La Camera di Commercio di Milano invita le imprese a prestare particolare attenzione alle false richieste di pagamento e registrazione provenienti da imprese e organizzazioni che contattano le imprese utilizzando denominazioni facilmente confondibili con quelle della Camera di Commercio. Tali organizzazioni offrono, in apparenza gratuitamente, l'iscrizione in banche dati, registri, albi e ruoli e chiedono alle imprese a inserire i propri dati in appositi moduli che recano, solitamente a margine e con caratteri molto piccoli, la dicitura che il firmatario si obbliga a versare, solitamente per più anni, un importo annuale per l'iscrizione.

Queste iniziative si configurano come pratiche commerciali ingannevoli.

Le pratiche commerciali ingannevoli possono consistere in "azioni ingannevoli" o "omissioni ingannevoli". Azioni od omissioni sono considerate ingannevoli nella misura in cui inducono o sono idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere decisioni che altrimenti non avrebbe preso (artt. 21-22-23 D.Lgs 206/2005).

Tali iniziative non hanno nulla a che fare con le attività della Camera di Commercio. L'unico importo che tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono versare annualmente alle Camere di Commercio è il diritto annuale.

Per difendersi da tali iniziative, la Camera di Commercio invita le imprese ad adottare le seguenti precauzioni:

  • leggere attentamente il testo dell'offerta ricevuta prima di apporre la propria firma
  • prestare particolare attenzione alle scritte riportate in caratteri più piccoli
  • verificare attentamente se l'informativa sul trattamento dei dati corrisponde alla normativa italiana in materia di privacy.

Ricordiamo inoltre che le comunicazioni provenienti dalla Camera di Commercio sono facilmente identificabili dall'utilizzo di carta intestata che riporta il logo e l'esatta denominazione dell'ente.

In caso di dubbi o perplessità, le imprese possono rivolgersi per un controllo ai nostri uffici inviando una mail a:

Una volta accertato che la comunicazione in questione non proviene dalla Camera di Commercio, l'impresa può effettuare una segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) attraverso le modalità previste dall'Autorità.e disponibili sul sito http://www.agcm.it/ L'AGCM avvierà un'indagine al termine della quale si pronuncerà sull'ingannevolezza o meno della comunicazione oggetto di segnalazione. Sulla base di tale pronuncia, gli interessati potranno poi agire a titolo individuale ai fini della invalidazione del relativo contratto e del risarcimento dei danni subiti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi al giudice ordinario ai sensi delle norme del Codice Civile che vietano gli atti di concorrenza sleale (artt. 2598, 2599, 2600 C.C.).

Provvedimento n.23387 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Avron s.r.o. (in formato pdf 46 kB)

Provvedimento n.22583 dell'Autorità garante della Concorrenza e del mercato nei confronti di Expo Guide S.C. (in formato pdf 78 kB), pubblicato nel Bollettino n.28 del 01/08/2011

 

Normativa

  • Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 maggio 2005 n. 2009/29/CE  "Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori".
  • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206  "Codice del consumo"
  • Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 "Pubblicità ingannevole"
  • Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 "Pratiche commerciali"
  • Artt. 2598-259-2600 Codice Civile