ATTENZIONE: dal 15 novembre 2011, sono diminuiti gli importi delle sanzioni amministrative previste per omesso o tardivo deposito delle domande/denunce al Registro Imprese
Dal 15 novembre 2011, in seguito alla modifica dell'art. 2630 c.c.*, la sanzioneamministrativa pecuniaria applicabile in caso di omesso o tardivo deposito delle denunce, domande e depositi destinati al Registro delle Imprese, che prima era prevista da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro, è stata dimezzata, passando ora da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro.
Inoltre, se la denuncia, la comunicazione o il deposito al registro imprese avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta ad un terzo.
E' stato confermato inoltre che, se si tratta di omesso deposito di bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
I nuovi importi si applicano agli adempimenti per i quali il 14/11/2011 era l'ultimo giorno utile per il deposito nei termini (quindi il 15 novembre 2011 era il primo giorno oltre i termini).
Per gli adempimenti che al 14/11/2011 risultavano già sanzionabili (depositati oltre i termini), si applicano invece le precedenti disposizioni normative ed i relativi importi.
Consulta la tabella riepilogativa con gli importi delle nuove sanzioni (in formato pdf 71 kB).
Non sono stati modificati gli importi delle sanzioni previsti dagli artt. 2194 e 2631 c.c. e quelli relativi al mancato rispetto dei termini per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo - R.E.A. (es. apertura/chiusura unità locale, modifica attività, ecc.).
Le pagine di questa sezione del sito e la guida all'applicazione delle sanzioni del Registro Imprese verranno al più presto aggiornate ed adeguate alle novità normative.
* introdotta dall'art. 9 comma 5 della legge 180/2011 "Statuto per le imprese" (pubblicata nella G.U n. 265 del 14/11/2011), in vigore dal 15/11/2011.
Soggetti obbligati al pagamento - Registro Imprese
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