L'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali deve essere effettuata in base ad una delle seguenti procedure a seconda della categoria di appartenenza:
Iscrizione con procedura Ordinaria
Le imprese che intendono svolgere le attività di cui alle categorie: 1, 4, 5, 8, 9, 10 e "solo esercizio di trasporto transfrontaliero di rifiuti in territorio italiano" devono iscriversi all'Albo con procedura ordinaria.
Solo per le categorie 1 (nel caso di gestione di rifiuti urbani pericolosi), 5, 8, 9, 10 se la domanda è accolta, con la comunicazione di accoglimento la Sezione richiede la presentazione della garanzia finanziaria.
Nelle sezioni sotto indicate sono presenti le procedure di iscrizione e l'elenco dei documenti che devono essere allegati alla domanda:
- Categorie 1 - 4 - 5 (raccolta e trasporto di rifiuti)
- Categoria 1 (gestione dei centri di raccolta)
- Categoria 8
- Categoria 9
- Categoria 10
- Solo esercizio di trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano
Iscrizione con procedura Semplificata
L'iscrizione con procedura semplificata consiste in una comunicazione di inizio attività e può essere utilizzata per i seguenti soggetti:
- Iscrizione semplificata nella categoria 1 per Aziende Speciali, Consorzi e Società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse di Comuni o di Consorzi di Comuni, (art. 212, comma 5, decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.)
- Trasporto dei propri rifiuti (produttori iniziali): produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti (art.212, comma 8, decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.)
- Raccolta e trasporto di Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): distributori, trasportatori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica che nello svolgimento della loro attività effettuano raccolta e trasporto di Raee (decreto ministeriale 65/2010)
Nelle sezioni sotto indicate sono presenti le procedure di iscrizione e l'elenco dei documenti che devono essere allegati alla domanda:





incaricopersonafisica.pdf