I preimballaggi o preconfezionati sono prodotti che vengono confezionati in assenza dell'acquirente e messi in vendita sigillati in involucri contenenti quantità di prodotto predeterminato e costante. Tali quantità non possono essere soggette a variazioni, a meno che la confezione non sia alterata. L'Ufficio Metrico della Camera di Commercio è incaricato di vigilare sulla conformità dei preimballaggi alle disposizioni di legge. Ciò è effettuato mediante sondaggi presso il fabbricante o presso l'importatore o il suo mandatario. I fabbricanti o gli importatori di preimballaggi hanno l'obbligo di: - effettuare il confezionamento con l'ausilio di idonei strumenti legali e in base alle modalità ammesse dall'Ufficio Centrale Metrico del Ministero delle Attività Produttive e verificate dall'Ufficio metrico
- comunicare al Ministero delle Attività Produttive tramite l'Ufficio Metrico i codici di identificazione dei lotti (sigla identificativa) prima dell'inizio della produzione o dell'importazione (circolare ministeriale n.71/2 del 19/09/95, ). Questo per consentire agli organi preposti alla vigilanza di conoscere a quale lotto di produzione appartiene la singola confezione che viene esaminata (rintracciabilità del prodotto).
ELENCO COMPLETO DELLA NORMATIVA che regola la produzione dei preimballaggi. L'etichettatura dei prodotti preconfezionati Guida per una corretta lettura dei contenuti delle etichette sui prodotti preconfezionati (in formato pdf 1.165 kb) |