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di Giovanni Casucci
Counsel IP Dept Clifford Chance

Con Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001 n. 95, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001, è stata data attuazione alla Direttiva Comunitaria in materia di protezione dei disegni e modelli. L'Italia è uno dei primi paesi dell'Unione ad aver implementato la Direttiva. Il Decreto riprende il testo della Direttiva CE 98/71 inserendolo, con opportune sostituzioni e integrazioni, all'interno della legge modelli e della legge sul diritto d'autore. I contenuti della nuova disciplina italiana pertanto rispecchiano la norma comunitaria e vanno comunque letti e interpretati in conformità alla direttiva medesima. Tale riforma è diretta a regolare le registrazioni e la protezione di modelli e disegni territorialmente per ciascuno Stato membro, con lo scopo di armonizzare le varie discipline nazionali. A fianco di tale opera di armonizzazione è stata adottata una forma di protezione per registrazione comunitaria, con Regolamento Comunitario su Disegni e Modelli approvato in data 12 dicembre 2001, n. 6/2002, il cui scopo, invece, è quello di prevedere un unico sistema di protezione per registrazione che sia valido per tutti i paesi dell'Unione. In tal modo, dall'aprile 20031 con un solo atto amministrativo di deposito, il diritto esclusivo di un design potrà essere fatto valere in tutto il territorio comunitario, applicando la stessa norma e garantendo un'interpretazione della stessa conforme in tutti gli ordinamenti nazionali. Dal punto di vista sostanziale le norme sopra citate prevedono tre forme di protezione per le realizzazioni di opere definibili come design:
a) la protezione per registrazione;
b) la protezione per diritto d'autore;
c) la protezione come design non registrato.
La tre forme di protezione rispondono a tre differenti finalità e prospettive considerate dalla riforma comunitaria. Si analizzeranno pertanto puntualmente i vari aspetti.

La registrazione

La protezione per registrazione è diretta a conferire al titolare del diritto esclusivo di vietare a terzi di utilizzare il disegno senza il proprio consenso. Il diritto conferito consiste in una forma di protezione assoluta, a prescindere dall'apprezzamento della buona o mala fede di chi riproduca/utilizzi il disegno e a prescindere dal fatto che il consumatore sia confuso sull'origine produttiva della riproduzione. Per disegno o modello, ai sensi della norma, si intende "l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento" (art. 1 DL/95). Con tale definizione viene accolto il reale significato dell'industrial design, non necessariamente vincolato al requisito di ornamentalità. Sono escluse dalla protezione le cd. "forme necessarie" (art. 8 DL/95), ossia quelle unicamente determinate dalla funzione tecnica del prodotto stesso o a scopo di interconnessione o intefacciamento, fatta eccezione per i prodotti "modulari". Il requisito della novità, normalmente previsto per protezione dei diritti soggetti a registrazione, è disciplinato non in senso assoluto (art. 2 DL/95) ma tenendo conto degli ambienti specializzati del settore interessato all'interno della Comunità Europea. Ciò sembrerebbe significare che non si potrà sostenere che un disegno sia di dominio pubblico se negli ambienti europei di settore tale disegno non sia considerabile tale, a prescindere dal fatto che terzi diano prova di un'astratta accessibilità al pubblico di tale disegno. Analogamente, allo scopo di proteggere gli interessi del designer, si è disposto il c.d. "periodo di grazia" (art. 4 DL/95) secondo cui il titolare del design potrà validamente registrare il disegno anche se il medesimo ha formato oggetto di divulgazione (esposizione, messa in commercio e altra forma di messa a disposizione al pubblico), da parte dello stesso designer, purché la registrazione avvenga entro i 12 mesi successivi alla prima forma di divulgazione. Questa importante soluzione permetterà di salvaguardare gli interessi concreti dei disegnatori che vorranno, prima di sostenere gli oneri della registrazione, procedere con un saggio di mercato dei propri prodotti. Il requisito sostanziale richiesto dalla legge è il "carattere individuale" (art. 3 DL/95), che va inteso presente in un disegno quando "l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione" (art. 5 ter). Tale requisito si fonda quindi su un giudizio d'impressione condotto non dal consumatore ordinario ma da un "utilizzatore informato". È probabile che sulla determinazione concreta di tale soggetto si genererà qualche conflitto interpretativo. Dovrebbe comunque costituire una figura intermedia tra il designer e il consumatore medio2. L'apprezzamento di tale differenza complessiva dovrà tener conto anche del margine di libertà che il designer avrà potuto avere nella realizzazione del disegno. Tale meccanismo permetterà di apprezzare con la dovuta attenzione le soluzioni di design generate in settori particolarmente affollati o caratterizzati da vincoli funzionali/strutturali. La durata della protezione è estesa fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito (con periodi di rinnovo quinquennali). L'ambito di protezione conferito dalla registrazione si estende a tutti i disegni successivi che non producano, all'osservazione dell'utilizzatore informato, un'impressione generale differente, tenuto conto sempre del margine di libertà di cui il designer possa beneficiare. Con tale definizione sembra potersi sostenere che il design registrato estenda i suoi effetti a qualsiasi altro disegno che ne costituisca un "equivalente", conferendo quindi un ampio ambito di protezione al titolare della registrazione.

Il diritto d'autore

La finalità del diritto d'autore è per sua natura un diritto connesso alla personalità dell'autore. Il diritto d'autore protegge essenzialmente le espressioni creative, non estendendo la sua portata alle idee e ai concetti che siano alla base di tale espressione. Pertanto la protezione è diretta a rendere esclusive le riproduzioni identiche della medesima espressione. Potendo invece coesistere espressioni differenti sia pur fondate sullo stesso concetto o idea di base. Inoltre il diritto d'autore, a differenza delle privative come il brevetto o il design registrato, ammette l'astratta possibilità che possano coesistere due opere sostanzialmente consistenti nella medesima espressione purché frutto di creazione "indipendente"3. Dopo aver accolto il principio di cumulabilità tra le due forme di protezione (art. 1 art. 4 DL/95, che ha disposto l'abrogazione implicita di siffatto divieto) la nuova norma (art. 22 DL/95) ha disposto l'abrogazione del requisito della scindibilità del valore artistico dal carattere industriale dell'opera, proteggendo "Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico". Vi è da valutare se tale riforma permetta concretamente ai designer di beneficiare di un'efficace protezione più facile o meno costosa grazie al diritto d'autore. L'apprezzamento della presenza di creatività e di valore artistico potrebbe, se interpretati restrittivamente, giungere a limitare la protezione solo ad opere considerate come "artistiche" in senso classico, ignorando il nuovo significato di "arte" nel senso attuale. Si è sostenuto che il concetto moderno di arte dovrebbe riconoscere tal dignità ad ogni opera che permetta di rinvenire un personale processo di ridefinizione della realtà, proposto da un soggetto che assumerebbe così il ruolo di artista. Si può quindi considerare "arte" tutto ciò che sia frutto della visione proposta dall'autore, "a prescindere" dalle finalità tecniche o funzionali correlate. Il prodotto industriale diventa l'occasione di proporre tale visione, che supera e tende a svincolarsi dalle necessità tecniche collegate al prodotto su cui insiste. Nel tentativo di individuare alcune linee guida nel comprendere come tale valore artistico dovrebbe essere apprezzato, un autorevole esperto4 ha suggerito di conferire tale valore allorquando l'opera sia dotata di un "autonomo valore rappresentativo". A mio avviso va comunque evitato l'errore di riproporre in altri termini il requisito della scindibilità in termini assoluti. Di recente, una pronuncia del Tribunale di Monza in relazione all'applicazione della nuova norma in tema di prodotti di arredamento (un nuovo caso Le Corbusier)5, si è espresso a sfavore del requisito "valore artistico" allorquando vi sia una marcata componente funzionale, tipica negli oggetti d'uso quotidiano. Se è pur condivisibile l'idea che non tutte le opere del design meritino la protezione tipica del diritto d'autore, ebbene il requisito del valore artistico va verificato di volta in volta, in tutti i casi in cui vi sia una soluzione di design (anche se applicato ad oggetti di uso corrente) in cui il contenuto di design appaia svincolato dall'occasione industriale e che sia in grado di assumere un valore rappresentativo autonomo. Tale "valore artistico", correttamente inteso, può essere ben riscontrato anche in oggetti funzionali che assumano il ruolo di identificare correnti ideologiche di design, idonee a integrare un ruolo di "archetipo", quali ad esempio oggetti di design e arte moderna idonei a costituire un punto di riferimento nel panorama culturale del design. In altri termini, a mio avviso, la chaise longue di Le Corbusier costituisce un valido archetipo culturale di design/arte moderna. Di recente, con la Legge 12 dicembre 2002 n. 273 si è nuovamente intervenuti in tema di design e diritto d'autore. All'art. 17, intitolato "Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali" si inserisce un requisito ulteriore, diretto a imporre una forma di registrazione allo scopo di attivare la protezione del diritto d'autore sulle opere di design6. Questa norma non brilla per coerenza giuridica né per conformità alle regole basilari della disciplina del diritto d'autore stabilite dalla Convenzione di Berna del 1886, ratificata dall'Italia, oltre che da un centinaio di altri paesi del mondo. Uno dei principi basilari è che la protezione va accordata senza che sia subordinata ad alcuna formalità. In particolare l'art. 5, comma 2 della Convenzione di Berna stabilisce inequivocabilmente che "Il godimento e l'esercizio di questi diritti [diritti d'autore] non sono subordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel paese d'origine dell'opera". Nella legge italiana sul diritto d'autore L. 22.4.1941, n. 633, all'art. 6 si riconosce inoltre espressamente che "Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale". Quindi è sufficiente la sola prova dell'atto di creazione per invocarne il diritto. La norma di recente proposta quindi sembrerebbe violare la regola base della Convenzione di Berna. Si osservi che il meccanismo della "rivelazione" che si vorrebbe applicare, trova la sua ragione d'essere (in eccezione alla regola generale) in relazione al fatto che l'opera non è attribuibile a nessuna persona fisica, poiché coperta da uno pseudonimo, che va identificato per riconoscergli la paternità. Nel caso tipico del design tale problema non si pone di certo e quindi la deviazione dalla regola non appare giustificata. Inoltre, la norma sembrerebbe applicabile solo nel caso in cui si voglia invocare una forma di protezione concorrente con la registrazione per modello e non quando si voglia ricorrere alla sola protezione per diritto d'autore. Infine, lo stesso limite a 25 anni post mortem auctoris, non appare parimenti giustificabile in relazione alla Convenzione di Berna (che prevede 50 anni post mortem tutte le opere di diritto d'autore). Pare, che nel tentativo di bilanciare gli interessi degli autori con quelli della concorrenza (ossia di coloro che vogliono riprodurre senza licenza copie di prodotti famosi e apprezzati nel pubblico) il legislatore abbia tentato di inventarsi un modo apparentemente legittimo di restringere l'applicabilità del diritto d'autore (che in altri paesi è ben più ampia) sia intervenendo su requisiti sostanziali (valore artistico) che su requisiti formali (registrazione), in ciò eludendo i principi cardine della normativa sul diritto d'autore (protezione su opere espressione della personalità dell'autore - non necessariamente geniali o superbe - senza oneri né formalità).

Il disegno non registrato

La vera riforma che, invece, conferisce una concreta forma di protezione (analoga a quella della registrazione) senza costi, sarà quella derivante dall'adozione dell'istituto del "disegno non registrato" contenuto nel Regolamento Comunitario su Disegni e Modelli approvato in data 12 dicembre 2001, n. 6/2002. Tale disegno dovrà corrispondere in toto ai requisiti richiesti per i modelli registrati ma, in assenza di registrazione, godrà di tutela esclusiva (come per i disegni registrati, ma limitatamente ai soli casi di copia intenzionale7) solo per tre anni a decorrere dal primo atto di messa a disposizione del pubblico. Tale limite temporale, apparentemente ridotto, potrebbe essere comunque molto conveniente per i designs stagionali o comunque per prodotti a breve ciclo di vita e sarà comunque automaticamente efficace in tutto il territorio dell'Unione Europea. Al termine di questi tre anni, peraltro, si porrà il problema se il disegno possa comunque beneficiare della protezione per diritto d'autore o possa esser altrimenti protetto da imitazioni servili secondo la disciplina della concorrenza sleale.

Profili critici

A conclusione di questo breve excursus sulla disciplina di protezione del design, non resta che formulare alcuni rilievi critici e segnalare le aree di possibile conflitto che emergeranno dall'applicazione di tale disciplina. In primo luogo si dovrà accuratamente verificare in base a quale parametro verrà scelto l'"utilizzatore informato" ai fini dell'apprezzamento del carattere individuale di un disegno registrato. Analogamente si porrà il problema della identificazione del "valore artistico" ai fini dell'applicazione della disciplina sul diritto d'autore. In caso di conflitto giudiziario, ritengo che in Italia un grande contributo potrebbe essere prestato da uno dei migliori enti operanti in tema di design industriale: l'ADI (Associazione per il Design Industriale) e dal Giurì in esso costituito, che da anni opera nella risoluzione di casi di imitazione8. Altri profili riguardano sicuramente il conflitto tra protezione del design e le ipotesi di marchi tridimensionali e la coesistenza in Italia tra la protezione del diritto comunitario non registrato e la protezione per imitazione servile, ex 2598 del codice civile, in tema di concorrenza sleale. La norma comunitaria parrebbe fornire un indirizzo diretto a negare tutelabilità a disegni non registrati dopo tre anni della loro presenza sul mercato e questo contrasta con la disciplina concorrenziale che tutela proprio posizioni di mercato. In conclusione, l'affollamento di varie forme di protezione offre in linea di principio buone opportunità di tutela al design. Sotto il profilo pratico sembra che il nostro ordinamento sia più preoccupato nel trovare modalità dirette a restringerne l'applicabilità della protezione in concreto piuttosto che promuoverla. Non si ritiene che tale politica sia premiante, soprattutto in considerazione della forte matrice creativa della migliore cultura industriale italiana, che spesso trova migliore considerazione e protezione all'estero piuttosto che in patria.

Note

1. I depositi preliminari possono essere già effettuati presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
2. Credo che, ad esempio, che tale figura possa essere riscontrata in concreto nella figura del c.d. buyer o responsabile acquisti di aziende della grande distribuzione, ossia un soggetto che pur non essendo un designer, è molto più informato del consumatore medio sull'offerta di prodotti in determinati settori.
3. Tale riferimento è comune a tutto il diritto d'autore e se ne trova chiara traccia in tema di design nell'accordo TRIPs, art. 25 quando si prevede che la protezione sia accordata a disegni "creati indipendentemente". Analogamente nel Regolamento CE 6/2002, è ammessa la lecita coesistenza di disegni non registrati con altri frutto di creazione indipendente.
4. M. Fabiani in La Nuova Disciplina dei Disegni e Modelli, Roma 20/01/2002, in Dir. Aut. 2002 p. 206.
5. Decisione pubblicata in Il Diritto D'autore, 2002, 432.
6. Art. 17 - Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali:1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, numero 10) della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione; 2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; 3. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore.
7. L'art. 19 Reg. CE 6/2002 stabilisce infatti che: "Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto. L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare". 8. Si veda il sito www.adi-design.org.