria o imposta di bollo.
Le imprese diverse dalle imprese individuali e dalle società (es. consorzi, GEIE, associazioni...), non sono obbligate al deposito di questa comunicazione; nel caso in cui venga depositata, sono dovuti diritti di segreteria ed imposta di bollo.
- Presentazione sulla comunicazione PEC (in formato pdf 599 kB)
- Consulta la tabella riepilogativa (in formato pdf 75 kB) con le imprese obbligate e non obbligate a comunicare la PEC.
- Cos'è la PEC e come ottenerla
- Modalità di deposito della comunicazione PEC (ComUnica Starweb e ComUnica Fedra)
- Modalità di compilazione della modulistica per le società (Wiki-Comunicazione Unica).
- FAQ.
SRL E SPA: aggiornata la normativa in tema di iscrizione dell'organo di controllo
Il 7/4/2012 è entrata in vigore la Legge 35/2012 che ha convertito il D.L. 5/2012 e apportato delle modifiche alla nuova disciplina riguardante l'iscrizione del sindaco unico nelle SRL e nelle SPA.
SRL (art 2477 c.c.)
Viene confermato quanto già stabilito dal D.L. 5/2012:
l'atto costitutivo può prevedere la presenza di un organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale, oppure di un revisore purchè iscritto nel registro dei revisori dei conti.
Nel caso in cui lo Statuto non preveda diversamente, l'organo di controllo è formato da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se:
- il capitale sociale è pari o superiore a quello minimo stabilito per le Società per Azioni
oppure se, per la società, ricorrono i seguenti presupposti:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
- per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
SPA (art. 2397 c.c.)
L'art 14 della legge 183/2011 (in vigore dall'1/1/2012 ed efficace sino al 9/2/2012) aveva introdotto la possibilità anche per le SPA di nominare, entro certi limiti, il sindaco unico.
L'art. 35 del Decreto Legge 5/2012 (in vigore dal 10/2/2012 al 6/4/2012) aveva confermato tale possibilità, pur modificandone la disciplina.
La Legge n. 35/2012, in vigore dal 7/4/2012, non ha confermato quanto previsto dal d.l. 5/2012 e ha abrogato il comma 3 dell'art. 2397 c.c., introdotto dalla legge n. 183/2011.
Per le spa non esiste più, pertanto, la possibilità di nominare il sindaco unico: il collegio sindacale è sempre obbligatorio.
Approvate le nuove specifiche tecniche per la creazione della modulistica informatica per il deposito di domande e denunce al Registro delle Imprese, in vigore dal 9 marzo e obbligatoria dall'8 maggio 2012
Con Decreto direttoriale del 29 novembre 2011* (in formato pdf 1.351 kB), il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese. Le nuove specifiche tecniche sono entrate in vigore a partire dal 9 marzo 2012.
Dall'8 maggio 2012, sarà obbligatorio utilizzare i programmi informatici che avranno recepito le nuove specifiche tecniche, come la nuova release del software Fedra (FedraPlus 6.6) o altri programmi equivalenti. Di conseguenza, i programmi informatici creati sulla base delle precedenti specifiche (Fedra Plus 6.5 e software equivalenti) non potranno più essere utilizzati ed il Registro delle imprese non potrà più accettare le domande/denunce presentate utilizzando detti programmi.
Si segnala che il nuovo software FedraPlus 6.6 non contiene più i modelli digitali relativi alle imprese individuali (I1 e I2). Pertanto, dal momento in cui l'utilizzo del nuovo software diverrà obbligatorio, per tutti gli adempimenti riguardanti le imprese individuali, dovrà essere necessariamente utilizzato il programma ComunicaStarweb (o programmi equivalenti).
ComunicaStarweb è un applicativo on-line di semplice utilizzo, che compie tra l'altro alcune verifiche immediate durante la compilazione della pratica digitale, riducendo così la possibilità d'errore e favorendo l'abbreviamento dei tempi di lavorazione.
* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 256
Registro delle Imprese Storiche Italiane.

In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, l'Unioncamere ha istituito, dal 2011, il Registro delle imprese storiche italiane.
Posso iscriversi al registro tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro delle imprese ed attive, con esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito dello stesso settore merceologico, per un periodo non inferiore a 100 anni.
Il termine per l'invio delle domande di iscrizione al registro, per quest'anno, è scaduto il 23 marzo 2012. Le iscrizioni verranno riaperte all'inizio del 2013.
Per saperne di più consulta l'avviso completo (in formato pdf 93 kB)
Regolamento del Registro delle Imprese Storiche Italiane (in formato pdf 80 kB)
Domanda di iscrizione al Registro delle Imprese Storiche Italiane (in formato doc 36 kB).
STARWEB - per la presentazione on-line con ComUnica delle domande e denunce al Registro Imprese
Comunica Starweb è un applicativo on-line, che permette di predisporre ed inviare al registro imprese, all'Inps, all'Inail e all'Agenzia delle Entrate, con la Comunicazione Unica (art. 9 legge 40/2007), alcune tipologie di pratiche telematiche, direttamente via web e senza l'utilizzo del software FedraPlus (o programmi equivalenti) da installare sul proprio computer.
Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa
Dal 1 aprile 2010 la Comunicazione Unica è obbligatoria per tutte le imprese, incluse le imprese individuali
A partire da tale data, le pratiche al Registro delle Imprese devono essere presentate esclusivamente per via telematica. Le domande di iscrizione delle imprese individuali non possono più essere presentate con modalità cartacea né inviate per posta.
La regolarizzazione di pratiche sospese, presentate o inviate telematicamente entro il 31 marzo, deve essere effettuata con la stessa modalità utilizzata per la presentazione della prima pratica (ad es. se la prima pratica è stata presentata con Telemaco deve essere regolarizzata con lo stesso canale, analogamente, se spedita con ComUnica è necessario effettuare le correzioni sempre attraverso il software di ComUnica).
Importante: la Regione Lombardia ha stabilito l'obbligo della Comunicazione Unica anche per la presentazione delle domande all'Albo delle Imprese Artigiane; pertanto, anche le pratiche artigiane non possono più essere presentate con modalità cartacea, ma solo telematicamente. Segue
Per saperne di più sulla Comunicazione Unica, visita il sito http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/
Iscrizione obbligatoria nel RI dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle società
Obbligo di utilizzo del formato pdf/a per l'iscrizione degli atti nel Registro Imprese
Pubblicata la comunicazione degli Uffici del Registro Imprese della Lombardia, riguardante l'obbligo di iscrizione, nel registro imprese, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle società (art. 16, comma 6, decreto legge 185/2008, convertito in legge 2/2009) e l'utilizzo obbligatorio del formato pdf/a per l'iscrizione degli atti nel registro delle imprese (art. 6 DPCM 10 dicembre 2008).
Consulta la comunicazione (in formato pdf 347 kB).






8-11-Anonimo-lombardo.pdf
crowdfunding_comunicato.doc