Cos'è
È una varietà omogenea, stabile e diversa da quelle già esistenti. Si riferisce non solo ai vegetali e i relativi ritrovati naturali o artificiali, ma anche al metodo di produzione o di utilizzazione e eventuali mutazioni.

Chi
Il costitutore, cioè:

  • chi ha creato o scoperto e messo a punto una varietà
  • il datore di lavoro della persona sopraindicata o chi ne ha commissionato il lavoro
  • l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati alle lettere precedenti.

Quali requisiti

  • Novità: quando, cioè, il suo materiale di propagazione o i prodotti di raccolta (ad esempio frutti, fiori) non sono stati venduti né ceduti a terzi, da oltre un anno dalla data di deposito nel territorio dell'Unione Europea (nel caso della privativa italiana in Italia) o da oltre quattro anni all'estero. In riferimento all'estero, per le varietà a fusto legnoso il termine è esteso a sei anni, sempre dalla data di deposito.
  • Distintività: quando, cioè, si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà notoriamente conosciuta alla data del deposito della domanda. Più nel dettaglio, una varietà è notoriamente conosciuta quando:
    • per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, la domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale
    • è presente in collezioni pubbliche
  • Omogeneità: quando, cioè, è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti per la protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza della sua riproduzione sessuata e della sua moltiplicazione vegetativa
  • Stabilità: quando, cioè, i caratteri pertinenti e rilevanti per la protezione rimangono invariati dopo successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

Identificazione della varietà
La varietà deve essere identificata dalla rispettiva denominazione, proposta dal richiedente ed approvata dall'Ufficio che ne riceve la domanda. La denominazione attribuisce un certificato di identità alla varietà protetta, che continua anche senza la tutela giuridica della privativa. La denominazione non può consistere di sole cifre (a meno che ciò sia prassi già adottata) e non deve o creare confusione o indurre in errore sulle sue caratteristiche.

Durata
20 anni
dalla data di concessione.
Per gli alberi e le viti, il diritto dura 30 anni dalla sua concessione.

DEPOSITO NAZIONALE
La domanda va depositata presso l'Ufficio Proprietà Intellettuale della Camera di commercio di Milano.
La documentazione è accessibile al pubblico dopo 30 giorni dal deposito della domanda; chiunque è interessato può formulare osservazioni, inoltrandole al richiedente per eventuali controdeduzioni.
Dopo sei mesi dal deposito, o comunque quando la domanda è in regola, è trasmessa una copia completa al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali che effettua gli accertamenti tecnici sui requisiti di brevettabilità previsti dalla legge. L'esito è sottoposto al parere di una Commissione interministeriale che esprime un parere vincolante per il rilascio o il rifiuto della privativa.

DEPOSITO INTERNAZIONALE
Il deposito si effettua presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, con sede ad Angers (Francia). Con un unico deposito di varietà vegetale si ottiene la protezione in tutto il territorio della Comunità Europea.
L'UCVV, sulla base di un esame formale e di un esame tecnico della varietà candidata, decide sulle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Le privative sono valide nei 25 Stati membri dell'Unione europea.
L'organo internazionale che si occupa della protezione delle varietà vegetali è l'Union Internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), con sede a Ginevra (Svizzera). L'UPOV promuove un efficiente sistema di protezione sui ritrovati vegetali e assicura che i membri dell'Unione riconoscano i risultati raggiunti dai costitutori vegetali, concedendogli un diritto di proprietà intellettuale. Assiste, poi, i Paesi membri nel processo di implementazione nella propria legislazione nazionale.

 

Cosa e quanto pagare: istruzioni di deposito (in formato pdf 28 kB)

 

Per informazioni
Ufficio italiano marchi e brevetti
Ufficio comunitario delle varietà vegetali
(UCVV)
The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)