Istruzioni generali

per la compilazione e la presentazione dei moduli (in formato pdf 150 Kb)

Le denunce indirizzate al Registro Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo  (R.E.A) sono presentate attraverso specifici programmi informatici. Tali programmi devono attenersi a determinate specifiche tecniche e la compilazione delle informazioni ad esse reletive segue precise istruzioni. Viene qui fornita una guida alla compilazione delle informazioni e dei relativi moduli.

Si precisa inoltre che:

  1. per qualsiasi domanda di iscrizione e deposito al Registro delle Imprese e denuncia al R.E.A., effettuata per via telematica o su supporto informatico, devono essere utilizzati esclusivamente appositi software realizzati sulla base delle specifiche tecniche previste
  2. i moduli informatici realizzati sulla base delle predette specifiche tecniche potranno essere utilizzati, ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle specifiche stesse
  3. le specifiche tecniche dei moduli informatici sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, a cui dovranno risultare conformi eventuali versioni del programma riprodotte da soggetti privati.

Si precisa che con l'entrata in vigore dei decreti attuativi del D.L. n.7/2007 convertito con L. 40/2007, l'obbligo della modulistica informatica sarà esteso a tutte le domande e denunce da presentare rispettivamente al Registro delle Imprese ed al R.E.A..

  1. Formalità
  2. Modalità per la sottoscrizione dei moduli
  3. Ufficio competente alla ricezione dei moduli
  4. Termini per la presentazione dei moduli
  5. Atti e documenti allegati
  6. Modulo Intercalare AA
  7. Modulo XX note
  8. Modulo RP - Riepilogo
  9. Regolarizzazione delle domande
  10. Codice fiscale dei soggetti esteri non residenti
  11. Descrizione delle attività
  12. Testi descrittivi

1. FORMALITÀ

  • I dati vanno riportati senza alcuna abbreviazione (es. GIAN PAOLO o GIAMPAOLO e non G. PAOLO). I cognomi ed i nomi vanno indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne sposate indicano soltanto il cognome da nubile.
  • Per gli indirizzi, nelle indicazioni relative al nome delle strade e' necessario indicare il nome per esteso (SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V.), o come riportato nei comuni stradari. Vanno obbligatoriamente riportati C.A.P e numero civico (in caso di assenza di attribuzione inserire il valore SNC ( Senza Numero Civico )).
  • In caso di discordanza formale tra i dati contenuti nell'atto e i dati contenuti nel modulo, come precisato dalla circolare MICA n. 3407/C del 9.1.1997, prevale il dato contenuto nell'atto e si procederà al caricamento informatico di questo. Nel caso in cui il dato non sia stato indicato nel modulo, si dovrà presentare una nuova domanda indicando gli estremi dell'atto già depositato in quanto trattasi di omessa domanda/denuncia.
  • I moduli di domanda o di denuncia, e gli eventuali atti che li accompagnano, saranno:
    • obbligatoriamente inviati mediante idonea modalità telematica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ovvero su supporto informatico direttamente allo sportello o mediante lettera raccomandata (non è necessario l'avviso di ricevimento), dai soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, della legge n. 340/2000
    • presentati in forma cartacea allo sportello dell'ufficio Registro delle Imprese competente od inviati a mezzo raccomandata (non è necessario l'avviso di ricevimento), per i soli soggetti non rientranti nell'articolo 31, comma 2, della legge n. 340/2000, fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi dell'articolo 9 del D.L. n. 7/2007 richiamati al paragrafo precedente
  • La domanda per l'iscrizione e/o deposito al R.I. (moduli S1, S2, S3, S, TA, B), indipendentemente da chi sia sottoscritta (notaio, soci, amministratori, ecc.), è, in ogni caso, soggetta all'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.
    Eccezioni

     

    • E' esente da imposta di bollo la denuncia di dati REA (moduli S5, UL e R).
    • Il modulo UL è soggetto ad imposta di bollo nel solo caso sia presentato al fine di iscrivere, variare o cessare una sede secondaria dell'impresa.
    • Il modulo S5 è soggetto ad imposta di bollo nel solo caso sia presentato al fine di iscrivere o cancellare la società dalla sezione speciale in qualità di imprenditore agricolo dall'apposita sezione delle imprese sociali.
    • I moduli I1 ed I2 sono assoggettati all'imposta di bollo fatte salve le esenzioni previste dalla legge.
    • Se la domanda è composta di più moduli - ove previsto - l'imposta di bollo viene assolta una sola volta. Nel caso in cui l'atto da iscrivere sia esente da imposta di bollo, anche il modulo con il quale si richiede l'iscrizione è esente.
    • Oltre all'imposta di bollo, le domande e le denunce sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio nella misura stabilita con apposito decreto del M.S.E.
    • Al fine di facilitare i contatti tra utenza e ufficio camerale si raccomanda di indicare nei parametri di configurazione del programma il n. di telefono dello studio, associazione, ecc. che invia telematicamente la domanda/denuncia o presenta i moduli allo sportello o per posta, nonché l'eventuale indirizzo E- mail e Posta Elettronica Certificata.
    • Nel caso in cui la pratica sia composta , oltre che dal modulo base, anche da moduli allegati, sia per il modulo base, che per gli allegati, valgono le relative istruzioni.
    • I riferimenti normativi richiamati nelle presenti istruzioni, ed in ogni modulo, sono quelli in vigore alla data di pubblicazione delle istruzioni medesime.

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    2. SOTTOSCRIZIONE DEI MODULI-DISTINTA

     

    Cos'è la distinta.

     

    Si tratta di quella parte del modulo informatico in cui deve essere indicato il soggetto obbligatoalla domanda/denuncia, o comunque il soggetto incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000. Tale ruolo è di solito ricoperto da un notaio, o un amministratore, un socio, un rappresentante legale, ecc.

    Alla distinta va apposta la firma digitale di tale soggetto.Nel caso di società semplice costituita con contratto verbale o con scrittura privata la distinta deve essere sottoscritta da tutti i soci o liquidatori.Se il soggetto obbligato a presentare la denuncia domanda è diverso dall'intermediario, è quest'ultimo a dover apporre la firma.

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    3. UFFICIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DEI MODULI

    E' l'ufficio della sede legale o principale del soggetto obbligato all'iscrizione, con alcune eccezioni:

    1. la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese di sede secondaria e delle relative modifiche é sempre unica e dovrà essere presentata all'ufficio del luogo competente territorialmente;
    2. le attività non agricole svolte in province diverse da quella della sede legale o principale devono essere denunciate solo all'ufficio del Registro delle Imprese della provincia di esercizio poiché questo comporta l'apertura di una unità locale;
    3. le attività agricole svolte in province diverse da quella della sede legale o principale, qualora non comportino l'apertura di una unità locale agricola, sono denunciate solo presso l'ufficio Registro delle Imprese ove è ubicata la sede legale o principale;
    4. la società che apre una unità locale agricola (c.d. unità aziendale) in una provincia diversa da quella della sede legale è tenuta a presentare il modulo S5 presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata la sede legale, al fine dell'iscrizione nella sezione speciale quale imprenditore agricolo ed il modulo UL presso l'ufficio del Registro delle Imprese ove è operante l'unità aziendale ;
    5. la società che apre una unità locale agricola (c.d. unità aziendale) nella stessa provincia della sede legale ma ad un indirizzo diverso da quello della stessa è tenuta a presentare sia il modulo S5 al fine dell'iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli che il modulo UL per l'apertura dell'unità aziendale;
    6. la domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda deve essere presentata dal notaio all'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale é iscritto l'imprenditore cedente. Nel caso in cui chi cede l'impresa non sia un imprenditore soggetto a registrazione, l'atto deve essere presentato all'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale é iscritto colui che rileva l'impresa. Nel caso in cui né il cedente né il cessionario siano iscritti nel Registro delle Imprese l'atto va depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese della residenza o sede del cedente;
    7. i soggetti collettivi iscritti esclusivamente al R.E.A., presentano la domanda di iscrizione con il modulo R presso l'ufficio del Registro delle Imprese della sede principale anche se svolgono attività economica solo in una provincia diversa, dove comunque denunciano l'unità locale utilizzando il modulo UL.

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    4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODULI

    Le domande di iscrizione o di deposito al Registro delle Imprese devono essere presentate nei termini previsti dal codice civile, da leggi speciali o dal DPR n. 581/1995.

    Le denunce al R.E.A. devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento di cui è obbligatoria la denuncia.

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    5. ATTI E DOCUMENTI ALLEGATI

    Cosa allegare alle domande/denunce al R.I. o R.E.A:

    • atti soggetti per legge a iscrizione o al deposito. L'utente può richiedere, successivamente all'iscrizione dell'atto, "copie integrali o parziali degli atti" inseriti nell'archivio ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 581/1995;

    • atti di natura privata che comprovano l'attività svolta (ad es. copia della lettera d'incarico di agente di commercio);

    • non è necessario allegare atti provenienti da pubbliche amministrazioni (licenze, autorizzazioni, ecc.) i cui estremi vanno obbligatoriamente dichiarati sui moduli;

    • per i soggetti collettivi e le imprese estere che si iscrivono esclusivamente al R.E.A., nel caso in cui le vicende costitutive, modificative ed estintive siano documentate da atto scritto (atto pubblico, scrittura privata) va allegata una fotocopia dell'atto stesso a fini istruttori.

     

    Documenti allegati soggetti a privacy di cui al D.Lgs. n.196/2003

    Nel caso in cui sia previsto dalla normativa vigente che alla pratica vengano allegati documenti soggetti alla tutela della privacy di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (ad es: copie di documenti d'identità', dichiarazioni del datore di lavoro, copie del libretto di lavoro, buste paga, libri matricola, ecc.), e la denuncia sia inviata per via telematica o presentata su supporto informatico, tali documenti devono essere allegati, in un file separato identificato dallo specifico "codice tipo documento" indicato nelle specifiche tecniche del software di compilazione della domanda, utilizzando esclusivamente uno dei due codici E20 e/o 98, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali in esso contenuti.

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    6. MODULO INTERCALARE AA

    Eventuali indicazioni circa l'utilizzo del modulo per comunicare dati all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane o agli Enti previdenziali ed assicurativi, saranno fornite dalle Camere di Commercio o dai loro Enti rappresentativi, previo accordo con le Regioni o con gli Enti da queste dipendenti, ovvero con gli Enti previdenziali ed assicurativi, ai sensi della normativa vigente.
    Il modulo va utilizzato per comunicare le domande/denunce agli Enti previdenziali ed assicurativi, eventualmente integrandone le informazioni con i dati sui collaboratori artigiani del titolare o del socio previsti sui moduli I1, I2, Intercalare P.
    Il modulo prevede un riquadro di generalità per l'impresa e l'indicazione della sede dell'attività artigiana.
    Per le ulteriori informazioni, in assenza di specifica normativa, vale quanto detto al primo capoverso.

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    7. MODULO XX - NOTE

    Il modulo XX - NOTE (allegabile a qualsiasi altro modulo) raccoglie tutti i dati e lenotizie che non trovano collocazione in nessun altro modulo.
    L'Ufficio valuterà se sussistano i presupposti di legge per inserire i dati comunicati con il presente modulo tra i dati certificabili dell'impresa.

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    8. MODULO RP - RIEPILOGO

    Il modulo RP è un compendio di tutti i documenti allegati alla domanda/denuncia.
    In tale modulo vanno indicati i nomi degli eventuali documenti informatici da allegare alla pratica, specificando per ognuno di essi:

    Il modulo RP - RIEPILOGO deve obbligatoriamente essere presente nella pratica relativa.

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    9. REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE

    Le domande o le denunce incomplete, mancanti delle firme digitali previste, e quelle prive, del tutto o in parte, della documentazione eventualmente prescritta, e qualora quest'ultima sia illeggibile, sono considerate irregolari.
    L'ufficio del R.I., prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione (art. 11, comma 11 del DPR n. 581/1995).
    L'ufficio del R.I. può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinare esibizioni documentali (art. 6, comma 7, del DPR n. 581 /1995).
    E' ammessa la correzione delle domande viziate da error i formali mediante le apposite modalità previste dal sistema telematico.

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    10. CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI

    Il DPR 605/73 sancisce che non è necessaria l'attribuzione del codice fiscale ai soggetti esteri non residenti. In tali casi è sufficiente indicare:

    Nell'indicazione della sede o del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale se esistente.

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    11. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

    Nei riquadri relativi alla descrizione delle attività non agricole, devono essere indicate solo le attività economiche con rilievo verso terzi: non vanno quindi indicate le attività accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all'impresa solo per poter realizzare i beni ed i servizi effettivamente destinati al mercato.
    Ad esempio, non devono essere dichiarati:

    La descrizione dell'attività, per essere completa, deve comprendere il tipo di attività (ad esempio produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all'ingrosso, ecc.) e le categorie dei prodotti e dei servizi trattati (alimentari, mobili, ecc.). In caso di somministrazione di alimenti e/o bevande si deve indicare la tipologia di esercizio: bar, ristorante, enoteca, ecc.
    Non sono ammesse espressioni generiche (ad esempio se un soggetto denuncia l'inizio attività di "commercio al dettaglio di abbigliamento" non dovrà denunciare "commercio al dettaglio di generi non alimentari", ma "commercio al dettaglio di abbigliamento").
    Vanno indicate le attività effettivamente esercitate (es. produzione di ......, commercio al dettaglio di ........., installazione di .........).

    Precisazioni


    Se l'attività da denunciare è soggetta a preventiva iscrizione in Ruoli, Albi, e simili si compila anche il corrispondente riquadro del modulo.
    Se l'attività da denunciare è soggetta a preventiva autorizzazione, licenza ovvero denuncia o comunicazione ad altra autorità occorre compilare i corrispondenti riquadri del modulo.
    In caso si eserciti il commercio al dettaglio in sede fissa va sempre compilato il corrispondente riquadro del modulo.
    Qualora si esercitino più attività va indicata come primaria unicamente la principale attività tenendo conto del criterio del volume d'affari generato dalle attività svolte presso la sede legale e/o presso le localizzazioni (unità locali/sedi secondarie).
    Le eventuali altre attività, tenendo conto del criterio del volume di affari, dovranno essere dichiarate nella descrizione delle attività secondarie.
    Qualora l'inizio/variazione/cessazione di attività esercitata nella localizzazione (unità locale/sede secondaria) comporti l'inizio/variazione/cessazione dell'attività prevalente dell'impresa, presso il R.I. competente per la sede legale, va presentato il modulo S5 (per le società/soggetti collettivi) e I2 (per le imprese individuali), con l'aggiornamento della descrizione dell'attività prevalente dell'impresa.
    Ogni impresa che eserciti un'attività sul territorio nazionale deve sempre dichiarare la propria attività prevalente d'impresa; per le imprese artigiane questa attività prevalente deve essere quella artigiana esercitata dall'impresa.
    Per ogni descrizione di attività va indicata la data di riferimento (nello specifico campo, o di seguito alla relativa descrizione), ovvero di effettivo inizio/modifica/cessazione ; si precisa che in ogni caso non può essere indicata una data successiva a quella di presentazione della domanda.
    Eventuali variazioni dell'attività prevalente dell'impresa nel suo complesso ovvero delle sue localizzazioni singolarmente considerate, non connesse alla denuncia di inizio, variazione o cessazione di attività esercitate presso la sede dell'impresa o presso le sue localizzazioni, ma a mutamenti nella distribuzione percentuale del volume di affari tra le varie attività esercitate, vanno denunciate, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, mediante il modulo S5 o UL, nel caso dei soggetti tenuti al deposito dello stesso nel R.I., ed entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia dei redditi, mediante i moduli I2, S5 o UL a seconda della tipologia di soggetto, nel caso dei soggetti non tenuti al deposito del bilancio. La data della variazione da indicare ne i moduli è, nel caso in questione, quella di presentazione della denuncia.

     

    Precisazioni per le attività agricole

    Nei riquadri relativi alla descrizione delle attività agricole, vanno indicate solamente le attività agricole svolte, specificando la data di inizio delle stesse, nonché il tipo e specie delle attività agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali) e delle eventuali attività connesse: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione de i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo o del proprio bosco o dal proprio allevamento, quali ad esempio : produzione di vino da uve prevalentemente di produzione propria; macerazione di piante che producono fibre tessili vegetali.
    Va precisato il tipo di attività agricola elencando le specializzazioni trattate: es. coltivazioni foraggiere, coltivazione della vite, dell'olivo, di agrumi, allevamento di bovini, ecc.
    Qualora si esercitino più attività agricole va indicata come primaria la principale attività tenendo conto del criterio del volume d'affari generato dalle sole attività agricole svolte dall'impresa. Tale attività deve essere la prima riportata nel testo descrittivo.
    Nel caso in cui sia denunciata l'inizio/variazione/cessazione di un'attività agricola, va presentato presso il R.I. della provincia in cui è situata la sede dell'impresa, il modulo S5/I2 ai fini dell'iscrizione/cessazione nell'apposita sezione speciale, nel caso non fosse già avvenuta, e/o per aggiornare eventualmente la descrizione dell'attività agricola dell'impresa.

    12. TESTI DESCRITTIVI

    Nei riquadri che prevedono l'inserimento di testi liberi descrittivi dell'informazione, si devono rispettare le limitazioni sul numero di righe utilizzabili riportate nelle specifiche tecniche.
    Tali limitazioni valgono non solo per i dati inseriti per la prima volta, ad esempio in prima iscrizione dell'impresa, ma anche per i testi riportati in modifica di descrizioni preesistenti nelle informazioni dell'impresa.
    Infatti, in particolare per la modifica dei poteri delle persone in carica, per il testo descrittivo proposto e' data facolta' di indicarlo come in aggiunta di quello gia' esistente sulla persona ( piuttosto che in sostituzione). Non e' possibile inserire una quantita' di righe tali che la somma delle nuove dichiarate in aggiunta e le preesistenti, superino il limite indicato nelle specifiche tecniche.
    I testi descrittivi inseriti vengo riportati di norma su visure e certificati : su questi documenti e' opportuno considerare di non eccedere i limiti convenzionali che insieme all'efficacia della pubblicita' consentano anche un'adeguata lettura relativamente alle dimensioni fisiche della singola informazione e del documento globale.
    Spesso si verifica una ridondanza e duplicazione di informazione tra le diverse persone relativamente ai poteri attribuiti, che portano ad avere una eccessiva voluminosita' del documento globale prodotto, con relativo dispendio di carta.
    Si ricorda che l'interesse peculiare dell'informazione puo' essere soddisfatto al meglio attingendo il dato direttamente dall'atto disponibile in archiviazione ottica del Registro Imprese.
    Inoltre, ad esempio, piuttosto che riportare un lungo testo descrittivo dei poteri tutti identici tra loro, su una molteplicita' di persone, puo' essere opportuno associare il testo una tantum alla carica nel riquadro dei poteri degli organi in carica, e riportare una brevissima riga di richiamo nel riquadro dei poteri della persona.

    • il nome del file allegato
    • il codice (tipo) del documento
    • la data di riferimento del documento
    • l'indicazione di prospetto (codice "P") nel caso in cui il documento informatico contenga diversi codici di documento
    • il codice atto
    • il numero di pagine(iniziale e finale per ogni codice di documento)
      •  atti soggetti per legge a iscrizione o al deposito. L'utente può richiedere, successivamente all'iscrizione dell'atto, "copie integrali o parziali degli atti" inseriti nell'archivio ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 581/1995;

      •   atti di natura privata che comprovano l'attività svolta (ad es. copia della lettera d'incarico di agente di commercio);
      • Non è necessario allegare atti provenienti da pubbliche amministrazioni (licenze, autorizzazioni, ecc.) i cui estremi vanno obbligatoriamente dichiarati sui moduli;
      • per i soggetti collettivi e le imprese estere che si iscrivono esclusivamente al R.E.A., nel caso in cui le vicende costitutive, modificative ed estintive siano documentate da atto scritto (atto pubblico, scrittura privata) va allegata una fotocopia dell'atto stesso a fini istruttori;
        • il nome del file allegato
        • il codice (tipo) documento
        • la data di riferimento del documento
        • l'indicazione di prospetto (codice "P") nel caso in cui il documento informatico contenga diversi codici documento
        • il codice atto
        • il numero di pagine (iniziale e finale per ogni codice documento)
        1. per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, lo stato di nascita/cittadinanza ed il domicilio fiscale;
        2. per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale, lo stato di costituzione (sede), il domicilio fiscale o il domicilio della sede legale all'estero. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.
        • lo stoccaggio delle materie prime destinate successivamente alla propria lavorazione o dei propri prodotti finiti in attesa di essere venduti perché è un'attività ad uso interno; viceversa, il servizio di stoccaggio delle merci di terzi (definito deposito c/t) deve essere dichiarato perché è un'attività che produce reddito per l'impresa;
        • le attività amministrative finalizzate esclusivamente al funzionamento della propria impresa (tenuta libri contabili, amministrazione del personale, ecc.);
        • le attività di studio analisi e progettazione finalizzate esclusivamente alla realizzazione dei propri prodotti.