Le violazioni di omesso/insufficiente/tardivo versamento del Diritto Annuale per l'anno 2007, possono essere sanate spontaneamente, entro precisi limiti di tempo, ricorrendo all'Istituto del "ravvedimento operoso" (art. 13 D.Lgs. 472/1997 e art. 6 D.M. 54/2005).
CHI PUO' UTILIZZARLO
Possono avvalersi del ravvedimento le imprese (anche per le unità locali denunciate):
- gia iscritte al Registro Imprese che:
- alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale per l'anno 2007 o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
- entro 30 gg. dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale senza versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- oltre 30 gg. dalla scadenza e fino ad un anno hanno pagato il diritto annuale (con o senza la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo)
- iscritte in corso d'anno che:
- alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale per l'anno 2007 o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto
- oltre il termine di scadenza hanno versato il diritto annuale dovuto
TERMINI DI SCADENZA
- per le imprese già iscritte all' 01/01/2007 il termine per avvalersi del ravvedimento cosiddetto breve scade il 30mo giorno successivo la data di scadenza del pagamento (la facoltà di ricorrervi è, pertanto, in alternativa alla maggiorazione dello 0,40%). Il termine per avvalersi del ravvedimento cosiddetto lungo scade l'anno successivo la data di scadenza del pagamento del diritto annuale.
- per le imprese e/o le unità di nuova iscrizione nel 2007, il termine per avvalersi del ravvedimento cosiddetto breve scade il 60mo giorno dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese o di annotazione all'Albo delle Imprese Artigiane. Il termine per avvalersi del ravvedimento cosiddetto lungo scade l'anno successivo la data di scadenza del pagamento e pertanto, 1 anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della suddetta domanda.
IMPORTI DA VERSARE
Ravvedimento breve:
- Diritto per i casi di mancato o incompleto pagamento
- Interessi di mora commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente (2,5% fino al 31/12/2007 - 3% dal 01/01/2008), con maturazione dal giorno successivo il termine di scadenza al giorno in cui viene eseguito il pagamento del diritto (nelle ipotesi di tributo già versato) o al giorno in cui avviene il ravvedimento (nelle ipotesi di mancato/incompleto versamento).
- Sanzione ridotta ad 1/8 della sanzione minima del 30% e quindi pari al 3,75% del diritto
Ravvedimento lungo:
- Diritto per i casi di mancato o incompleto pagamento
- Interessi di mora calcolati sul diritto dovuto, al tasso legale vigente (2,5% fino al 31/12/2007 - 3% dal 01/01/2008), con maturazione dal giorno successivo il termine di scadenza al giorno in cui viene eseguito il pagamento del diritto (nelle ipotesi di tributo già versato) o al giorno in cui avviene il ravvedimento (nelle ipotesi di mancato/incompleto versamento).
- Sanzione ridotta ad 1/5 della sanzione minima del 30% e quindi pari al 6% del diritto
Consulta la pagina Scadenze del ravvedimento del diritto annuale 2007.
COME PAGARE
Il versamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24, compilando la sezione ICI e altri Tributi Locali e indicando i seguenti codici:
- 3850 per il tributo
- 3851 per gli interessi
- 3852 per la sanzione
Nel campo anno di riferimento deve essere indicato, per tutti e tre i codici tributo, l'anno per il quale è dovuto il diritto e non l'anno in cui avviene il pagamento ravveduto.





secondolavorodeimilanesi ok.doc
Ismu-Rapporto-2011.pdf