Le violazioni di omesso/insufficiente/tardivo versamento del Diritto Annuale, possono essere sanate spontaneamente, entro precisi limiti di tempo, ricorrendo all'Istituto del "ravvedimento operoso" (art. 13 D.Lgs. 472/1997 e art. 6 D.M. 54/2005).
CHI PUO' UTILIZZARLO
Possono avvalersi del ravvedimento le imprese (anche per le unità locali denunciate):
- gia iscritte al Registro Imprese che:
- alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
- entro 30 gg. dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale senza versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- oltre 30 gg. dalla scadenza e fino ad un anno hanno pagato il diritto annuale (con o senza la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo)
- iscritte in corso d'anno che:
- alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto
- oltre il termine di scadenza hanno versato il diritto annuale dovuto
TERMINI
Ravvedimento breve:
Per le imprese e/o le unità locali che risultano già iscritte al 01/01 il termine per avvalersi del ravvedimento scade il 30mo giorno successivo la data di scadenza del pagamento (la facoltà di ricorrervi è in alternativa alla maggiorazione dello 0,40%).
Per le imprese e/o le unità locali iscritte in corso d'anno il termine per avvalersi del ravvedimento scade il 60mo giorno dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o di annotazione all'Albo delle Imprese Artigiane.
Ravvedimento lungo
Per le imprese e/o le unità locali che risultano già iscritte al 01/01 il termine per avvalersi del ravvedimento scade l'anno successivo la data di scadenza del pagamento.
Per le imprese e/o le unità locali iscritte in corso d'anno il termine per avvalersi del ravvedimento scade l'anno successivo la data di scadenza del pagamento e pertanto, 1 anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o di annotazione all'Albo delle Imprese Artigiane.
I termini per il ravvedimento decorrono dal giorno di scadenza del versamento del diritto o dal giorno successivo se lo stesso cade di sabato o di giorno festivo. Parimenti nell' ipotesi in cui l'ultimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
QUANTO PAGARE
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha modificato le misure delle sanzioni da versare a titolo di ravvedimento operoso. In particolare l'art. 1, comma 20, ha previsto che, a decorrere dal 1° febbraio 2011, la sanzione è ridotta:
a) ad un decimo (prima era previsto un dodicesimo) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo (prima era previsto decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento breve, è necessario che entro 30 giorni dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento:
- dell' importo del diritto (per i casi di mancato o incompleto pagamento)
- dell'importo degli interessi commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente (1,5% dal 01/01/2011), con maturazione dal giorno successivo il termine di scadenza al giorno in cui viene eseguito il pagamento del diritto (nelle ipotesi di tributo già versato) o al giorno in cui avviene il ravvedimento (nelle ipotesi di mancato/incompleto versamento).
- dell'importo della sanzione ridotta ad 1/10 della sanzione minima del 30% e quindi pari al 3,00% del diritto
Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento lungo è necessario che entro un anno dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento:
- dell'importo del diritto (per i casi di mancato o incompleto pagamento)
- dell'importo degli interessi commisurati al diritto dovuto, al tasso legale vigente (1,5% dal 01/01/2011), con maturazione dal giorno successivo il termine di scadenza al giorno in cui viene eseguito il pagamento del diritto (nelle ipotesi di tributo già versato) o al giorno in cui avviene il ravvedimento (nelle ipotesi di mancato/incompleto versamento).
- dell'importo della sanzione ridotta ad 1/8 della sanzione minima del 30% e quindi pari al 3,75% del diritto
Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011, cioè relative a versamenti aventi scadenza entro tale data, rimangono applicabili le precedenti misure: 2,5% per il ravvedimento breve e 3% per quello lungo.
COME PAGARE
Il versamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24, compilando la sezione ICI e altri Tributi Locali e indicando i seguenti codici:
- 3850 per il tributo
- 3851 per gli interessi
- 3852 per la sanzione
Nel campo anno di riferimento deve essere indicato, per tutti e tre i codici tributo, l'anno per il quale è dovuto il diritto e non l'anno in cui avviene il pagamento ravveduto.





secondolavorodeimilanesi ok.doc
Ismu-Rapporto-2011.pdf