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di Rodrigo Rodriquez
Già Presidente di Federlegno-Arredo
In un mondo in cui sembra conti maggiormente la capacità di destreggiarsi e vivere di compromessi, e in cui si fatica a trovare una sensibilità condivisa, si sente un forte bisogno di affrontare i problemi in modo rigoroso. E il taglio di questo convegno, e i nomi dei relatori, fan comprendere che, sul tema della tutela legale della creatività, si voglia, qui, dire una parola autorevole e forte. Ricordo, riguardo al tema trattato, che in alcune culture la distinzione tra originale e plagio è meno sentita che in altri; si pensi alla Cina. Zhu Rongji, Primo Ministro cinese, in visita in Italia nel giugno del 2000, incontrando a Roma la Giunta di Confindustria, parlò degli sforzi che la Cina stava allora facendo per accedere al WTO, delle particolari difficoltà strutturali e di mentalità del mondo del business cinese ad allinearsi alle regole del gioco che il WTO impone, "Ma ce la faremo - soggiunse - c'è però una regola alla quale noi cinesi non riusciremo facilmente a uniformarci, perché nella nostra cultura non esiste la distinzione tra l'originale e la copia. Dunque, se avete qualche problema in materia di plagi, rivolgetevi a me direttamente". A lui dunque Federlegno-Arredo si rivolse, facendo presente il disagio di molti nostri associati per plagi cinesi dei nostri prodotti. E così, quando, nel settembre del 2000, essendo a Shanghai per la Fiera del Mobile, un'autorevole delegazione mi consegnò, a nome di Zhu Rongji, un libretto giallo, contenente la nuova legge per la tutela dei modelli e del design approvata dal Parlamento del Popolo il 26 luglio 2000 ed entrata in vigore il 1° aprile 2001, il commento che accompagnò la consegna fu, più o meno, "Questa legge è stata redatta sulla falsariga della Direttiva Europea 98/71/CE; ed è promulgata non perché pensiamo che copiare non sta bene, ma sia perché vogliamo far capire alle nostre aziende che copiare è segno di pigrizia e conseguentemente stimolarne l'innovazione, sia perché abbiamo bisogno di migliorare i nostri rapporti con il sistema industriale dell'Unione Europea". Un messaggio chiaro e, sebbene cinico, rivelatore di alcuni aspetti fondamentali della questione. Entro nel merito. Sono da tempo interessato alla tutela del disegno industriale in quanto imprenditore ed imprenditore associativo; in questa sede mi propongo di informare sul contorto itinerario legislativo concernente la cumulabilità della tutela del diritto d'autore con la tutela del modello comunitario. Premetto che la protezione da diritto d'autore si applica soltanto a quegli oggetti tridimensionali progettati che hanno caratteristiche di originalità, di creatività, di innovatività in misura tale da essere parificate a delle opere d'ingegno, e dunque riguarda soltanto un numero molto ristretto di prodotti. Essendo l'Italia l'unico Paese europeo di diritto napoleonico in cui questa protezione non esisteva, si è riusciti, grazie anche all'impegno dei Senatori Ombretta Fumagalli Carulli e Ettore Rotelli, ad inserire tale protezione nella legge 23 dicembre 1996 n. 650, mediante un articolo così formulato "Il diritto d'autore di opere di disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla L. 11 aprile 1941 n. 633". A questo punto inizia il tormentone, ad oggi non ancora concluso. Il 7 luglio 1997, su impulso delle aziende che avrebbero dovuto smettere di fabbricare prodotti divenuti illeciti, il Consiglio Regionale della Toscana invia alla Camera dei Deputati una Proposta di Legge d'Iniziativa Regionale tendente a differire di un anno l'entrata in vigore di quella disposizione; il testo di commento sosteneva che "migliaia di piccole e medie imprese (omissis) saranno costrette a chiudere provocando la disoccupazione di migliaia di addetti"; in realtà, dai certificati delle Camere di Commercio risultava che le aziende interessate avevano, tutte insieme, un organico di 137 dipendenti regolarmente assunti. Ma la lobby si rivelava ancora più efficace nei confronti della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, che, nella Legge 7 agosto 1997, n. 266, Interventi Urgenti per l'Economia, inseriva un articolo, il n. 27, il cui testo stabiliva:
"1) Il co. 58 dell'art. 1 (omissis) della Legge 23 dicembre 1996 n. 650 è abrogato. 2) La durata della protezione giuridica del diritto d'autore per opere del disegno industriale (omissis) non può essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali". Con questa abrogazione, l'Italia aveva fatto un passo indietro: ricordo il non gratificante stupore espresso da giuristi di altri Paesi europei, oltre a quella dei funzionari della Commissione. Dunque, si era in attesa della direttiva; e la Direttiva per la tutela dei modelli e del disegno industriale arrivò, approvata dal Parlamento Europeo il 28 ottobre del 1998, con la sigla 98/71/CE. Lunga e complessa la gestazione del Libro Bianco, ad essa preparatorio, nutrito delle molte consultazioni svolte soprattutto dai due giuristi incaricati, Bernhard Posner, danese, e Vincenzo Scordamaglia, italiano, con il quale ho avuto il piacere di presenziare ad illuminanti incontri tenuti a Bruxelles. Ebbi infatti l'onore di presiedere il Comitato di Esperti dell'AIM, Association parmi les Industries de Marque, cui anche INDICAM, di cui Carlo Guglielmi è ora presidente, era associata, che discussero e fornirono le opinioni dei settori industriali interessati alla tutela. Pur non essendo un esperto, fui chiamato a quel ruolo come esponente di uno dei settori più coinvolti nella protezione contro i plagi e le riproduzioni illecite: a quei tempi, ero infatti Presidente dell'UEA, Union Européenne de l'Ameublement. E la Direttiva, all'art. 17, recita "I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascun Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere". Infatti, il D.Lgs. del Ministero dell'Industria 2 febbraio 2001 n. 95, inteso ad armonizzare la legge italiana alla 98/71/CE, recepiva quella tutela, ricordando nella premessa il "principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore", e disponendo, all'art. 25, che "i disegni ed i modelli protetti da disegno o modello registrato in uno Stato membro (omissis) sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore". Bene, l'Italia torna dunque in Europa? E no, non va mica bene che torni in Europa così facilmente, sostiene il Consorzio Origine (il consorzio costituito dalle aziende toscane di cui sopra ). Tanto che alcune settimane dopo, l'11 aprile, viene emesso un ulteriore D.Lgs., il n. 164/2001, che, oltre a introdurre opportune disposizioni di diritto transitorio per i casi di cumulo della tutela, svuota di efficacia la protezione da diritto d'autore: l'art. 1, co. 2° detta "Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'art. 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti di pubblico dominio". Dunque, è giusto proteggere, però dobbiamo dare 10 anni di grazia affinché le aziende i cui prodotti diventano illeciti possano ammortizzare gli stampi, ammortizzare le viti, convertire la produzione, ecc. Tra l'altro, tra i problemi interpretativi di questo testo infelice, ve n'è uno particolarmente delicato: la tutela è differita anche per i disegni o modelli non brevettati? Da allora, abbiamo tentato - Federlegno-Arredo, INDICAM, ADI, coinvolgendo anche le aziende che della tutela da diritto d'autore hanno bisogno, per mantenere alta la bandiera del Made in Italy - di riattivare la norma prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 2001, n. 95, accettando un "periodo di grazia" di uno o due anni. Ad oggi, siamo in attesa che sia discusso e auspicabilmente modificato un aberrante (di questo aggettivo mi assumo a titolo personale la responsabilità) art. 16, del Disegno di Legge n. 1149, dal titolo "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", il quale, sotto il titolo "Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali", afferma:
"1) Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, numero 10, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (quella che protegge il diritto d'autore n.d.r.), come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, la denuncia di cui all'art. 28 della medesima legge deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.
2) Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2-bis) I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore".
Limitandomi ad una delle molte critiche da muovere all'art. 16 del Disegno di Legge n. 1149, vi domando se sia mai possibile che Le Corbusier, quando insieme con Charlotte Perriand disegnò la Chaise Longue, oppure Achille e Piergiacomo Castiglioni, quando disegnarono l'Arco, potessero sapere che le loro opere sarebbero state consegnate alla storia come dei capolavori, come delle opere assimilabili a quelle dell'ingegno, perché dotate di grande originalità, creatività ed innovatività, e quindi proteggibili con il diritto d'autore. Pur non essendo condivisibile l'idea della registrazione, mi sembra di cogliere, in chi ha scritto il testo sopra riportato, la preoccupazione presente in alcuni autorevoli politici: siccome pochi sono i giudici italiani sensibili e preparati all'argomento, potrebbe essere opportuno costruire un elenco scritto di quali prodotti meritino di essere protetti anche con il diritto d'autore. Su questo delicato argomento ricordo che un alto funzionario della Commissione, col quale a Bruxelles stavo scambiando idee sul regolamento applicativo della Direttiva 98/71/CE in corso di elaborazione, mi disse "Senta, lei che è italiano, perché non dice al suo Ministero della Giustizia di creare delle sezioni specializzate nei tribunali delle aree geografiche dove il problema delle riproduzioni illecite è più presente? In tutta franchezza, noi temiamo che non siano molti i giudici italiani dotati della competenza necessaria a giudicare in questa materia". In realtà, giudici italiani competenti e sensibili esistono. Non a caso il Disegno di Legge n. 1149 sopra citato "non ancora ad oggi discusso né, ovviamente, approvato, tengo a ricordarlo" prevede la "Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale". Sì che quando anche il Regolamento affiancato alla Direttiva 98/71/CE sarà, prevedibilmente dall'inizio del 2003, operante (esso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri dell'UE il 12 dicembre 2001, e porta il n. CE/2/2002 ), le imprese ed i designer potranno scegliere se avvalersi della tutela conferita dal titolo nazionale ovvero di quella comunitaria, che offre, tra l'altro, la protezione anche per i disegni e modelli non registrati, a certe condizioni. Nonché, speriamolo con vigore, anche la protezione da diritto d'autore, quando ne esistano i presupposti. Concludo con un episodio imbarazzante, occorsomi quando, imprenditore di un'azienda molto esposta alle riproduzioni illecite di prodotti oggi protetti - pardon, da proteggere - anche col diritto d'autore, mi trovavo ad essere parte attiva contro un'azienda svizzera che vendeva di questi prodotti, ovviamente fabbricati in Italia. Il Presidente della Corte d'Appello (eravamo già in appello) mi chiamò da parte, e parlando in italiano con il caratteristico accento schwyzer dutsch di Berna, mi disse "Ma perché, invece di disturbare i tribunali svizzeri non adisce i tribunali italiani, visto che è da voi che si costruiscono questi plagi?" Ebbene, mi venne spontanea una risposta di cui ancora un poco mi vergogno "Perché - risposi -voi siete un paese civile"
Note
1. Intervento al Convegno "La nuove disciplina nazionale e comunitaria sulle creazioni di design industriale" promosso dall'ADI presso il Palazzo della Triennale di Milano, 11 giugno 2002.





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