In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 151/2005, il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 65/2010 (noto come "decreto uno contro uno") istituisce un regolamento per la gestione semplificata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).

RAEE DOMESTICI - RAEE PROFESSIONALI

Definizione (decreto legislativo 151/2005, articolo 3, lettere o, p)

I raee "provenienti da nuclei domestici" (detti anche "raee domestici") sono:

  • raee originati da nuclei domestici (privati cittadini)
  • raee originati da attività industriali, commerciali, istituzionali e di altro tipo che sono analoghi, per natura e per quantità,  ai raee originati da nuclei domestici

Nota: Il raee pertanto si considera "proveniente da un nucleo domestico" non solo se  è originato da un nucleo domestico, ma anche nel caso in cui pur essendo originato da attività industriale, commerciale, istituzionale o di altro tipo è  analogo, per natura e per quantità, al raee originato da nucleo domestico. Il raee domestico può essere conferito presso i centri di raccolta comunali.

I raee professionali sono:

  • raee prodotti da attività amministrative ed economiche che sono diversi dai "raee provenienti dai nuclei domestici"

Nota: I raee professionali possono diventare domestici se analoghi per natura e per quantità ai raee originati da nuclei domestici. La legge non indica criteri e modalità per definire tale analogia, assimilabilità. Pertanto l'indicazione dei criteri per definire la natura e la quantità alla base di tale analogia  deve essere contenuta nelle delibere e nei regolamenti di gestione degli enti locali.

CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI - IMPIANTI AUTORIZZATI

I raee domestici sono destinati al trasporto ai centri di raccolta, mentre i raee professionali sono destinati agli impianti di trattamento autorizzati indicati dai produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee).

Centri di raccolta comunali
Definizione (decreto ministeriale 8 aprile 2008)
I centri di raccolta comunali o intercomunali sono aree presidiate ed allestite dove si svolge unicamente attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani e assimilati.

(decreto legislativo 151/2005, articolo 6, comma 1, lettera a)
I comuni permettono ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i raee domestici prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione.

Impianti autorizzati Raee

L'obbligo di organizzare e gestire la raccolta  dei raee professionali spetta ai  produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
I raee professionali sono destinati all'impianto di trattamento autorizzato indicato dal produttore delle Aee (o dal Sistema collettivo di riferimento).

Nota: I raee professionali possono anche essere inviati ai centri di raccolta se il produttore dell'Aee ha stipulato apposita convenzione e se tali centri siano autorizzati a gestire tali rifiuti (decreto legislativo 151/2005, articolo 6, comma 3).

 

 

 

DISTRIBUTORE

 

Definizione (decreto legislativo 151/2005, articolo 3, lettera n)

- soggetto iscritto nel registro delle imprese con attività di commercio

- nell'ambito dell'attività commerciale fornisce apparecchiature elettriche o elettroniche

OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE (dal 18 giugno 2010) PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE) DESTINATE A NUCLEI  DOMESTICI

(decreto legislativo 151/2005, articolo 6, comma 1,  lettera b)

Per le apparecchiature elettriche o elettroniche destinate a nuclei domestici il distributore deve:

  • assicurare il ritiro gratuito dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova Aee
  • informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili (decreto ministeriale 65/2010, articolo 1, comma 1)
  • provvedere alla verifica del possibile reimpiego dell'apparecchiatura elettrica o elettronica (Aee) ritirata
  • provvedere al trasporto presso i centri di raccolta delle apparecchiature valutate non suscettibili di reimpiego (Raee)

Il ritiro gratuito della apparecchiatura usata deve rispettare le seguenti condizioni:

-deve essere un ritiro in ragione di uno contro uno

-l'Aee usata deve essere di tipo equivalente e deve aver svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita

Il ritiro gratuito può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene  i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai raee (decreto legislativo 151/2005, articolo 6, comma 2)

 

Nota: il distributore pertanto a fronte della fornitura di un'Aee destinato ad un'azienda (e quindi non destinato ad un nucleo domestico) non è obbligato al ritiro dell'apparecchiatura usata. 

ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

(decreto ministeriale 65/2010)

 

Chi si deve iscrivere per la raccolta ed il trasporto dei Raee

(decreto ministeriale 65/2010, articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 1, articolo 5 comma 3, articolo 6 comma 1, articolo 7 comma 1)

(modello di iscrizione: allegato "A" della delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 1 del 19/05/2010)

 

Per poter effettuare il raggruppamento e/o il trasporto di Raee devono iscriversi all'Albo Gestori Ambientali i seguenti soggetti:

- I distributori

- Gli installatori di Aee

- I gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee 

- I trasportatori di Raee che agiscono in nome dei distributori


Nota: pertanto si devono iscrivere all'Albo:

- I distributori , gli installatori e i centri di assistenza tecnica di Aee: se ritirano raee con operazioni di raggruppamento e/o trasporto 

- I trasportatori che intendono trasportare i raee per conto dei distributori (al momento dell'iscrizione il trasportatore deve indicare i dati del distributore per conto del quale deve effettuare il trasporto dei raee).

Raee domestici (raee provenienti da nuclei domestici) e Raee professionali

Nel modello di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali l'impresa deve indicare se gestisce  Raee domestici e/o professionali.

Il distributore, installatore o centro di assistenza tecnica che intende ritirare e/o trasportare raee professionali deve avere ricevuto incarico dal produttore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche: nel modello di iscrizione deve indicare i produttori dai quali ha ricevuto l'incarico.

RAGGRUPPAMENTO

(decreto Ministero Ambiente 65/2010: articolo 1 comma 2,articolo 5 comma 2, articolo 1 comma 3)

Il  raggruppamento dei raee rientra nella fase della raccolta ed è finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta (nel caso di raee provenienti da nuclei domestici) o presso gli impianti autorizzati (nel caso di raee professionali).

Nota: il raggruppamento di raee pertanto non si configura come stoccaggio di rifiuti

Il raggruppamento dei Raee può essere effettuato:

- dai distributori (presso i locali dei propri punti vendita o altro luogo idoneo)

- dagli installatori e centri di assistenza (in questo caso presso i locali del proprio esercizio).

 

Nota: il trasportatore di raee che agisce in nome del distributore non può effettuare il raggruppamento dei raee

Requisisti del luogo di raggruppamento

Il luogo di raggruppamento Raee  deve essere pavimentato e non accessibile a terzi. I raee devono essere  protetti dalle acque meteoritiche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e devono essere raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
I raee raggruppati devono essere trasportati al centro di raccolta/impianto autorizzato almeno mensilmente e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge la quantità complessiva di 3.500 kg. Si sottolinea che tale valore va inteso complessivamente e non come riferito a singoli raggruppamenti.

Schedario di carico e scarico Raee

I distributori, installatori e centri di assistenza che effettuano il raggruppamento dei raee sono obbligati a compilare all'atto del ritiro lo schedario di carico e scarico di Raee secondo il modello allegato al decreto Ministero Ambiente 65/2010 (allegato I).

Lo schedario deve essere numerato progressivamente e deve riportare il nominativo, l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Lo schedario deve essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

I distributori che effettuano il raggruppamento in luogo diverso dai locali del punto di vendita devono allegare al trasporto dei raee le copie fotostatiche delle pagine dello schedario compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto relative ai rifiuti trasportati (dal punto di vendita al luogo di raggruppamento). Le copie fotostatiche firmate dal distributore devono essere conservate dal distributore presso il luogo di raggruppamento fino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta o impianto autorizzato.

TRASPORTO DEI RAEE

Il trasporto dei raee deve essere effettuato con veicoli aventi portata non superiore a 3500 chilogrammi e massa complessiva non superiore a 6000 chilogrammi.

Se il distributore incarica un'impresa per il trasporto dei raee questa deve iscriversi all'Albo Gestori Ambientali come "trasportatore di Raee che agisce in nome dei distributori di Aee"

Il trasporto dei raee da parte del distributore o del trasportatore che agisce in suo nome si intende per i seguenti tragitti:

  1. dal punto vendita al luogo dove è effettuato il raggruppamento (nei casi in cui il raggruppamento è effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita)
  2. dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta (raee domestici) o impianto autorizzato (raee professionali)
  3. dal domicilio del consumatore/utente professionale al centro di raccolta (raee domestici) o impianto autorizzato (raee professionali)
  4. dal domicilio del consumatore/utente professionale al luogo di raggruppamento del distributore

Nel primo caso il trasporto deve essere accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario di carico e scarico dei rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento.

Le copie fotostatiche devono essere conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento fino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta o impianto autorizzato.

Negli altri casi il trasporto deve essere accompagnato da un documento di trasporto secondo il modello allegato al decreto Ministero Ambiente 65/2010 (allegato II), numerato e redatto in tre esemplari e secondo le modalità indicate nel decreto stesso.

Il trasporto dei raee da parte degli installatori e dei  centri di assistenza tecnica di Aee si intende per i seguenti tragitti:

- dalla sede del proprio esercizio al centro di raccolta (raee domestici) o impianto autorizzato (raee professionali)

- dal domicilio del consumatore/utente professionale al centro di raccolta (raee domestici) o impianto autorizzato (raee professionali)

Il trasporto deve essere accompagnato da un documento di trasporto secondo il modello allegato al decreto Ministero Ambiente 65/2010 (allegato II), numerato e redatto in tre esemplari e secondo le modalità indicate nel decreto stesso.

Nel caso di trasporto di raee domestici all'addetto del centro di raccolta deve essere consegnato un documento di autocertificazione firmato dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza tecnica che attesti la provenienza domestica dei raee conferiti, secondo il modello allegato al decreto del Ministero Ambiente 65/2010 (allegato III). Il documento deve essere accompagnato da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Nel documento devono essere indicate: la data e il numero del documento di trasporto e se il ritiro è effettuato presso il domicilio del cliente (nome e indirizzo) o presso la sede del proprio esercizio.