Il decreto del primo febbraio 2008 - emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, con entrata in vigore il giorno successivo - ha stabilito gli importi del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 alle Camere di Commercio, da ogni impresa iscritta nel proprio Registro delle Imprese.
Le imprese di nuova iscrizione versano i seguenti importi stabiliti in misura fissa:
DIRITTO NUOVE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE
Imprese individuali, Società semplici agricole: Euro 88,00
Società Semplici non agricole: Euro 144,00
Società tra avvocati: Euro 170,00
DIRITTO NUOVE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA
Imprese individuali : Euro 200,00
Cooperative, Consorzi: Euro 200,00
Società di Capitali: Euro 200,00
Società di persone: Euro 200,00
DIRITTO NUOVE UNITA' LOCALI DI
Imprese individuali (sezione speciale), Società semplici agricole: Euro 18,00
Società Semplici non agricole: Euro 29,00
Società di persone (sas, snc ): Euro 40,00
Società tra avvocati: Euro 34,00 Cooperative, Consorzi: Euro 40,00
Imprese individuali (sezione ordinaria): Euro 40,00
Società di Capitali: Euro 40,00
Sede secondaria/Unità locale di impresa estera: Euro 110,00
Come e quando si paga
L'art. 4 del citato decreto ha disposto che le nuove imprese, iscritte nel Registro delle Imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore dello stesso e le nuove unità locali , sono tenute al versamento del diritto fissato, tramite modello F24 (*) o direttamente allo sportello camerale, entro 30 gg dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione/denuncia.
In caso di presentazione agli sportelli di pratiche di iscrizione/denuncia su supporto cartaceo o digitale, l'avvenuto pagamento del diritto annuale sarà dimostrato allegando al modello copia della ricevuta di versamento.
In caso di invio di pratiche telematiche, la mancanza di ricevuta di versamento scansionata in allegato, determinerà l'addebito - da parte dell'ente - dell'importo del diritto dovuto.
La circolare n. 3617/c del 5 marzo 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato, contestualmente l'entrata in vigore del Decreto, che le imprese iscritte nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 4 marzo 2008, sono tenute a:
- compensare l'eventuale credito, nel caso in cui l'importo versato al momento dell'iscrizione sia stato superiore a quello stabilito dal nuovo decreto, in occasione del primo pagamento di tributi e /o contributi eseguito con modello F24.
- conguagliare l'eventuale debito, nel caso in cui l'importo versato al momento dell'iscrizione/annotazione sia stato inferiore a quello stabilito dal nuovo decreto, entro il termine del 16 giugno 2008, tramite modello F24. L'integrazione del versamento, eseguita entro il suddetto termine, non darà luogo all'applicazione di sanzioni e non dovrà essere ravveduta.
Le imprese che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione e nei 30gg. successivi , non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale, possono sanare la violazione, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso ( art. 6 Decreto 27/01/2005 n. 54 ).
(*) Dal primo gennaio 2007 per i titolari di partita IVA è obbligatorio il versamento per via telematica con le modalità riportate dal sito dell' Agenzia delle Entrate (voce versamenti F24 online). Le nuove imprese, non ancora titolari di un conto corrente bancario o impossibilitate ad accedervi, potranno continuare ad effettuare i versamenti con mod. F24 cartaceo presoo gli sportelli degli uffici postali o degli Istituti di credito.





reg_1007_2011.pdf