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di Silvia Magelli
Avvocato, Docente nell'Università di Parma

La nuova disciplina sull'industrial design, come configuratasi negli ultimi due anni, costituisce una opportunità da non trascurare per chi ha interesse ad assicurarsi i diritti su opere che in precedenza non avevano tutela e che oggi, invece, possono ottenerla, nonché su opere che possono godere di una tutela più ampia di quella cui potevano aspirare in precedenza (si pensi, ad esempio, a mobili, automobili, gioielli, elettrodomestici). La disciplina appare innovativa e apprezzabile nonostante il sistema frammentario con cui è stata formulata dal legislatore che ha dedicato alla materia diversi provvedimenti nell'arco temporale di soli due anni in parte in verità di contenuto contraddittorio (D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 95, D.Lgs. 12 aprile 2001 n. 264, Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, L. 12 dicembre 2002 n. 273 art. 17). Le più importanti innovazioni introdotte consistono, in estrema sintesi, nel riconoscimento del diritto d'autore all'industrial design, nel consentire di cumulare il diritto d'autore con il diritto di disegno o modello, nell'avere ampliato la durata dei diritti, nella possibilità di tutelare anche opere la cui caratterizzazione non risponde alla tradizionale valutazione estetico-ornamentale ed, infine, nell'avere istituito un nuovo tipo di protezione del tutto informale come il modello di fatto.

Il diritto d'autore

La disciplina ha primariamente il pregio di offrire l'opportunità di regolare una fattispecie concreta, benché controversa, che è parte della realtà e che non era compresa tra quelle riconosciute meritevoli di tutela: l'industrial design. Infatti, il legislatore nazionale ha inserito il disegno industriale tra le opere espressamente menzionate all'art. 2 della Legge sul diritto d'autore. La disposizione stabilisce che sono comprese nella protezione del diritto d'autore "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico": la volontà del legislatore nazionale sembra diretta a tutelare il disegno industriale a condizione che esso presenti qualche requisito specifico. La formulazione della norma non è inequivoca. Infatti essa, da un lato, dispone che condizione essenziale per poter accedere alla tutela del diritto d'autore sia il carattere creativo che, peraltro, dovrebbe essere superfluo prevedere, dal momento che è richiesto per la protezione con il diritto d'autore di qualsiasi opera; da un altro lato, dispone che tale requisito sussista "di per sé", espressione che sembra richiamare il concetto di autonomia del carattere creativo che era sotteso proprio al criterio abbandonato (cosiddetto com'è noto, della scindibilità o dissociabilità ideale). Anche prevedere il carattere creativo in parallelo con il valore artistico appare poco chiaro. La disposizione, tuttavia, sembra offrire all'interprete la possibilità di considerare o che le opere del disegno industriale, ora previste dalla legge sul diritto d'autore, possano essere considerate prodotti industriali il cui valore estetico debba essere significativo cioè di livello elevato, oppure di ritenere che la disposizione possa prevedere una fattispecie di tipo nuovo. Tale fattispecie nuova dovrebbe essere il disegno industriale inteso come fenomeno creativo autonomo consistente nella sintesi di un progetto che armonizza valori estetici con altre componenti, per esempio, funzionali. (La fattispecie del disegno industriale è da tempo molto controversa: essa è già stata oggetto di protezione a titolo di diritto d'autore per un breve periodo di tempo con una legislazione che introdotta nel dicembre 1996 fu abrogata nel luglio 1997). Per poter accedere alla tutela, tuttavia, appare necessario valutare l'autonomia o il livello di meritevolezza di un'opera visto che è richiesto il "valore artistico". Il parametro è in contrasto con le nostre tradizioni nazionali dal momento che il legislatore nell'ambito del diritto d'autore non utilizzava il criterio del valore artistico forse ritenendo che valutare i livelli delle opere non sia indispensabile. Infatti, tutelare le opere quando meritano il diritto d'autore, anche in misura modesta, nulla toglie alle opere che abbiano un maggior valore e che anch'esse possono essere tutelate con il diritto d'autore consentendo nello stesso tempo di evitare il più possibile valutazioni discrezionali soggettive. Con la nuova formulazione, tuttavia, sembra che l'interprete non possa evitare di valutare il livello dell'opera, che nel disegno industriale potrebbe essere l'armonia della sintesi delle componenti, il progetto.

Cumulo delle tutele di diritto d'autore per disegni e modelli

La possibilità di cumulare la tutela del diritto d'autore ai disegni e modelli e alle opere del disegno industriale è anch'essa una delle innovazioni importanti della nuova disciplina. L'applicabilità in via cumulativa a disegni e modelli del diritto d'autore è stata espressamente prevista dal legislatore comunitario rispettivamente all'art. 17 della Direttiva comunitaria sui disegni e modelli e all'art. 96 numero 2 del Regolamento comunitario. Le disposizioni sono analoghe: il legislatore comunitario ha disposto, quindi, che i disegni e modelli protetti possono beneficiare della protezione delle legge sul diritto d'autore vigente in uno Stato membro e che l'estensione della protezione del diritto d'autore e le condizioni alle quali essa è concessa sono determinate da tale Stato membro, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere per poter accedere al diritto d'autore. Il diritto d'autore, com'è noto, accorda una protezione di lunga durata (tutta la vita dell'autore e 70 anni dopo la sua morte in capo agli eredi), nasce con la creazione senza richiedere alcuna formalità di deposito (non è, quindi, indispensabile depositare la creazione per essere titolari del diritto), assicura un diritto morale ampio a tutela dell'integrità dell'opera e il diritto di essere indicato come autore; assicura, inoltre, una trasferibilità di tipo elastico dei diritti sull'opera e un'importante tutela penale.

Regime transitorio e dichiarazione preventiva

Le novità introdotte dalla nuova disciplina sono molto rilevanti e sembrano destinate ad incidere profondamente nei settori interessati: esse certamente rappresentano una importante opportunità per coloro che creano e producono innovazione nel campo dell'estetica dei prodotti industriali. Tuttavia, il legislatore nazionale, dopo avere dettato la disciplina sopra sinteticamente ricordata ha emanato due provvedimenti (nell'aprile 2001 e nel dicembre 2002) con cui ha ridotto in misura significativa la portata della tutela che poco tempo prima aveva accordato. Infatti, con il D.Lgs. 164 del 12 aprile 2001 ha disposto che la protezione accordata (nel febbraio del medesimo anno) al disegno industriale a titolo di diritto d'autore, per un periodo di dieci anni non opera nei confronti di coloro che alla data del 19 aprile 2001 hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. Con l'art. 17 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, il legislatore, inoltre, ha disposto, in buona sostanza, che per poter godere anche della tutela del diritto d'autore su disegni e modelli registrati è necessario effettuare una preventiva dichiarazione all'Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica (stabilendo anche per tale incombenza un periodo transitorio di tre mesi dalla entrata in vigore della legge per i disegni e modelli già registrati e non scaduti). Armonia e sistematicità non sembrano davvero i criteri che ispirano il legislatore ogni volta (come già avvenuto in passato) che disciplina la materia dell'industrial design. Infatti, il legislatore prima trascura di inserire disposizioni transitorie che affianchino le novità introdotte, poi introduce disposizioni transitorie di una durata (dieci anni) davvero ampia (e contraddittoria) per la dichiarata natura della norma. Introduce una tutela di fatto per i disegni e modelli e dispone un "deposito" obbligatorio per un diritto che nasce con la creazione dell'opera, facendo per di più riferimento ad una disposizione (l'art. 28 L. aut.) che appare piuttosto incongrua alla fattispecie applicata. Le contraddizioni evidenziano, oltre ad un metodo poco organico di disciplinare la materia, che forti contrasti sottendono il fenomeno.

Durata, carattere individuale e disegno o modello non registrato

La durata della tutela delle opere di design con il nuovo regime dei disegni e modelli registrati può ora essere protratta fino a venticinque anni (cioè cinque quinquenni): la maggiore ampiezza, l'elasticità del rinnovo per quinquenni e la possibilità di registrare anche dopo la predivulgazione realizzata dall'autore (purché nell'arco temporale di dodici mesi compresi tra la data di accessibilità al pubblico e quella della domanda) rendono durata e disciplina della stessa particolarmente favorevoli agli interessi dei creatori di design. Con riferimento alla durata del diritto d'autore sulle opere del design, il legislatore dopo avere riconosciuto tale tutela, nel prevedere l'obbligatorietà del deposito preventivo, ha anche limitato la durata dei diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore per un periodo di venticinque anni dopo la morte dell'autore. Il carattere individuale, cioè l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato che differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da un precedente disegno o modello, è il nuovo requisito richiesto al posto dello speciale ornamento, ormai abbandonato. Utilizzatore informato sembra essere colui che, pur non essendo un esperto del settore, ha affinato, con l'attenzione, la sensibilità di cogliere gli aspetti creativi anche non eclatanti: costui sa certamente percepire con più raffinatezza il contributo del design rispetto al consumatore medio. Il nuovo criterio appare più aderente alle espressioni creative attuali e consente di tutelare opere innovative che non rispondono ai parametri estetici più tradizionali. Tra le novità più rilevanti nel nuovo assetto della disciplina, infine, deve essere ricordato che il Regolamento comunitario dispone che un disegno o modello che possiede i requisiti per una valida tutela e non sia registrato è protetto contro la copiatura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità. Il tipo di tutela che risponde alle esigenze di settori, come il tessile, certamente avvantaggiato, crea senza dubbio situazioni di incertezza che possono provocare problemi ad altri comparti. La disciplina, nel suo complesso, da un lato presenta lacune e contraddizioni rilevanti, da un altro lato, offre nuove opportunità. Essa credo abbia, comunque, il pregio di avere dato la possibilità di superare la dicotomia concettuale caratteristica del regime giuridico precedente. Il compito di cogliere la possibilità di superare tale dicotomia, tuttavia, non può che essere lasciato all'interprete che, in sede giurisdizionale, dovrà applicare le nuove disposizioni.