20. RAPPRESENTATIVITA' E RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Per cercare di individuare possibili momenti comuni di lavoro con il mondo sindacale, è necessario partire dalla definizione dell'Ente Camera di Commercio, così come emerge dalla legge 580 del 1993 e da quanto definito nell'ultima grande tornata legislativa che va sotto il nome di legge Bassanini. Per quanto riguarda il significato ed il valore della riforma delle Camere, la legge 580/93 è stata sicuramente una legge innovativa, ma non fondante, in quanto gli Enti camerali erano già presenti nell'ordinamento istituzionale italiano, con una lunga ed importante storia alle spalle ed un ruolo preciso, definito dall'attribuzione e dallo svolgimento di funzioni specifiche e uniche in ambito economico ed amministrativo. La vera portata innovativa della riforma si è avuta sul piano istituzionale. In primo luogo, la legge 580 ha concesso alle Camere l'autonomia statutaria, dando una connotazione che prima non esisteva, dato che la possibilità di darsi un proprio statuto assume il valore di uno strumento essenziale, non solo per la valorizzazione e la specificazione degli Enti camerali nel settore pubblico italiano, ma anche per l'implementazione della loro mission. Parallelamente la legge di riordino ha rafforzato l'autonomia politica degli organi camerali, conferendo loro una maggiore democraticità, con la nomina dei membri del Consiglio tramite designazione delle Associazioni di categoria. In realtà per alcuni si tratta di una democrazia ancora abbozzata, perché solo con l'elezione diretta dei consiglieri camerali da parte delle imprese si avrebbe una rappresentatività basata sul mandato delle imprese stesse, senza l'intermediazione delle Associazioni, ma al tempo stesso è necessario però verificare attentamente le procedure ed i meccanismi ed eventualmente le lacune di questa modalità di nomina per evitare che la democrazia degli interessi rimanga tale e non si contamini con altre ragioni politiche. Tuttavia, al di là del nodo irrisolto dell'elezione diretta, le Camere di Commercio hanno raggiunto una maggiore democraticità, in quanto non più governate da una Giunta fatta di pochi componenti, ma da un Consiglio con funzioni strategiche, costituito in modo da garantire una maggiore apertura al territorio e un più alto livello di radicamento e la più ampia rappresentatività dell'economia locale. In questa ottica di apertura generale al mercato si comprende l'introduzione nel Consiglio camerale della rappresentanza dei consumatori, che risponde all'esigenza di dare voce a tutti gli attori protagonisti del mercato, insieme agli operatori economici. È una previsione particolarmente innovativa non solo per le Camere italiane - dove, se il rappresentante del mondo del lavoro è sempre stato una figura rilevante, l'attenzione alla categoria consumatori-utenti risulta, invece, un'acquisizione nuova, perfettamente in linea con l'evoluzione del concetto di "corretto funzionamento" del mercato - ma anche per il sistema camerale europeo, in quanto in nessuna delle Camere europee c'è il rappresentante dei consumatori. Queste nuove attribuzioni concorrono a fare delle Camere degli Enti democratici sia pure sui generis, in quanto la nuova democraticità (ancora imperfetta) è funzionale, non territoriale. In tale nuovo contesto il territorio diviene un punto di riferimento per lo sviluppo dell'azione e non più unico elemento costitutivo di legittimazione. In sintesi, la nuova democraticità delle Camere di Commercio ha in sé tutte le criticità, le problematicità che contraddistinguono le democrazie degli interessi, dove gli interessi hanno anche diverse carature di peso e di importanza. È in tale contesto che è doveroso un primo accenno al mondo sindacale. È mia forte convinzione che il rapporto con il mondo sindacale possa contribuire a interpretare bene questa funzione di democraticità, intesa come rappresentanza e tutela degli interessi delle parti sociali, talvolta contrapposti. Proprio in virtù di questa funzione, il ruolo del mondo sindacale è assimilabile a quello della Camera di Commercio, rappresentando un fertile terreno di confronto e dialogo culturale, prima che istituzionale. In sintesi si può affermare che la legge 580/93 ha attribuito alle Camere la tutela degli interessi generali del mercato. Ammesso che ciò non significhi ancora rappresentatività, sicuramente è indice di una cura degli interessi generali del sistema delle imprese a carico della struttura camerale, laddove le Associazioni di categoria hanno la cura degli interessi particolari.
La Camera di Commercio come ente locale funzionale
Di certo la Camera di Commercio si rivolge al mercato nella sua interezza, tenendo conto sia delle imprese che dei lavoratori e dei consumatori, che rappresentano l'altra faccia della medaglia. In questa logica, la Camera di Commercio si propone come soggetto a pieno titolo, seduto al tavolo della consultazione insieme agli organi sindacali, dotato di una forte soggettività, in quanto trasversale rispetto a tutto il mondo economico. Riprendendo la terminologia della legge Bassanini, che assume così una pienezza ed un significato reale, cessando di essere solo una definizione tautologica, si può, dunque, affermare che le Camere di Commercio sono Enti locali a pieno titolo, ed in quanto tali possono inserirsi efficacemente in un rapporto di complementarità con le altre istituzioni e con il mondo sindacale. Anzi, proprio la decretazione Bassanini ha affermato la nuova definizione di Ente locale funzionale, a cui si è accompagnato un rafforzamento della loro autonomia, con la scomparsa di qualunque forma di controllo esterno. Inoltre, in osservanza al principio del decentramento che la riforma della P.A. sta attuando, si accentua l'importanza delle Camere come possibili destinatarie di deleghe per le funzioni attinenti al sistema delle imprese. Per le Camere di Commercio essere soggetti di delega non rappresenta una novità, ma in questo contesto, tale previsione assume un valore diverso, più importante, non solo per l'ampiezza delle funzioni delegabili, ma perché, sulla base di quanto previsto, l'attuazione della delega deve rispondere a criteri precisi, ricercando la soluzione capace di rendere il migliore servizio possibile agli utenti, nel rispetto, oltre che di quello di sussidiarietà, dei principi di funzionalità ed adeguatezza - per garantire efficacia ed efficienza - e di omogeneità dell'azione amministrativa. In particolare, la delega statale, inserita nella innovazione legislativa, ha rilievo in due settori: l'attribuzione dei compiti circa l'UPICA, per la quale la vera novità è rappresentata dalla loro titolarità che diventa esclusiva (con particolare riguardo all'attività dei brevetti) e l'assegnazione alle Camere delle competenze dei disciolti Uffici metrici, funzione questa, che se ben svolta, si inquadra nei compiti di regolazione del mercato che la legge 580 ha rafforzato e ampliato. Inoltre, la normativa Bassanini, che ha dato il via all'attuazione del decentramento anche a livello regionale, ha aperto il discorso delle deleghe anche agli enti locali: in Lombardia il processo legislativo è ancora in corso, ma nella legge che sta per essere approvata sono previsti per le Camere una serie di ruoli, stabiliti attraverso deleghe o veri e propri incarichi. In questo senso, le Camere lombarde non si sono affannate nel rincorrere improbabili ruoli o funzioni estranee alle attribuzioni tradizionali, ma si sono candidate allo svolgimento di compiti attinenti ad accertate competenze, in relazione, ad esempio, all'osservazione della realtà socioeconomica, alla creazione di nuova impresa e alla semplificazione dei servizi. Inoltre nella legge regionale vengono evidenziati altri momenti importanti per le Camere quali la partecipazione alla Conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali; lo sviluppo di nuova imprenditoria e la creazione di nuova impresa; la partecipazione alla formazione dei contratti di sviluppo e di recupero produttivo.
L'Ente camerale ed il mondo del lavoro
Sul versante del lavoro, la legge regionale 143 del 1998 prevede che la Regione possa avvalersi di vari enti, tra cui le Camere, per il monitoraggio delle dinamiche collegate al mondo dell'impresa e del lavoro, esplorando i fabbisogni delle imprese e la dinamica legata alla domanda di lavoro. Inoltre, gli Enti camerali sono inclusi nella funzione di osservatorio sul mondo del lavoro per una necessaria collaborazione con le Province sulla definizione dei compiti e sulla organizzazione dei Centri di impiego. La Camera di Commercio di Milano da tempo utilizza lo strumento dell'osservatorio come metodo di lavoro per affrontare problematiche nuove e complesse, creando un luogo di incontro e proposta, in cui tutti i soggetti che sono parte in causa di un fenomeno vengono chiamati ad esprimere la propria voce, i propri interessi e le competenze, per giungere ad una conoscenza condivisa dei problemi e alla ideazione di proposte e progettualità comuni da veicolare nelle sedi più opportune. Con queste finalità nel corso degli anni sono stati costituiti l'osservatorio dell'usura e della criminalità economica, l'osservatorio dei consumatori, l'osservatorio del non-profit, l'osservatorio della regolazione del mercato è forte ed importante la presenza del sindacato. Su un altro fronte, poi, già da mesi la Camera di Milano e la Provincia di Milano, nell'ambito di un protocollo d'intesa, hanno previsto una stretta collaborazione tra i punti "Nuova impresa" e i Centri lavoro della Provincia che svolgono attività interconnesse. Per quanto riguarda altri possibili terreni di lavoro comune con i Sindacati, le Camere di Commercio mettono a disposizione una consapevole capacità di analisi e di ricerca sul mondo del lavoro, con particolare attenzione a nuove fattispecie come il telelavoro, ed infatti in una delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Milano, il CedCamera, da anni viene sperimentato questo nuovo contratto. Inoltre, l'analisi e la ricerca delle Camere si è approfondita sui problemi legati alla mobilità, alla formazione, all'occupazione femminile.
La regolazione del mercato
Infine, alcune riflessioni sulla regolazione del mercato, anche perché trattandosi di una funzione trasversale a tutte le attività ed al consumo, risulta particolarmente interessante per il mondo sindacale. L'attività di regolazione del mercato è un'attività tradizionale delle funzioni delle Camere di Commercio, come testimoniano competenze "antiche", quali i compiti ad esse affidate di rilevare e pubblicare gli usi e le consuetudini in materia economica e quello dell'accertamento dei prezzi all'ingrosso. Come è noto, la legge 580/93 ha riscoperto in maniera significativa questa tradizione e lo ha fatto attribuendo agli Enti camerali alcune funzioni "paragiurisdizionali" relative alla tutela, al controllo e alla regolazione dei rapporti commerciali ed economici, quali la possibilità espressamente attribuita alle Camere di istituire commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché di promuovere azioni per la repressione della concorrenza sleale; la possibilità di predisporre e promuovere contratti-tipo fra le imprese, loro Associazioni e Associazioni a tutela dei consumatori e degli utenti e di promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti. Ma l'aspetto più rilevante e innovativo rispetto al passato è che la finalità ultima dell'attribuzione di queste funzioni alle Camere di Commercio è quella di assicurare un corretto funzionamento dei modi di produrre e di commerciare, nell'interesse pubblico dell'economia in quanto tale, sulla premessa che ogni economia sana richiede un equilibrio di rapporti e di diritti fra chi produce, chi lavora e chi usa.
Pubblicato su Impresa & Stato, n. 51, settembre-dicembre 1999, p.35





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