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Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali
AVVERTENZE GENERALI
Soggetti utilizzatori del modulo
- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società in accomandita per azioni
- Società cooperative
- Società consortili per azioni o a responsabilità limitata
- Società estera avente sede secondaria in Italia
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Consorzio con attività esterna
- Gruppo europeo di interesse economico
- Enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni di diritto privato di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 367/96
- Associazioni iscritte nel Registro delle Imprese
- Società Europea
- Società Cooperativa Europea
- Impresa sociale disciplinata dal d.lgs. 155/06
Finalità del modulo
- Il deposito presso l'ufficio del Registro delle Imprese:
- del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e società cooperative
- del bilancio consolidato delle s.n.c. e delle s.a.s. (di cui all'articolo 111-duodecies disp. att. codice civile)
- del bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia
- del bilancio degli enti operanti nel settore musicale (es. istituzioni teatrali, concertistiche e della danza) trasformati in fondazioni di diritto privato
- della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna
- dello stato patrimoniale e il conto economico dei G.E.I.E.
- del bilancio sociale e del bilancio sociale consolidato delle imprese sociali;
- della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa sociale;
- della situazione patrimoniale ed economica consolidata dell'impresa sociale
Ufficio competente alla ricezione del modulo
È quello della sede legale della società o quello dove è ubicata la sede principale di riferimento, nel caso di società estera.
Persone obbligate alla presentazione del modulo articolo L'obbligo ricade sugli amministratori di società o sui legali rappresentanti degli enti.
A/ ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
Nello spazio destinato alla Camera di Commercio deve essere indicata la sigla della provincia dell'ufficio competente alla ricezione del modulo.
Deve essere inoltre indicato il numero REA dell'impresa nonché la forma giuridica dell'impresa stessa.
DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
A) Bilancio d'esercizio
Per tutte le società deve essere indicato il tipo di bilancio da depositarsi, es. ordinario, abbreviato, situazione patrimoniale, ecc. e la data di chiusura dello stesso. Per il bilancio consolidato si veda l'indicazione più sotto riportata.
Entro trenta giorni dalla sua approvazione una copia del bilancio di esercizio, corredata dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese dove è situata la sede legale della società.
Il bilancio dovrà altresì essere corredato, nei casi previsti dalla legge, da:
- relazione sulla gestione
- relazione del collegio sindacale
- relazione del soggetto incaricato del controllo contabile (nel caso non coincida con il collegio sindacale)
- relazione di certificazione del bilancio, per le sole società quotate in borsa
Società di persone
Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del D.Lgs. 127/91 in presenza dei presupposti ivi previsti (articolo 111-duodecies disp. att. codice civile).
Società estere
Le società estere aventi sede secondaria in Italia non depositano il bilancio della sede secondaria, bensì quello della società straniera.
Enti operanti nel settore musicale
Il bilancio degli Enti operanti nel settore musicale, redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, è approvato, sempre nei termini previsti per le società per azioni, dal consiglio di amministrazione e non dall'assemblea dei soci.
Entro trenta giorni dalla sua approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese dove ha sede l'Ente (un copia deve essere trasmessa anche al Ministero del Tesoro).
Consorzi con attività esterna
La situazione patrimoniale relativa ai consorzi con attività esterna va depositata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Non e' prevista l'allegazione del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.
Confidi
Ai sensi dell'articolo 13, comma 35, della Legge 326/03 gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
G.E.I.E. - Gruppo Economico di Interesse Europeo
Lo stato patrimoniale e il conto economico dei G.E.I.E. devono essere depositati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
B) Bilancio consolidato
L'articolo 25 del D.Lgs. 127/1991 prevede le tipologie di imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato.
L'articolo 42 di detto D.Lgs. prevede il deposito di tale bilancio, da effettuarsi ai sensi del secondo comma dell'articolo 2435 c.c. Il deposito dovrà essere effettuato separatamente dal bilancio d'esercizio.
Il bilancio consolidato, che non è soggetto ad approvazione, dovrà essere corredato da:
- relazione sulla gestione
- relazione degli stessi organi o soggetti a cui è demandato il controllo sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante
C) Bilancio sociale
Il decreto ministeriale emanato in attuazione dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 155/2006, ha previsto che tra i documenti che l'ente impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese vi siano:
(omissis)
b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
c) il bilancio sociale, di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;
(omissis).
Riguardo al computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione, di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, in caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento, l'impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della solidarietà sociale nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari.
CASI PARTICOLARI
- Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dall'articolo 2490 c.c. Al primo bilancio d'esercizio successivo alla messa in liquidazione, dovranno essere allegati i documenti previsti dal combinato disposto degli articoli 2490, quarto comma, e 2487-bis, terzo comma, c.c.
- Le società di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio.
- Le società di persone trasformate in società di capitali che hanno iscritto nel Registro delle Imprese l'atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d'esercizio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione.
- Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia depositano il bilancio di esercizio presso l'ufficio del Registro delle Imprese dove sono iscritte al momento del deposito.
- Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio.
- Alcuni uffici del Registro delle Imprese accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del Giudice del Registro (in presenza di tale caso si invita a contattare l'ufficio competente). In ogni caso il deposito del bilancio non approvato va effettuato con il modulo S2, con l'indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito di bilancio non approvato.
- Il deposito di un bilancio a rettifica implica che venga presentato nuovamente il bilancio, completo di tutta la documentazione presentata precedentemente, con l'indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito a rettifica nonché del numero di protocollo assegnato al primo deposito.
- Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare (di cui all'articolo 2447-bis c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell'esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c..
- Le società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento (di cui all'articolo 2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercitano su di esse l'attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell'esercizio.
Deposito del bilancio consolidato della società controllante (B) a sua volta controllata da (A) :
secondo l'art. 27, comma 3, D.Lgs. 127/91, la società controllata (B) può avvalersi dell'esonero dalla redazione di un proprio bilancio consolidato.
In tale ipotesi, essa è tenuta a depositare il bilancio consolidato della sua controllante (A) , indicando nella nota integrativa del proprio bilancio di esercizio le ragioni dell'esonero, la denominazione e la sede della società controllante (A).
In alternativa, la società (B) potrà depositare, in luogo del bilancio consolidato della controllante (A), la dichiarazione di un proprio legale rappresentante attestante l'avvenuto deposito presso il Registro Imprese di quel bilancio, precisando gli estremi del deposito stesso (Ufficio del Registro Imprese, numero di protocollo, data di deposito). Tale dichiarazione deve essere resa nel modulo Note aggiunto al modulo B oppure su di un documento allegato firmato digitalmente. - Qualora con la medesima delibera che approva il bilancio si provveda anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali, sarà necessario effettuare un duplice deposito con due distinte modalità: uno con modulo B che riguarda il bilancio e uno con modulo S2 che riguarda il rinnovo delle cariche.
- Le società costituite all'estero le quali hanno nel territorio dello stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali (art. 2508 I^ comma c.c.).
Così pure le società costituite all'estero che sono di tipo diverso da quelli regolati dal codice civile, sono soggette, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti nel R. I., alle norme della società per azioni (art. 2509 c.c.).
Le stesse sono, pertanto, tenute al deposito del bilancio riferito alla società estera (casa madre), unitamente alla relazione sulla gestione (se prevista) alla relazione del collegio sindacale (se previsto), alla relazione del revisore o della società di revisione (se esistente). Se redatti in lingua straniera occorre allegare alla domanda di deposito copia della traduzione asseverata di tutti i documenti, eseguita da un traduttore ufficiale. Occorre altresì allegare copia della dichiarazione resa dal rappresentante in Italia o da un amministratore, attestante l'avvenuta pubblicità del bilancio (se prevista) nello stato in cui ha sede la società estera, o ricevuta dell'avvenuto deposito, ovvero dichiarare l'insussistenza dell'obbligo nel modulo note. -
Le società soggette alla legislazione di un altro Stato, le quali stabiliscano nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare il deposito del bilancio esclusivamente nell'ufficio del R.I. individuato come ufficio di riferimento in Italia, competente per i dati globali dell'impresa, nel cui territorio sia localizzata almeno una delle sedi secondarie.
Per "ufficio di riferimento" deve intendersi l'ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta almeno una sede secondaria dell'impresa soggetta alla legislazione di un altro Stato e che detta impresa elegge come ufficio presso il quale svolgere tutti gli adempimenti pubblicitari relativi al registro delle imprese che la riguardano (deposito dello statuto societario; deposito, come detto, del bilancio; ecc.). La sede secondaria iscritta nell'ufficio di riferimento rappresenta la "sede principale di riferimento" in Italia delle imprese in questione. L'ufficio di riferimento è elettivo e può essere, in ogni momento, individuato dall'impresa interessata presso un'altra Camera nella cui circoscrizione sussista un'altra sede secondaria e nella cui circoscrizione sia trasferita l'unica sede secondaria presente in Italia, mediante la semplice presentazione del modulo S2. Restano, ovviamente, soggette ad autonomi adempimenti presso le camere territorialmente competenti, le iscrizioni e le denunce concernenti le sedi secondarie e le eventuali unità locali. L'ufficio di riferimento sarà, pertanto, destinatario, oltre che degli adempimenti relativi all'impresa nella sua globalità, anche degli adempimenti relativi alla specifica sede (ad esempio, denuncia della specifica attività ivi esercitata). -
Le società estere che hanno aperto in Italia un semplice ufficio di rappresentanza, non devono presentare alcun bilancio.
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Per i casi in cui il bilancio non sia approvato, il campo "verbale di approvazione del bilancio del" va compilato con il valore della data di chiusura del bilancio (medesimo valore del campo "al").
FIRMA
Il modulo va sottoscritto a cura di un amministratore o di un liquidatore . Si veda anche il paragrafo 2 delle Istruzioni generali per la compilazione e presentazione dei moduli.





Estratto Usi Acciao presagomato.pdf
Modello_di_domanda_RI_storiche.doc