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di Mario Franzosi
Avvocato c/o Studio Franzosi Dal Negro Pensato Setti, Milano. Presidente del Giurì del Design. Visiting Professor presso la University of Washington

La disciplina giuridica del design, nel nostro ordinamento, è stata per molto tempo assai complessa. Infatti, il nostro sistema procedeva (e in qualche modo procede tuttora) per classificazioni: ciò che è tecnico si protegge col brevetto (per 20 anni1, o 10 se di livello minore2); ciò che è distintivo col marchio (con tutela potenzialmente perpetua); ciò che è dotato di qualità estetiche col modello (per 15 anni3); ciò che è dotato di carattere creativo col diritto d'autore (per 70 anni dopo la morte dell'autore4). Il sistema cercava di evitare sovrapposizioni, per impedire che ciò che è tecnico (e quindi può essere protetto col brevetto e solo per 20 anni) ottenesse una protezione come ciò che è distintivo (che può avere protezione illimitata nel tempo) e ciò che è bello fosse protetto come ciò che è tecnico, e così via. L'espressione più evidente di tale esigenza (evitare duplicazioni di tutela) era rappresentata dalla norma sulla "scindibilità": le opere di arte applicata (tra le quali venivano fatte rientrare le opere del disegno industriale) non potevano essere protette che col modello di utilità (10 anni) o ornamentale (15 anni), e non ricevevano la protezione del diritto d'autore (tutta la vita più 70 anni) se non quando il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto a cui erano associate (art. 2 n. 4 l. aut)5. Il concorso tra le due forme di protezione era inoltre escluso dall'art. 5 ult. comma della legge modelli6. Per le opere del design, questo sistema creava grandi difficoltà. Le opere del design possono essere belle, ma non tecniche, oppure tecniche ma non belle, o distintive ma non tecniche e non belle. L'opera del design si qualifica come tale quando realizza una fusione di tutti questi valori, e, se così posso dire, più valori incorpora più è design.

Trarre ispirazione da qualcosa è diverso da copiare

Confucio disse: "Il libro delle Odi contiene 300 composizioni. Pure esse potrebbero essere riassunte in una sola proposizione: (coltiva) pensieri non corrotti"7. Sarebbe desiderabile riassumere anche da noi tutta la protezione del design in questa proposizione. Ed evitare così tormenti per non realizzare cumuli indesiderati di tutela. L'esperienza del Giurì del design8 si è ispirata a questa proposizione. Essa ha inteso proteggere le opere di design contro copiature non giustificate, non punendo invece le realizzazioni che con autonomia progettuale, con proprio lavoro si ispirano alle realizzazioni altrui9. In termini giuridici ciò si chiama, con espressione tedesca (giacché ogni cosa un po' complicata ha una spiegazione in tedesco, e più è complicata più lungo è il termine) unmittelbare Leistungsübernahme. Non è vietato impadronirsi del contenuto di pensieri altrui, purché si porti una propria elaborazione e progettazione. È invece vietato copiare. Chi ci mette del proprio solo lo sforzo di copiare è punito; chi invece si ispira alla realizzazione altrui, la fa propria, la incorpora nel proprio patrimonio di conoscenze e, facendo uso di tale patrimonio, realizza un'opera nuova, non è punito10. La seconda opera, infatti, non è una copiatura della prima, ma un'espressione del proprio patrimonio intellettuale, tecnico, estetico, sia pure completato dalla comprensione critica della prima.

I diversi tipi di protezione

La protezione dell'industrial design è stata ora profondamente riformata (e semplificata) dalla normativa comunitaria. Due provvedimenti sono infatti intervenuti sulla materia, la Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 ed il Regolamento n. 6/2002 del 12 dicembre 2001. La prima ha armonizzato la protezione giuridica dei disegni e dei modelli prevista dalle normative nazionali. Il secondo ha invece istituito una privativa unitaria, uniforme ed efficace in tutto il territorio della Comunità. Entrambi hanno adottato regole molto diverse da quelle che hanno finora caratterizzato il nostro ordinamento. Ciò era prevedibile e anche auspicabile. Il nostro sistema, fondato sull'esclusione del concorso tra diverse normative, non solo proponeva gravi difficoltà; era anche inefficiente. Già prima della Direttiva 98/71, tutti gli Stati aderenti alla Comunità adottavano la soluzione contraria, consentendo al designer di cumulare, talora in modo integrale11, più spesso in modo parziale12, entrambe le forme di protezione13. Era infatti radicata la convinzione che una tutela non soggetta a formalità, quale quella offerta dal diritto d'autore, rispondesse ad esigenze pratiche non pienamente soddisfatte dallo strumento brevettuale14. Di tale avviso è stato anche il legislatore comunitario. Sia la Direttiva (art. 17), sia il Regolamento (art. 96.2) hanno riconosciuto (e reso obbligatorio) il principio del cumulo tra tutela d'autore e tutela brevettuale. Entrambi hanno ammesso la possibilità, senza renderla obbligatoria, che la medesima creazione tridimensionale, protetta come modello, sia tutelata anche attraverso le normative interne in materia di concorrenza sleale e quelle in materia di marchi15. La tutela del design offerta dal diritto vigente si articola così su tre distinti livelli (complementari): 
- la protezione conferita dai disegni e dai modelli comunitari non registrati, per tre anni a partire dalla divulgazione; 
- la protezione conferita dai disegni e dai modelli (nazionali o comunitari) registrati, prorogabile fino a 25 anni; 
- la protezione conferita dalle leggi nazionali sul diritto d'autore (fino a 70 anni dopo la morte del designer).
Sub a) e b). La tutela sub a) e sub b) renderà generalmente superfluo il ricorso al diritto d'autore (ed eventualmente al diritto dei marchi)16. Infatti il legislatore ha esteso la durata della privativa registrata (sia nazionale che comunitaria) a 25 anni, (ovvero la durata minima che l'art. 7.4 della Convenzione di Berna prescrive per tutela d'autore delle opere delle arti applicate): un arco temporale suscettibile, normalmente, di coprire l'intera esistenza commerciale dei prodotti in cui il design è attuato, rendendo così meno necessario l'intervento suppletivo del diritto d'autore. Ha previsto un periodo di grazia, nel corso del quale i designer possono proporre al mercato le proprie creazioni senza pregiudicarne la registrazione17. Ha infine introdotto, con il design comunitario non registrato, una forma di protezione non soggetta a formalità costitutive, "ibrida", sospesa tra il diritto d'autore, la repressione della concorrenza sleale e la disciplina delle privative industriali. Tale diritto sorge per tutto il territorio della Comunità con la semplice divulgazione del design18. Ha il medesimo oggetto della privativa (nazionale o era anche inefficiente comunitaria) registrata19. Identici sono anche i requisiti (novità e carattere individuale20), l'ambito della protezione21 e le facoltà esclusive22 che le due privative attribuiscono ai rispettivi titolari.

I diversi tipi di violazione

I due diritti si distinguono radicalmente, invece, per quanto riguarda la fattispecie della contraffazione. La violazione del design registrato non richiede alcun elemento soggettivo: perché la fattispecie sia integrata, è sufficiente che un terzo non autorizzato utilizzi o fabbrichi un prodotto, in cui sia incorporato il modello protetto. La violazione del design non registrato, invece, presuppone una componente soggettiva: la conoscenza da parte del contraffattore del modello o del disegno altrui. Il titolare del diritto può in altri termini vietare soltanto la riproduzione consapevole del design (art. 19.2 del Regolamento). Non può invece impedire a terzi di applicare disegni o modelli, che costituiscano il risultato di una creazione indipendente: il diritto è privo della Sperrwirkung (effetto di sbarramento) che caratterizza le privative industriali. Sub c). In tale sistema la tutela d'autore conferita dalle leggi nazionali può assumere rilevanza pratica (residuale) in due ipotesi: 
- quando una registrazione (nonostante il periodo di grazia) non sia possibile (ad esempio per le creazioni del passato); 
- quando la privativa non registrata e quella registrata siano scadute (ma la durata di 25 anni della prima sarà generalmente sufficiente; la mancata registrazione allo spirare della seconda significherà, invece, che il design è già obsoleto).
La Direttiva non ha uniformato i requisiti che l'opera del design deve soddisfare per accedere alla tutela d'autore, lasciando invece gli Stati membri liberi di definire il "gradiente di originalità" necessario. Coerentemente con i margini concessi dalla normativa comunitaria, l'art. 22 del D.Lgs. n. 95/2001, eliminando il requisito della scindibilità, ha accordato la protezione d'autore alle "opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" (art. 2 comma 1, n. 10 della l.a.). La ratio della disposizione è chiara: il legislatore interno ha voluto escludere che l'industrial design abbia accesso alla tutela d'autore alle medesime (blande) condizioni previste per le restanti opere dell'ingegno. Ha conseguentemente subordinato la protezione ad un requisito ulteriore (il valore artistico) a quello, generale (cfr. art. 2765 c.c.), del carattere creativo. Ciò avrà come conseguenza che non tutte le creazioni, dotate del carattere individuale necessario per la tutela brevettuale, potranno ottenere automaticamente una seconda protezione attraverso il diritto d'autore. Dal momento che il sistema comunitario ha soddisfatto con altri istituti le esigenze pratiche che militavano a favore del cumulo, tale scelta non desta forti perplessità. Nell'applicazione della fattispecie si dovranno tuttavia evitare due errori. Il primo è di attribuire alla nozione "valore artistico" significati che, di fatto, escludano ogni creazione dell'industrial design dalla tutela d'autore. Tale risultato sarebbe inevitabile, qualora si aderisse alla tesi che un'opera sia priva di carattere artistico, quando sia stata concepita per una produzione seriale di massa23. Tutte le creazioni del design riguardano oggetti destinati ad una riproduzione meccanica e seriale: proprio l'iterazione automatizzata del prototipo in una serie indeterminata di esemplari identici distingue, infatti, l'oggetto del disegno industriale dal pezzo artigianale24. L'interpretazione sopra accennata avrebbe quindi la conseguenza di reintrodurre un'esclusione ratio materiae incompatibile sia con il diritto comunitario, sia con quello interno. Il secondo errore è quello di ritenere che il requisito faccia dipendere la protezione del design da una valutazione intuitiva e razionalmente non sindacabile del giudice. La nozione d'arte, ancor prima che soggettiva, è in realtà sociale: è artistico ciò che è comunemente accettato come tale nella collettività, tra gli esperti, negli ambienti interessati. Il giudice, piuttosto che affidarsi alla propria intuizione, dovrà invece indagare il modo in cui la creazione controversa sia stata percepita ed apprezzata. Vari elementi indiziari di fatto (citazione dell'opera in edizioni enciclopediche; premi; esposizioni in musei o rassegne; recensioni critiche; opinioni di esperti), già valorizzati nell'esperienza tedesca25, dovranno soccorrerlo nella valutazione; nella maggioranza dei casi, sarà bene avvalersi di una consulenza tecnica d'ufficio26.

Note

1. Cfr. art. 64 della Convenzione di Monaco per il brevetto europeo, art. 4 del r.d. 29.6.1939 n. 1127 per il brevetto nazionale.
2. Cfr. art. 9 della legge modelli (r.d. 25.8.1940 n. 1411).
3. Cfr. art. 9 della legge modelli (r.d. 25.8.1940 n. 1411). La disposizione è stata ora modificata dall'art. 16 del D.Lgs. n. 95/2001, adottato in attuazione della Direttiva 98/71/CE, che ha esteso la durata potenziale della registrazione a 25 anni.
4. Cfr. art. 25 della Legge 22.4.1941 n. 633.
5. Non è necessario tentare di spiegare meglio cosa fosse la scindibilità, dato che il sistema, dopo 60 anni, è stata modificato dal D.Lgs. n. 95/2001 adottato in attuazione della direttiva n. 98/71/CE (vedi infra). Il criterio della scindibilità è invece ancora presente negli Stati Uniti (cfr. 17 USC sec. 102 (a) 5) e quindi si confida che gli americani possano risolvere un problema che gli italiani non hanno risolto.
6. Anche questa norma è stata abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 95/2001 che ha attuato la Direttiva 98/71/CE. Si riteneva esistente un divieto di cumulo analogo anche tra la tutela brevettuale e quella derivante dalla registrazione come marchio. Si fondava tale conclusione ricorrendo ad una lettura incrociata dell'art. 5 primo comma della legge modelli e dell'art. 18 lett. c) della legge marchi. La prima disposizione prevedeva, infatti, la tutela come modello ornamentale soltanto per le forme dotate di speciale ornamento. La seconda, invece, esclude tuttora la registrazione come marchio delle forme che attribuiscano valore sostanziale al prodotto in cui sono incorporate. Ritenendo che ogni forma dotata di pregio ornamentale nel senso richiesto dall'art. 5 l.mo. conferisse al prodotto, a cui era applicata, un valore sostanziale nel senso previsto dall'art. 18 lett. c) della legge marchi, si arrivava ad escludere ogni concorso tra le due discipline. Non è più necessario in ogni caso interrogarsi sulla correttezza di tale opinione (dubbi al riguardo derivavano da alcune norme della legge marchi, come l'art. 11 e l'art. 18), perché è stata chiaramente superata dalla Direttiva.
7. Anche un giurista americano mi disse una volta: "La disciplina dei marchi, dei modelli, della concorrenza sleale può sembrare complessa. Pure essa si riassume in una sola proposizione: 'Niente frode'".
8. Il Codice di Autodisciplina del Disegno Industriale ed il Giurì competente per la sua applicazione sono stati introdotti nel 1991 dall'Associazione per il Disegno Industriale (ADI) e dalla Confindustria. La scelta di una soluzione autodisciplinare rispondeva all'insufficienza della protezione offerta dalla normativa allora vigente (cfr. Premessa al Codice). Scopo dell'autoregolamentazione è di "assicurare che le creazioni di disegno industriale vengano realizzate con prestazione propria, senza imitazioni o comportamenti sleali": il codice "sanziona le attività in contrasto con tali finalità ancorché non censurabili secondo le norme di altri ordinamenti" (art. 1). Come chiarito nella Determinazione del 13 novembre del 2000, tale disposizione "sta a significare che la scelta adottata è quella di ampliare la tutela attribuita al design senza dover riconoscere i limiti presenti in determinati ordinamenti giuridici, giudicati insufficienti dal codice". Per quanto riguarda la propria funzione ed i rapporti con il giudizio ordinario, già nella sua prima determinazione del 15 gennaio del 1992 il Giurì chiariva: "Compito del Giurì non è valutare, sostituendosi al Giudice ordinario, se una determinata realizzazione tecnica possegga i requisiti previsti dall'ordinamento italiano per la tutela come brevetto per invenzione o modello di utilità o modello ornamentale. Compito del Giurì è soltanto fornire un parere sulla conformità al Codice di Autodisciplina del Design della fattispecie che gli è presentata. Detto codice definisce come oggetto del design "l'ideazione, la progettazione, la produzione e la comunicazione di oggetti, strumenti, macchine parti e accessori, disegni di superfici o altro, secondo forme esteticamente e funzionalmente coerenti" e precisa che non devono essere consentiti "l'imitazione nonché lo sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e comunque degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui". È dunque in questo ambito che si esercita la valutazione del Giurì (...). Va chiarito che, anche se il giudizio del Giurì è autonomo rispetto a quello dato dal Giudice ordinario, per un certo aspetto esso può essere concorrente. Infatti, in definitiva il Giurì esprime una valutazione di correttezza professionale di determinati comportamenti, e questa è una valutazione che deve essere pure data dal Magistrato investito di una domanda ex art. 2598 c.c. (...). Questo Giurì raggruppa d'altra parte le esperienze di giuristi, di designers che si sono occupati di problemi della categoria, di industriali che hanno utilizzato l'opera di designers o che hanno resistito a pretese di designers ritenute eccessive, di esperti di mercato. Esso ritiene pertanto di rappresentare un campione adeguatamente significativo della categoria di operatori che sono interessati al o dal design". Sotto questo profilo, il codice e le determinazioni del Giurì possono assumere rilevanza per l'ordinamento statuale come "specificazione di principi e regole di correttezza professionale direttamente riconducibili alla clausola di cui all'art. 2598 n. 3 c.c." (Determinazione del 14 luglio 2000, p. 5).
9. Per l'art. 4 del Codice di Autodisciplina sono infatti sleali e debbono quindi essere evitati "l'imitazione, o lo sfruttamento abusivo o senza causa del risultato del lavoro di un terzo"; costituisce in particolare un atto sleale "la ripresa dell'altrui prestazione senza apporto originale od innovativo, con sfruttamento del lavoro altrui" (art. 4.2).
10. Per il Giurì "il designer deve operare con progettazione ed ideazione propria, senza sfruttare parassitariamente le ideazioni altrui": è quindi sleale "l'imitazione totale o quasi totale, allorché il concorrente si appropri senza alcun sforzo ideativo proprio (che non sia quello di copiare) di una prestazione altrui meritevole della qualifica di design" (Determinazione del 4 novembre 1994).
11. Tale è la soluzione (ispirata al principio della unitè de l'art), adottata dall'ordinamento francese (ed in parte dai paesi del Benelux), che subordina la protezione del diritto d'autore per le opere delle arti applicate alle medesime condizioni previste per le opere delle arti pure. Conseguentemente i disegni industriali, registrabili come modelli, soddisfano di norma anche il blando requisito di originalità richiesto per le opere dell'ingegno. Il risultato pratico è quello di un cumulo integrale tra le due protezioni (consentito dall'art. L. 511-1 del Codice della Proprietà intellettuale).
12. È la soluzione adottata dal sistema tedesco, in cui la Urhebergesetz vigente contempla espressamente le opere delle arti applicate tra le creazioni suscettibili di protezione (cfr. art. 2.4), ma la giurisprudenza subordina tale tutela ad un grado di individualità più elevato di quello richiesto per le restanti opere dell'ingegno. Conseguentemente il disegno di un prodotto industriale, che sia "eigentuemlich" nel senso previsto dal § 2.2 della Geschmackmustergesetz, non possiede automaticamente il grado di individualità preteso per le arti applicate. Tale situazione (più giurisprudenziale che normativa) ha come conseguenza che il cumulo tra le due protezioni è possibile soltanto per una categoria ristretta di creazioni: i disegni e i modelli, il cui "contenuto estetico raggiunga un grado tale, che per gli ambienti sensibili e mediamente esperti d'arte possa parlarsi di una prestazione artistica"; si vedano al riguardo le sentenze del BGH "Mecki-Igel", in GRUR 1958 p. 500; "Rosenthal-Vase" in GRUR 1959 p. 289; "Stahlrohrstuhl" BGH GRUR 1961 p. 269; "Vasenleuchter" in GRUR 1972 p. 38.; "Silberdistel" in GRUR 1995, p. 581.
13. Nell'ordinamento inglese la Copyright, Design and Patents Act del 1988 (sec. 213 ss.) prevede invece a favore del design industriale una forma di protezione non soggetta a registrazione, analoga a quella introdotta dal Regolamento comunitario.
14. Soprattutto le piccole imprese sono indotte ad utilizzare le proprie innovazioni formali prima di depositare una domanda di registrazione. In alcuni casi ciò è dovuto ad una scarsa conoscenza del sistema brevettuale, che contempla tra i requisiti di protezione la novità oggettiva del trovato. In altre ipotesi una registrazione prematura, quale quella richiesta tradizionalmente dalle leggi brevettuali, può rivelarsi economicamente non conveniente: tra tutti i disegni concepiti, soltanto alcuni incontrano i gusti del pubblico; prima di sopportare i costi della tutela brevettuale, l'impresa ha quindi necessità di sottoporre alla prova del mercato i prodotti, in cui il disegno od il modello è incorporato. In alcuni settori, infine, le forme sono soggette ad una rapida obsolescenza; gli adempimenti formali necessari per la protezione come disegno o come modello diventano così inutilmente gravosi. In tutte questi casi l'impossibilità giuridica (per difetto di novità) o i costi economici della registrazione rendono necessaria, o preferibile, una protezione diversa da quella brevettuale, non soggetta a formalità costitutive.
15. Cfr. art. 16 della Direttiva ed art. 96.1 del Regolamento. 16. Tale scelta si spiega, peraltro, con la difficoltà di intervenire sulle normative nazionali in materia di diritto d'autore mediante un provvedimento, come la Direttiva sulla protezione dei disegni e dei modelli, riguardante tutt'altra materia. Già la proposta del Max Planck Institut del 1 agosto del 1990, che ha esercitato una forte influenza sulla disciplina comunitaria, pur riconoscendo il principio del cumulo, si proponeva di definire un sistema, in cui la funzione integrativa del diritto d'autore fosse superflua, cfr. Diskussionsentwurf des Max-Planck-Instituts fuer auslandisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht fuer ein europaeisches Musterrecht, in GRUR Int. p. 565, p. 577 ss.
17. Cfr. art. 6.2 della Direttiva per quanto riguarda i titoli nazionali (norma attuata con l'art. 4 del D.Lgs. n. 95/2001, che ha modificato l'art. 5-ter della legge modelli) e l'art. 7.2 del Regolamento per quanto riguarda quelli comunitari.
18. Anche abusiva. Infatti ai sensi dell'art. 14 del Regolamento quando il disegno od il modello comunitario viene divulgato da chi non è legittimato a norma dell'art. 14, l'avente diritto (ovvero il disegnatore od il suo avente causa) può chiedere di essere riconosciuto come legittimo titolare del modello e del disegno comunitario. La mancata legittimazione del soggetto che ha divulgato il diritto, inoltre, costituisce una causa di nullità relativa del disegno (art. 25.1 let. c). Dalla lettura delle due norme si ricava, quindi, che anche la divulgazione abusiva di un soggetto non legittimato è costitutiva del diritto.
19. Secondo l'art. 3 del Regolamento e l'art. 1 della Direttiva il disegno ed il modello proteggono "l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento". Contrariamente a quanto previsto nell'ordinamento di alcuni Stati membri, come quello tedesco (cfr. NIRK/KURTZE, Geschmacksmustergesetz, 2 ed. § 1 par. 49), anche caratteristiche percepibili soltanto con il tatto ( e non con il senso visivo) sono protette: a favore di tale conclusione depone il riferimento esplicito alla "struttura superficiale" dei materiali e del prodotto in cui il design è incorporato.
20. Il disegno ed il modello possiedono carattere individuale se "l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico" (art. 6 del Regolamento e art. 5 della Direttiva). La norma emancipa la protezione del design da ogni valenza estetica: anche forme esteticamente sgradevoli possono infatti presentare carattere individuale. È quindi probabile (anzi inevitabile) che alcune forme, protette come modello, siano anche registrabili come marchio. Anche a questo riguardo il divieto di cumulo è stato superato dal diritto comunitario.
21. La protezione conferita dalla privativa non registrata si estende ad ogni disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella suscitata dal design protetto (art. 10.1 del Regolamento). La disposizione, simmetrica a quella riguardante il carattere individuale, implica che l'attuazione di un design suscettibile di soddisfare i requisiti di protezione non potrà mai costituire violazione di una privativa anteriore. Infatti le differenze sufficienti ad attribuire carattere individuale nei confronti di un'anteriorità, sono anche sufficienti ad escluderne la contraffazione. Un design dipendente, analogo all'invenzione dipendente conosciuta dal sistema brevettuale (ed allo "abhaengiges Muster" dell'esperienza tedesca, cfr. BGH GRUR 1967 "Kronleuchter" p. 378 ss.), è logicamente escluso.
22. Sia il titolare della privativa registrata, sia quello della privativa non registrata possono vietare ogni utilizzo del disegno o del modello protetto da parte di terzi non autorizzati: costituiscono in particolare atti (illeciti) di utilizzazione "la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti" (art. 19.1).
23. A tale riguardo si distingueva l'ordinamento inglese (ora però modificato dopo l'armonizzazione con la direttiva comunitaria), in cui la tutela d'autore subiva una serie di limitazioni (come la riduzione della durata a 25 anni) quando l'opera protetta fosse stata riprodotta industrialmente in numero superiore ai 50 esemplari, cfr. Sec. 51 della Copyright Designs and Patents Act del 1988; sul diritto inglese, si veda SUTHERSEN, Design Law in Europe, p. 269 ss.
24. Il pezzo artigianale è un'opera creata a mano, con intervento soltanto eventuale, in ogni caso non prevalente, di mezzi meccanici. Anche quando sia sottoposta ad un'iterazione in molteplici esemplari, la creazione artigianale non raggiunge quindi mai l'identità d'ogni sua copia. L'oggetto del design industriale si caratterizza invece per la produzione seriale di esemplari tra loro identici grazie all'intervento (non parziale, né occasionale, ma) esclusivo della macchina. Nel pezzo artigianale, il contributo dell'artista si esplica nell'esecuzione (prevalentemente manuale) dell'opera, nel pezzo industriale esclusivamente nella progettazione, cfr. DORFLES, Introduzione al disegno industriale, 2001 p. 10 ss.
25. Cfr. la sentenza "Sessel" del BGH in GRUR 1974, p. 740, 742, in cui fu attribuita rilevanza determinante ad un premio ottenuto dal designer ed alla citazione in un'opera enciclopedica della poltrona in causa; cfr. inoltre la sentenza "Le Corbusier-Moebel" ancora del BGH, in GRUR 1986, p. 903 ss.
26. E tale consulenza tecnica potrà essere rappresentata da eventuali decisioni adottate dal Giurì riguardanti il medesimo design di cui è causa, come ha riconosciuto il Tribunale di Mantova (ord. del 19 settembre del 2000, ined.) nella controversia "Laminati" (sul medesimo oggetto era infatti intervenuta la Determinazione del Giurì del 14 aprile 2000). Il Giurì del Design è composto non solo da giuristi, ma anche da progettisti di disegno industriale, tecnici e produttori (art. 9 del codice di autodisciplina). La sintesi di competenze tecniche, culturali e giuridiche ha indotto il Tribunale di Mantova ad attribuire alle sue determinazioni la rilevanza di una consulenza tecnica particolarmente qualificata.