Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento, di lavori socialmente utili, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di promozione dell'occupazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1ø dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; Emana il seguente decreto-legge: (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1995, n. 283. Sostituisce il D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, il D.L. 4 agosto 1995, n. 326, il D.L. 14 giugno 1995, n. 232, il D.L. 7 aprile 1995, n. 105, il D.L. 8 febbraio 1995, n. 31, il D.L. 9 dicembre 1994, n. 674, il D.L. 7 ottobre 1994, n. 572, il D.L. 8 agosto 1994, n. 494, il D.L. 24 giugno 1994, n. 405, il D.L. 26 aprile 1994, n. 247, il D.L. 18 febbraio 1994, n. 112.
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14. Piccola società cooperativa.
1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.
5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.
6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa. 8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.










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