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di Bernhard Posner
Consulente dell'Unione Europea per gli Affari Pubblici, Zacco A/S, Denmark
La Direttiva sul design ha, all'interno del Regolamento comunitario, un'importanza fondamentale per la costruzione di un sistema di leggi armonizzato fra tutti gli stati membri, in modo che non vi sia contraddittorietà tra le leggi nazionali sul design e quelle del sistema comunitario che hanno il medesimo soggetto. Inoltre, la futura coesistenza dei due sistemi ha reso fortemente desiderabile una certa elasticità dei codici nazionali. Era speranza e opinione dei legislatori che questa elasticità avrebbe in qualche modo permesso alla Direttiva di estendere ancora il corpo di designs protetti. Tuttavia, sotto questo punto di vista che le intenzioni e le aspettative dei legislatori sono state rispettate solo in parte. La data limite per avviare l'applicazione della Direttiva era il 28 ottobre 2001. Alla fine del gennaio 2003 essa è operativa in Danimarca, Finlandia, Svezia, Francia, Irlanda e Gran Bretagna. L'Austria, la Germania, i paesi del Benelux, la Spagna e Portogallo non l'hanno resa operativa. La Grecia - dove la prima legge a protezione del design venne istituita in seguito a una proposta, poi emendata, per una Direttiva del 1996 - ha comunicato che non è necessaria nessuna nuova applicazione, in quanto la legge greca esistente soddisfa i requisiti della Direttiva.
Inserimento di clausole obbligatorie di diritto sostanziale nelle leggi nazionali
Il contenuto della Direttiva è costituito principalmente da clausole obbligatorie. Solo alcune, riguardanti l'invalidità o il rifiuto della registrazione, sono opzionali; gli Stati membri hanno, inoltre, completa libertà sulle procedure e le formalità di registrazione. Queste clausole, infatti, non avranno alcun impatto sulle esigenze, sugli scopi e sui contenuti della protezione; sarebbe stato, perciò, inutile includerle. Vediamo ora come gli stati membri hanno scelto di implementare le clausole della Direttiva. Alcune delle clausole di diritto sostanziale della Direttiva introducono nozioni del tutto nuove nelle leggi degli stati membri. Dove ciò accade, la flessibilità che normalmente accompagna la Direttiva in quanto strumento di approssimazione legale, viene meno. In questo caso, l'unico modo corretto di applicare la Direttiva sembrerebbe quello di copiare parola per parola le clausole nella legge nazionale. E questo è ciò che hanno scelto di fare la maggior parte degli stati nella maggior parte dei casi. Vi sono state, però, delle eccezioni; alcuni stati hanno deciso di riscrivere le clausole. Un esempio lampante della confusione che può derivare dalla ricompilazione delle clausole è dato dall'interpretazione francese degli articoli 3-5 della Direttiva, che definiscono i requisiti della protezione. La Direttiva stabilisce che tali requisiti sono la novità e il carattere individuale del soggetto (individual character). In francese, carattere individuale si traduce caractère spécifique. Nel codice francese per la protezione della proprietà intellettuale, caractère spécifique si è, però, trasformato in caractère propre. La ragione di questa mutazione sta nel fatto che quest'ultima nozione era già in uso nella legge a tutela della proprietà intellettuale e nella giurisprudenza francese ancor prima del recepimento della Direttiva; per questo motivo al legislatore francese è risultato che caractère propre esprimesse meglio il concetto di individual character presente nella Direttiva stessa. Tuttavia, un simile approccio non è raccomandabile. La Direttiva, infatti, definisce che cosa si debba intendere per individual character; scegliere un termine differente, quindi, può favorire l'insorgere di ambiguità e controversie. In caso di controversia presso una Corte francese, per esempio, vi è la possibilità che essa debba rispondere di questo cambiamento; potrebbe, infatti, venirle chiesto se l'utilizzo di termine diverso comporti una deviazione dalle clausole espresse nella Direttiva, oppure sia dovuto ad altre ragioni. Non solo, nelle contese relative al carattere individuale del soggetto, portate alla Corte francese, i giudici interpreteranno il caso secondo la nozione di caractère propre, la quale potrebbe discostarsi da quella di carattere individuale espressa nella Direttiva. Si potrebbero fare altri esempi, ed altri ancora sorgeranno in futuro. Presumibilmente, però, l'attività della Commissione che, secondo l'art. 19 della Direttiva, studia le implementazioni nelle leggi nazionali delle clausole, porrà un freno alle interpretazioni. È di fondamentale importanza che la Commissione verifichi la corretta implementazione della Direttiva.
Soggetti registrati (e domande di registrazione) prima dell'entrata in vigore della nuova legge
La Direttiva non contiene disposizioni sulla retroattività delle clausole. In effetti, l'unico articolo che tratta dei problemi relativi alla transizione dal vecchio codice al nuovo è il l'art. 11(8), in cui viene lasciata agli stati la possibilità di continuare ad utilizzare le clausole delle leggi già in vigore, relativamente alla validità di soggetti già registrati. Questa sembra essere l'unica soluzione accettabile, visto che sarebbe per lo meno curioso togliere i diritti a un disegno già ritenuto idoneo alla protezione. Essendo presente nella Direttiva una clausola sulla possibilità di utilizzare leggi precedenti ad essa, relativamente alla validità/invalidità dei soggetti proteggibili, resta da esaminare se esistono altre clausole con effetti retroattivi. Anche se di primo acchito la risposta sembra essere negativa, risulta difficile spiegare per quale motivo le esigenze di retroattività si trovano solo nelle clausole dell'art. 11(8) e non in altre clausole sostanziali. Inoltre, l'intento di armonizzazione, la retorica utilizzata dalle istituzioni comunitarie, e lo stesso preambolo della Direttiva, sembrerebbero prescrivere l'armonizzazione stessa come un effetto immediato; il che presuppone senza dubbio un certo grado di retroattività. Su una questione di importanza vitale ai fini dell'armonizzazione che la Direttiva si propone, però, rimane il silenzio. Gli stati membri, di conseguenza, possono pretendere la massima libertà riguardo alla decisione di redigere nuove clausole, siano esse applicabili o meno ai soggetti registrati prima della entrata in vigore della nuova legge. Gli stati membri hanno deciso, nella maggior parte dei casi, di applicare la Direttiva solo ai nuovi modelli, anche se è chiaro che questa decisione fatica a trovare una giustificazione esplicita. I problemi relativi alla redazione di una legge retroattiva sono considerevoli. Se, per esempio, le nuove clausole fossero rese retroattive, si otterrebbe la situazione paradossale per cui le aziende concorrenti di un soggetto che registra il proprio modello si troverebbero improvvisamente fuori legge per fatti accaduti in passato e occorsi in piena legalità. Anche l'applicazione della legge ad un periodo di 25 anni con effetti retroattivi sui modelli più recenti potrebbe avere delle controindicazioni nei paesi in cui la protezione era precedentemente garantita per meno di 25 anni. La concorrenza, infatti, poteva aspettare la scadenza del periodo protetto per progettare una determinata produzione, la quale era perfettamente in regola. Analizzando le leggi degli stati membri si trova una strana commistione di approcci. La legge danese, per esempio, afferma chiaramente che le clausole sono applicabili a registrazioni e domande pervenute dopo l'entrata in vigore delle legge. Per richieste pervenute prima di quella data (1° gennaio 2001) e per i diritti vigenti, è valida la legge precedente. Questa soluzione, come abbiamo già detto, sembra essere perfettamente compatibile con le indicazioni della Direttiva. La scelta ha molti pregi; è chiara e non lascia spazio ad ambiguità. Chiaramente, l'armonizzazione resta leggermente in secondo piano, visto che sino al 2016, data di scadenza delle ultime registrazioni, i due sistemi restano sostanzialmente separati. Altri stati hanno strade diverse. Il periodo di protezione in Benelux era di 15 anni. Avviata la procedura di assimilazione della Direttiva, processo particolarmente lento e articolato in Benelux, dato che l'approvazione deve passare in tutti e tre i parlamenti, il Benelux Office ha deciso di applicare la protezione per un periodo di 25 anni alle richieste pervenute dopo il 28 ottobre 2001(data limite per la messa in vigore della Direttiva). In Francia, dove la legge vigente garantiva i diritti per un periodo di 50 anni, è stato deciso di portare tale periodo a 25 anni anche per le registrazioni avvenute prima dell'applicazione della Direttiva. Sembra che questa lesione di diritti acquisiti sia stata possibile per la totale sovrapposizione della tutela del design con quella del diritto d'autore.
L'assenza di clausole di transizione e l'impatto sull'effetto di armonizzazione della Direttiva
La mancata applicazione delle clausole della Direttiva ai modelli registrati precedentemente l'entrata in vigore della nuova legge, ha come conseguenza un ritardo "fisiologico" per la completa armonizzazione dei codici legislativi dei vari stati; questa, infatti, sarà completa solo alla scadenza degli ultimi diritti garantiti dalla legge precedente, ossia circa 25 anni a partire da ora. Ha grande importanza questo effetto oppure no? Da un lato, si può affermare a ragione che tale situazione sia del tutto normale. Anche altre Direttive erano del tutto prive di clausole di transizione, per cui gli stati le hanno rese applicabili solo a nuovi casi. Recentemente, le controversie sono diminuite, e riguardano più che altro le riproduzioni non autorizzate di nuovi modelli. Tuttavia, la situazione sembra ancora non del tutto immune da possibili critiche. Negli anni a venire gli operatori dovranno fare attenzione alle differenze presenti nei vari codici, che potrebbero differire sia per i contenuti che per gli scopi. Eccezioni e azioni specifiche potrebbero essere sostanzialmente diverse da uno stato all'altro. Quando verrà controllata la tutela dei diritti da parte delle leggi nazionali, in particolare la tutela dei diritti già esistenti, si dovrà controllare con quale legge una determinata protezione è stata sancita e quale era la situazione legale in quel periodo. Con 15, un giorno forse 25 stati diversi, tutto ciò potrebbe complicarsi. Nonostante gli ostacoli all'armonizzazione rapida delle leggi, l'impegno non sembra vano. In futuro, gran parte dell'Europa avrà le medesime leggi a tutela del design, e sarà possibile accedere alla tutela dei propri diritti in tutta l'Unione Europea facendo una sola registrazione. Inoltre, gli effetti degli strumenti utilizzati dall'Unione si vedono anche fuori dall'Unione stessa. Molti paesi che stanno riflettendo su una legge a tutela del design si ispirano alle leggi europee. È interessante notare come anche alcune leggi a protezione del design, che non sono state incluse nella Direttiva, abbiano avuto un effetto di armonizzazione. Durante le discussioni sul regolamento e sulle Direttiva vi è stata un'accesa discussione riguardo alla possibilità di un esame approfondito, da farsi in tempi precedenti la registrazione, che assicurasse l'originalità dei prodotti da proteggere. La Commissione europea, però, si è dichiarata scettica sull'utilità di un esame del genere. Nella Direttiva non si trova nessuna clausola su questo argomento, perché è convinzione diffusa che a prescindere dall'atteggiamento degli stati su questo punto, esso non influisce in maniera sostanziale sul flusso dei beni. Notiamo anche che Danimarca, Finlandia, Svezia e Gran Bretagna hanno deciso di eliminare un simile esame di originalità. Pare che il paese che più utilizza questo strumento, il Giappone, stia tornando sui suoi passi. Forse stiamo andando nella direzione di un sistema globale di protezione, necessario per i sempre più importanti diritti del design.





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