Telematizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Dal 29 marzo 2011 (entrata in vigore dell'art. 5 del DPR 160/2010– in formato pdf 117 kB), lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), già operante presso i Comuni come struttura di riferimento per i procedimenti amministrativi che riguardano avvio e successive modifiche di attività produttive, ha compiuto un passo importante verso l'informatizzazione: da questa data, le denunce riguardanti attività non soggette ad autorizzazione, ma vincolate al solo possesso di requisiti autocertificabili dai richiedenti mediante una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), devono essere inviate al SUAP con modalità telematica.

Dopo una prima fase di informatizzazione del SUAP inoltre, a partire dal 1° ottobre 2011 (entrata in vigore dell'art. 7 del DPR 160/2010– in formato pdf 117 kB), anche le attività soggette ad autorizzazione vengono gestite telematicamente tramite il SUAP.


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L'attività COMMERCIALE in Lombardia


Norme di riferimento:
Decreto Legislativo Bersani n. 114/1998 (abolizione licenze e REC)
Circolare ministero dell'Industria 3467/c del 28.5.1999
Ex Legge 426/1971 (Norme di principio)
Ex D.M. 375/1988 (Rec)
Legge Reg. Lombardia n. 5/2007
D.G.R. Lombardia 6919/2008
D.G.R. Lombardia 7813/2008 in vigore dal 29/7/2008
D.G.R. Lombardia 8547/2008 in vigore dal 14/3/2009
D.C. 790/2009
Legge Regione Lombardia n'6/2010 (T.U. Commercio lombardo)
D. Lgs. 59/2010 (attuazione direttiva servizi artt. Dal 65 al 71)
Legge 241/1990 art. 19 (cosi come modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis)
D. Lgs. 160/2010 (Suap)
Circolare Regione Lombardia 21 marzo 2011 - n. 3 (modelli S.C.I.A.)


I punti principali per il Registro delle Imprese sono i seguenti:

  • Dal 24/4/1999 è stato abolito il Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.), per tutte le "attività commerciali".
  • Dal 13/1/2004 è stato abolito il REC (solo in Lombardia) anche per la "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande": chi vuole svolgere questa attività, deve comunque possedere i requisiti professionali e chiedere un provvedimento di accoglimento al Comune.
  • Dal 24/4/1999 sono stati introdotti solo due settori merceologici, Alimentari e non Alimentari, in sostituzione delle vecchie Tabelle merceologiche (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14).

E' permanente, invece, l'articolo 56 del D.M. 375/88 (R.E.C.) per i titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio (per i quali si possono solo vendere prodotti delle relative tabelle speciali J -W).
Ciò significa che per questi settori non vi è stata la liberalizzazione (ad esempio, le farmacie non possono vendere elettrodomestici o articoli tessili ecc... ).

In base alle istruzioni della nuova modulistica del Registro Imprese andranno comunque specificati almeno i titoli dei prodotti in modo dettagliato: prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi, prodotti carnei, prodotti ittici, supermercato, articoli di vestiario, prodotti tessili, oggetti preziosi, mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi e multimediali, libri ed altre pubblicazioni, prodotti per la persona, per la casa, per lo sport e il tempo libero, prodotti culturali, per l'edilizia, di meccanica, prodotti vari, articoli relativi alla vendita di generi di monopolio, ricambi e accessori per i veicoli, prodotti parafarmaceutici; ristorante-pizzeria-trattoria, bar, discoteca, locale d'intrattenimento.

I corsi professionali per il settore alimentare (vendita e somministrazione), sono organizzati e svolti per conto della Regione, esclusivamente da operatori accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale ai sensi della vigente disciplina regionale (in formato pdf - 100 kB).

Se l'attività commerciale nel settore alimentare è svolta in forma societaria, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale.
Il preposto alla gestione commerciale deve essere nominato con "apposito atto". Per il commercio al dettaglio, rivolgersi al Comune di competenza.

Se l'attività commerciale nel settore alimentare è svolta in forma individuale, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al titolare e non ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale.

  • Gli Esercizi di vicinato (commercio al dettaglio in forma fissa) sono i negozi:
    - con superficie massima di 150 mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti
    - con superficie massima di 250 mq nei Comuni oltre i 10.000 abitanti.
    Per l'apertura, il trasferimento della sede e per l'ampliamento della superficie di vendita, occorre presentare al Comune la S.C.I.A. - MODELLO "A" Regionale, con la Scheda 1 e la Scheda 2.
    DALLA DATA DI PROTOCOLLAZIONE DEL COMUNE, l'interessato può iniziare l'attività.
    Per il subingresso l'interessato deve presentare la S.C.I.A. - MODELLO "B" Regionale, con la Scheda 1. In caso di mancanza della scheda 1, perché il Comune non la richiede, specificarlo adeguatamente.
    Anche in questo caso l'interessato può iniziare l'attività, DALLA DATA DI PROTOCOLLAZIONE DEL COMUNE.
    Nel caso di subingresso per causa di morte in un esercizio di commercio di prodotti alimentari, se gli eredi non sono in possesso del requisito professionale, possono continuare l'attività presentando immediatamente la comunicazione al Comune, con riserva di dimostrare il requisito professionale entro 1 anno dall'apertura della successione.
    Permane l'obbligo dell'autorizzazione amministrativa comunale per le attività commerciali esercitate nelle medie e nelle grandi strutture di vendita.
    La regione può individuare zone del proprio territorio alle quali applica dei limiti massimi di superficie diversi, in base a caratteristiche socioeconomiche della zona.
    L'interessato può verificare i limiti di superficie di vendita presso il Comune competente. Per la richiesta di autorizzazione al Comune occorre presentare il Modello COM 2 (in formato pdf 36 kB). Dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato presenta al Comune la S.C.I.A. - MODELLO "A" Regionale, con la Scheda 1 e la Scheda 2.
    Nel caso di subingresso, occorre allegare anche il contratto di compravendita.

 

L'autorizzazione all'apertura è revocata se il titolare:

1.       non inizia l'attività di vendita entro 1 anno in una media struttura , entro 2 anni in una grande struttura

2.       sospende l'attività per un periodo superiore a 1 anno.

Per le forme speciali di vendita occorre regolarsi come per gli esercizi di vicinato presentando la S.C.I.A. - MODELLO "A" Regionale, con la Scheda 1 allegata nel caso di nuova attività o presentando S.C.I.A. - MODELLO "B" Regionale, con le Scheda 1 allegata nel caso di subingresso, presentando la S.C.I.A. - MODELLO "B" Regionale nel caso di cessazione avendo cura di denunciarlo presso la residenza del titolare per le vendite per corrispondenza, via internet e al domicilio del consumatore. In particolare, inoltre, il commercio elettronico è assimilato alla vendita tramite televisione o altri sistemi di comunicazione: circolare del Ministero dell'Industria 1/6/2000 (in formato pdf 28 kB) e circolare 3547/C del 17/06/2002 (in formato pdf 56 kB).

 

L'Albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, carni e ittici (ex L.125/59) è stato abolito con il D.Lgs. 114/98.

Particolarità: esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nello stesso punto vendita

In base al D.Lgs. 114/'98 e alla abrogata legge 426/1971, fino al 06/12/2011 era "vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto"; di conseguenza anche per Regione Lombardia le due attività dovevano essere svolte in locali separati, tranne per i seguenti prodotti, per i quali invece si poteva comunque esercitare il commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale (art. 40, regolamento regionale 3/2000):

  • macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato
  • materiale elettrico
  • colori e vernici, carte da parati
  • ferramenta ed utensileria
  • articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici
  • articoli per riscaldamento
  • strumenti scientifici e di misura
  • macchine per ufficio
  • auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio
  • combustibili
  • materiali per l'edilizia
  • legnami

Con l'entrata in vigore, dal 06/12/2011, dell'art. 34 comma 3 del D.L. 201/2011 convertito in LEGGE 214/2011, che ha abrogato alcune delle restrizioni imposte dalle norme vigenti sullo svolgimento delle attività economiche, si è disposto il "superamento" di questo divieto.
Si consiglia alle imprese, in ogni caso, di verificare col proprio SUAP telematico, l'effettiva applicazione di tale disposizione per non incorrere in sanzioni.

Si precisa che permane comunque la differenza delle due attività (ingrosso e dettaglio) che devono, quindi, essere descritte, anche in un stesso luogo, come 2 attività economiche distinte ed indipendenti (una primaria ed una secondaria).
Si precisa che, ai fini della corretta denuncia dell'attività esercitata (e della relativa compilazione della modulistica), permane la differenza tra le due attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, che come tali devono quindi sempre essere descritte, anche se svolte nello stesso luogo, come due attività economiche distinte ed indipendenti (una primaria ed una secondaria).

L'impresa industriale e artigianale che vende i propri prodotti non è sottoposta alle norme sul commercio solo se i locali di vendita sono adiacenti al complesso produttivo (ad esempio, produzione e vendita di mobili), ma è comunque sottoposta ai requisiti igienico-sanitari.

Cessazione per chiusura definitiva dell'esercizio: e' importante indicare la data effettiva di cessazione sul MODELLO "B" Regionale al punto B2, indipendentemente dalla data di presentazione al Comune.
Eventuali date "precedenti" alla presentazione al comune indicate sul modello B ("a far data dal...") dovranno essere motivate dal Comune. (Art. 26 c. 5 D.Lgs. 114/98 che richiama l'art. 7 c.1 "previa comunicazione al Comune").
Cessazione per vendita dell'azienda/esercizio di vicinato: Comune di Milano: allegare l'atto di trasferimento avendo cura di controllare la data di effetto; altri comuni della provincia di Milano: allegare MODELLO "B" Regionale con compilazione del campo B2.

Altri casi particolari:
La modifica di categorie all'interno dello stesso settore merceologico va denunciata solo alla Camera di Commercio.
Per l'affido in gestione di reparto, deve essere presentata la comunicazione al Comune senza MODELLO Regionale (vedere il punto 12 della Circolare Ministeriale n.3467/c del 28.05.1999 - in formato pdf 112 kB).

Per l'attività di Commercio all'ingrosso (requisiti morali), consulta la relativa sezione.