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di Vincenzo Scordamaglia
Direttore Generale h.c. del consiglio dell'Unione Europea

La tutela giuridica del disegno industriale sta conoscendo nell'Unione Europea innovazioni sulle quali va attirata l'attenzione di quanti operano nei settori della creazione, fabbricazione e commercializzazione di prodotti la cui apparenza costituisce un elemento importante per il successo commerciale. Queste innovazioni sono la conseguenza di due atti legislativi comunitari di recente adozione: la Direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli(1); il Regolamento (CE) 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari(2). Entrambi gli atti organizzano la tutela specifica della forma dei prodotti di disegno industriale con lo strumento giuridico del disegno o modello. Esistono tuttavia altri strumenti giuridici che, pur perseguendo finalità diverse, possono essere utilizzati come alternativa o complemento a tale tutela.

La Direttiva d'armonizzazione

La Direttiva 98/71/CE obbliga ognuno dei 15 Stati membri dell'UE ad armonizzare le norme sostanziali sulla protezione del disegno industriale, col risultato di rendere uniformi le legislazioni in un settore caratterizzato in passato da un'impressionante diversità di approcci. L'Italia così come altri 7 paesi (la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, il Regno Unito e la Svezia) hanno già provveduto a dare attuazione alla Direttiva. Negli altri sette Stati membri le procedure per la modifica delle leggi nazionali sono ancora in corso(3). Un adeguamento corrispondente è atteso nei 10 nuovi Stati aderenti(4) al più tardi dal 1 maggio 2004, data prevista per l'entrata in vigore dell'Atto di Adesione che consacrerà l'allargamento dell'UE. L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva 98/71/CE con il Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001 n. 95 (5). Esso comporta una revisione sostanziale della legislazione relativa ai disegni e modelli ornamentali, divenuti, con un cambiamento di terminologia che non è puramente formale, disegni e modelli registrati(6).

Il Regolamento sui disegni e modelli comunitari

Il 6 marzo 2002 è entrato in vigore il Regolamento (CE) 6/2002. Esso ha istituito un nuovo strumento di tutela del disegno industriale, il disegno o modello comunitario. Si tratta di un titolo unitario, che dispiega i suoi effetti sulla totalità dell'UE, chiamato a coesistere con i disegni e modelli nazionali. Si è così riprodotta in questo campo la struttura del regime comunitario dei marchi, articolato nei due strumenti del marchio comunitario e dei marchi nazionali. È essenziale comprendere che, come per i marchi, i due sistemi, quello comunitario e quello nazionale, contengono norme sostanziali identiche (a parte il diverso ambito di applicazione territoriale) e chiamate a fruire di un'interpretazione uniforme ad opera della Corte di Giustizia, garantendo così a termine l'unità di applicazione indipendentemente dalla scelta dello strumento di tutela. Il disegno o modello comunitario si presenta sotto due forme, registrato e non registrato. La tutela è subordinata al soddisfacimento di due requisiti, comuni alle due forme ed identici a quelli previsti per i disegni e modelli nazionali: la novità e il carattere individuale. Essi esigono una differenziazione obiettiva, misurata col metro dell'"utilizzatore informato", rispetto al patrimonio di disegni e modelli preesistente e accessibile nel corso della normale attività commerciale agli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità.

Il disegno o modello comunitario registrato

Il disegno o modello comunitario registrato potrà essere ottenuto a partire dal 1 aprile 2003 previo deposito di una domanda presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), l'agenzia comunitaria di Alicante che già gestisce con notevole successo il marchio comunitario(7). La registrazione conferirà al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento della forma protetta nei prodotti in cui essa è incorporata, per periodi quinquennali fino ad un massimo di 25 anni. La tutela sarà assoluta, nel senso che anche un "contraffattore innocente"potrà essere destinatario di un'inibitoria che gli imponga di cessare lo sfruttamento di una forma insufficientemente differenziata da quella protetta. La procedura di registrazione sarà rapida, con un controllo limitato agli aspetti formali senza che l'UAMI proceda ad un esame dei requisiti di validità. Il controllo della validità sostanziale del diritto sarà compito dell'UAMI nel quadro di un procedimento di nullità intentato dopo la registrazione, ovvero dei tribunali nazionali quando la questione sia sollevata nell'ambito di un azione di contraffazione. Il costo della registrazione sarà ragionevole, tenuto conto della portata geografica della tutela(8). La procedura dinanzi all'UAMI sarà disciplinata, oltre che dalle disposizioni di procedura contenute nel regolamento (CE) 6/2002, da due Regolamenti di recentissima adozione:
-il Regolamento della Commissione (CE) 2245/2002 del 21 ottobre 2002, recante modalità d'esecuzione del Regolamento (CE) 6/2002(9);
-il Regolamento della Commissione (CE) 2246/2002 del 16 dicembre 2002, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione dei disegni e modelli comunitari(10).

Il disegno o modello comunitario non registrato

Il disegno o modello comunitario non registrato è operativo dal 6 marzo 2002. Si tratta di un diritto che può essere invocato direttamente dinanzi ai tribunali nazionali per qualsiasi prodotto di disegno industriale che sia stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità dopo tale data. Il diritto nasce per il solo effetto di tale divulgazione, senza alcuna altra formalità, e sussiste per un periodo di tre anni. Tale tutela richiama per il suo contenuto quella offerta dal diritto d'autore: si tratta di una tutela contro la copiatura. Chi invoca questo diritto deve quindi provare che il contraffattore presunto conosceva - o non poteva non conoscere - il disegno o modello divulgato. Si presume che non vi sia copiatura in presenza di un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato.

Le finalità del disegno o modello comunitario non registrato e la sua articolazione col disegno o modello registrato

Istituendo il disegno o modello comunitario non registrato il legislatore ha perseguito due finalità. In primo luogo, si trattava di proteggere i prodotti a breve durata di vita commerciale, per esempio nei settori del tessile, della moda o dei giocattoli. La registrazione, per quanto rapida e a buon mercato, può non presentare un interesse concreto per prodotti destinati ad uscire dal mercato entro periodi dell'ordine spesso inferiori ad un anno. Il disegno o modello non registrato, esente da ogni formalità e costo per la sua costituzione, offre in questi casi una soluzione adeguata con la sua protezione contro la copiatura. In secondo luogo, si trattava di offrire un'articolazione interessante con il disegno o modello registrato per tutti i tipi di prodotti, inclusi quelli che esigono una tutela di lunga durata e per i quali la registrazione è la formula più appropriata. La validità di un disegno o modello dipende dalla sua novità, che è distrutta da divulgazioni anteriori alla data del deposito. Fino all'entrata in vigore della nuova legge nazionale vigeva in Italia, come in numerosi altri paesi, il principio secondo cui anche le divulgazioni anteriori al deposito effettuate dal creatore stesso o col suo consenso avevano l'effetto di distruggere la novità. Il nuovo regime non ha modificato questo principio, ma ne ha limitato gli effetti, prevedendo un "periodo di grazia" di un anno a contare dalla prima divulgazione durante il quale le divulgazioni effettuate dal creatore o con il suo consenso non distruggono la novità. Si può così verificare in vivo sul mercato le prospettive di successo commerciale di un disegno o modello senza mettere in pericolo la validità di una registrazione richiesta entro un anno. Durante questo periodo il creatore rischierebbe tuttavia di vedere la sua opera impunemente copiata da terzi se non esistesse il disegno o modello comunitario non registrato il cui primo anno di vita sui tre previsti coincide normalmente col periodo di sperimentazione del nuovo prodotto e che offre pertanto una tutela contro la copiatura.

L'abbandono della nozione di "speciale ornamento"

È impossibile in un breve articolo presentare tutte le innovazioni che il nuovo regime comunitario ha introdotto rispetto al regime anteriore. Basti ricordare che esso contiene una definizione della nozione di disegno o modello caratterizzata dalla soppressione di ogni riferimento a caratteristiche estetiche. Ci si può quindi servire di questo strumento per proteggere, oltre ai disegni e modelli a carattere artistico o ornamentale, i disegni industriali funzionali o ergonomici. Le uniche limitazioni sono quella delle caratteristiche formali di un prodotto determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica e quella delle caratteristiche di must fit, ossia delle caratteristiche delle interconnessioni meccaniche tra prodotti. Per l'Italia la conseguenza più evidente di questo nuovo approccio risulta nella soppressione dell'esigenza di uno speciale ornamento che costituiva una delle strutture portanti della giurisprudenza anteriore.

La tutela delle componenti di un prodotto complesso

La tutela è possibile anche per le componenti di un prodotto complesso in quanto tali, a condizione che esse rimangano visibili durante l'utilizzazione normale del prodotto complesso. Una lacuna in questa regolamentazione sussiste, tuttavia, per le componenti destinate alla riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario (in chiaro, i pezzi di ricambio delle carrozzerie automobilistiche). Nell'impossibilità di trovare una soluzione accettabile, il legislatore comunitario ha per ora lasciato liberi gli Stati membri di mantenere in vigore o di liberalizzare il regime di tutela applicabile, pur essendo cosciente che in tal modo si mantiene un ostacolo considerevole alla libera circolazione di questi particolari prodotti nel mercato interno. L'Italia è quindi autorizzata a mantenere in vigore il principio della non - tutelabilità di tali componenti sancita dalla giurisprudenza (cosiddetta clausola di must match). Quanto ai disegno e modelli comunitari relativi a tali componenti, essi non potranno essere invocati contro riproduzioni non autorizzate finalizzate alla riparazione del prodotto complesso. Una soluzione unitaria dovrà essere trovata sulla base di una proposta della Commissione la cui presentazione è prevista verso la fine del 2005.

Il ricorso ad altri strumenti giuridici per la tutela della forma dei prodotti

Oltre al disegno o modello i creatori di nuovi prodotti hanno a disposizione una serie di altri strumenti per la tutela dei loro disegni industriali. La recente riforma ha lasciato intatta la possibilità di cumulo della tutela col modello d'utilità, un diritto di una durata di dieci anni che protegge l'innovazione tecnologica realizzata dalla particolare forma conferita al prodotto. In determinati casi questa possibilità può anche valere per il brevetto d'invenzione. La riforma comunitaria del diritto dei marchi ha introdotto norme uni-formi concernenti la protezione dei marchi figurativi e, in particolare, delle forme dei prodotti. La forma tridimensionale di un prodotto che sia sufficientemente distintiva da permettere l'identificazione dell'impresa produttrice (per es. la bottiglietta della Coca Cola) può essere registrata come marchio, nazionale o comunitario e, sotto riserva dell'uso effettivo continuato, la registrazione può essere rinnovata ogni dieci anni indefinitamente. La Corte di Giustizia ha interpretato, in alcune recenti sentenze, le disposizioni comunitarie precisando le condizioni necessarie per la tutela delle forme di prodotti come marchi. Una possibilità ulteriore è quella della tutela mediante il diritto d'autore. Il cumulo tra il disegno o modello e il diritto d'autore era esplicitamente negato dalla legge italiana anteriore: il semplice fatto d'aver depositato un disegno o modello precludeva l'invocazione del diritto d'autore. La legislazione comunitaria ha ora sancito il principio di tale cumulo e la legge italiana ha conseguentemente rimosso la disposizione che lo vietava. Tuttavia, la legislazione comunitaria lascia ogni Stato membro libero di regolamentare le condizioni alle quali riconosce la tutela del diritto d'autore alle opere del disegno industriale. L'Italia ha modificato la Legge sul diritto d'autore eliminando la discussa condizione della "scindibilità" del valore artistico dell'opera dal carattere industriale del prodotto, e sostituendola con l'esigenza che "le opere del disegno industriale presentino di per sé carattere creativo e valore artistico"(11). La portata di questa nuova condizione dovrà essere precisata dalla giurisprudenza, ma si può prevedere che il riconoscimento del diritto d'autore resterà limitato ad alcune opere di designers illustri e in ogni caso non generalizzato, seguendo l'approccio che caratterizza invece ordinamenti come quello francese o del Benelux, ove il diritto d'autore è in pratica riconosciuto a tutte le opere in cui si possa rintracciare un sia pur minimo sforzo creativo dell'autore. Le grandi differenze che continuano a caratterizzare la tutela del disegno industriale mediante il diritto d'autore nei paesi dell'UE esigerà certamente a più o meno breve termine un'iniziativa della Commissione per armonizzare le legislazioni anche su questo punto, onde evitare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci risultanti inevitabilmente da tali differenze. Si ricorda infine che possono egualmente offrire tutela contro concorrenti che compiano atti confusori o di imitazione servile, o comunque non conformi ai principi della correttezza professionale, le disposizioni sulla concorrenza sleale (in Italia articoli 2598 a 2601 del Codice Civile).

Note

1. GU CE L. 289 del 28 ottobre 1998.
2. GU CE L. 3 del 6 gennaio 2002.
3. La Commissione Europea ha confermato il 6 gennaio 2003 la minaccia di citare i sette Stati dinanzi alla Corte di Giustizia per inadempienza dell'obbligo di attuazione della Direttiva entro il termine del 28 ottobre 2001.
4. Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
5. GU n. 79 del 4 aprile 2001. 6. Art. 2593 del Codice Civile, Regio Decreto 25 agosto 1940 n. 1411, Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.
7. Il deposito delle domande è possibile dal 1° gennaio 2003, ma tutte le domande presentate tra quella data ed il 1° aprile 2003 otterrano come data di deposito quella del 1° aprile.
8. L'importo cumulato della tassa di deposito e della tassa di pubblicazione di un disegno o modello singolo ammonta a 350 Euro. Riduzioni importanti sono previste in caso di depositi multipli o di richiesta di aggiornamento della pubblicazione.
9. GU CE L. 341 del 17.12.2002 p.
10. GU CE L. 341 del 17.12.2002 p.
11. Legge 22 aprile 1941 n. 633 art. 2 n. 10 introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 95.