scarica il file (in formato pdf 64 kb)
di Carlo Guglielmi
Imprenditore del design (Amministratore Delegato e azionista di riferimento di FontanArte), Presidente di Indicam, Istituto del Centromarca per la lotta alla contraffazione; Presidente di Assoluce; Vice Presidente di Altagamma; Consigliere di Federlegno-Arredo
Mancano ormai poche settimane all'apertura di due manifestazioni fieristiche considerate nei loro settori come le più importanti del mondo: il Salone del Mobile ed Euroluce. Alcuni numeri definiscono compiutamente le ragioni di questo primato:
150.000 m2 di stand;
2.600 espositori;
3.200 giornalisti;
190.000 visitatori;
90.000 visitatori esteri.
La spiegazione di un così significativo successo risiede in alcune argomentazioni. Argomentazioni che contraddistinguono i successi anche di altri settori del sistema industriale italiano, come la moda, il settore motoristico stradale e nautico, il settore dell'alimentazione. Settori che negli ultimi anni hanno consentito una profonda trasformazione dell'immagine del nostro paese. Da nazione famosa per "pizza, mandolino e mafia", siamo diventati un paese di riferimento per l'alta qualità dei nostri prodotti, tanto da imporre nel mondo non solo il Made in Italy ma un Italian Life Style, uno stile di vita inconfondibile e definibile come il meglio per modernità, innovazione, tecnologia, eleganza, funzionalità. I cardini su cui si basa questa straordinaria affermazione sono da ricercarsi in alcuni punti. La struttura del sistema industriale italiano basato sulla piccola e media impresa specializzata per componenti, per tecnologie, per prodotti. La straordinaria storia culturale italiana. La meravigliosa capacità dei progettisti italiani, dal dopoguerra ad oggi, di coniugare nello stesso progetto cultura, innovazione, eleganza ed intelligente visione del futuro. Significativi investimenti in ricerca. Tutto ciò, che altro non è che intelligenza e uso intelligente dell'intelligenza, non solo ha fatto crescere il nostro Paese industrialmente con l'esportazione dei prodotti progettati e realizzati in Italia, ma lo ha fatto diventare il paese di riferimento nel mondo per chi abbia voglia di inventare, di innovare, di rinnovare, di migliorare attraverso la creazione di prodotti la qualità della vita. Questo enorme patrimonio andrebbe difeso difendendone a spada tratta la proprietà intellettuale, e invece...
...invece, il meno che si possa dire delle forme di protezione di cui il design può giovarsi in Italia - forme di protezione che dovrebbero permetterne la tutela e, come tali, esserne il logico complemento giurisdizionale nella dinamica complessiva di un Sistema Paese coerente - è che si tratti, anche per le più recenti, di strumenti mediocri e inadeguati, se non addirittura controproducenti. Si tratta di un'affermazione grave che va sostanziata con grande attenzione: soprattutto per questo è d'obbligo una breve premessa, per capire il contesto normativo in cui ci muoviamo e le opzioni che il legislatore, prima comunitario e poi nazionale, ha avuto a disposizione per risistemare ed armonizzare il settore dell'industrial design.
Quali sistemi sono utilizzabili
I sistemi adottati nelle varie legislazioni nazionali al fine di assicurare protezione alle opere del design sono di fatto riconducibili a due tipologie. Il primo sistema è prossimo al diritto d'autore (copyright approach) e considera l'opera di design come un'opera dell'ingegno per molti aspetti assimilabile alle opere d'arte. Questo sistema condiziona la protezione alla presenza di un qualche livello creativo che, essendo frutto di un giudizio soggettivo, è difficilmente valutabile in modo omogeneo; presenta, inoltre, il difficile coordinamento fra tutela generale del diritto d'autore e tutela specifica del disegno e del modello. Tale coordinamento viene affrontato in modo differenziato nei vari ordinamenti sicché alcuni estendono (come nel caso del sistema francese) a tutti i disegni e modelli la protezione del diritto d'autore, mentre altri (come nel caso del sistema tedesco) qualificano i disegni e i modelli come ¿piccole opere dell'ingegno¿ contenenti un grado minore di creatività. Il secondo sistema che, fino al recepimento della Direttiva n. 98/71, era adottato dall'Italia, riconduce la disciplina delle opere del design ai diritti sui brevetti d'invenzione (patent approach) e condiziona la proteggibilità a requisiti quali la novità e l'originalità. In questo sistema, la differenza fra disegni, modelli e opere dell'ingegno non era definita dal grado di creatività, ma dal cosiddetto "principio della scindibilità" del valore artistico da quello industriale, legato ad una concezione assolutamente arcaica dei rapporti tra creatività e industria: questo sistema, soprattutto nel mondo di oggi, pone delle difficoltà per quanto riguarda sia la valutazione del requisito dell'originalità che l'applicazione del criterio della scindibilità. La nuova legge, che ha recepito la Direttiva n. 98/71, pone in essere un sistema di protezione dei disegni e modelli che adotta un criterio pragmatico, il cosiddetto market approach, basato sulla percezione dell'impatto estetico da parte di utilizzatori informati e subordinante la protezione della forma alla presenza di caratteristiche esteriori idonee a contribuire all'affermazione commerciale del prodotto. Si è dunque finalmente riconosciuta importanza, anche a livello legislativo con il D.Lgs. n. 95/2001, alla progettazione formale dei prodotti, sia come mezzo per soddisfare le aspettative dei consumatori che come strumento di concorrenza fra le imprese. Oltre all'aumento della durata della tutela come disegno o modello registrato (25 anni), le opere del design sono state finalmente ammesse a fruire della protezione offerta dal diritto d'autore.
La soluzione italiana non funziona
L'importanza dell'assunzione del design a tale forma di protezione è notevole perché potenzialmente avrebbe dovuto sanare la situazione italiana precedente, una situazione che per anni ha provocato perplessità a livello internazionale: paradossalmente, proprio attraverso le proprie norme, la patria d'eccellenza del design mondiale non riteneva il proprio design, famoso in tutto il mondo, meritevole di adeguata tutela, creando, nel contempo, una falla per la diffusione di plagi all'interno dell'Unione Europea. Non riteneva e non ritiene tuttora: se dico "potenzialmente", è perché, al recepimento della Direttiva n. 98/71 e della norma che ha inserito le opere del design industriale fra quelle ammesse a fruire della tutela d'autore, ha fatto seguito una singolare vicenda legislativa che si è di recente conclusa nel modo peggiore si potesse immaginare per gli interessi del design italiano (a livello di creatori, di industria e di Sistema Paese). In estrema sintesi, subito dopo il recepimento della Direttiva, il governo italiano (quello precedente, di centrosinistra) ha disposto un rinvio di 10 anni nell'applicazione della tutela basata sul diritto d'autore per le opere di design già brevettate e cadute in dominio pubblico alla scadenza del titolo brevettuale. La conseguenza pratica è che mentre le opere del design non brevettate come modelli o disegni fruiscono da subito della tutela col diritto d'autore, le opere del design brevettate, ma cadute in dominio pubblico, non godono di questa ulteriore forma di protezione per ben 10 anni. Viene naturale chiedersi se dietro questa manovra veramente paradossale, che oltre a tutto cela un vero e proprio sabotaggio degli obiettivi comunitari, non vi sia l'influenza elettorale dell'industria delle imitazioni, questa piaga parassitaria che inquina numerosi distretti industriali italiani in cui, senza alcun investimento in ricerca e sviluppo e senza alcuna attenzione all'autentica progettazione, ci si limita a copiare il design di successo. Ma c'è di peggio: coerente con sé stesso anche al di là dell'alternanza degli schieramenti al potere, il governo italiano (quello attuale, di centrodestra) ha di recente approvato in via definitiva la Legge n. 273/2002 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", titolo che suona alquanto beffardo per lo meno per gli articoli che riguardano il design. Quanto essa dispone in questo campo fa prevedere risultati che potrebbero essere disastrosi e che in ogni caso la protezione del grande design italiano a un livello assai poco soddisfacente e largamente al di sotto delle aspettative degli operatori del settore. Tale legge ha infatti ridotto a 25 anni dopo la morte dell'autore la protezione assicurata con il diritto d'autore (contro i 70 anni previsti dalla normativa generale), quasi che il diritto d'autore sulle opere del design fosse un diritto d'autore di serie B, ed ha subordinato l'accesso dell'opera di design a questa ulteriore forma di protezione (protezione che invece strutturalmente nasce ipso facto) ad una procedura di denuncia equiparabile alla registrazione, da effettuarsi presso la presidenza del Consiglio dei Ministri contestualmente al deposito della domanda di registrazione del disegno o modello (per i disegni o modelli nuovi), oppure entro tre mesi (ma perché non tre giorni!!!) dalla data di entrata in vigore della nuova legge (29 dicembre 2002) per i disegni o modelli già registrati e non ancora scaduti. Sarà interessante verificare se la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia i mezzi e gli strumenti per ricevere le denuncie di cui sopra, quantomeno quelle di coloro che riusciranno a rispettare il brevissimo termine assegnato. In definitiva, ad un primo passo avanti (europeo) verso un'adeguata protezione delle opere di design, sono seguiti due passi indietro (italiani), con buona pace dei designer e dei produttori di oggetti dell'industrial design e del Sistema Italia nel suo complesso, confermando così ancora una volta, se mai ve ne fosse stato bisogno, il singolare atteggiamento del legislatore italiano verso le opere del disegno industriale, che sono state, nel corso dell'ultimo decennio, protagoniste di vicende normative al limite del grottesco e tali da dare l'impressione che più che tutelare i creatori il legislatore si sia preoccupato di non danneggiare la fiorente industria dell'imitazione.
Se le istituzioni sono contro le forze produttive
Vi è una triste lezione in tutto ciò: la nostra nazione, meglio, chi amministra la nostra nazione, dovrebbe rispettare, difendere, ed aiutare coloro che con la propria intelligenza hanno contribuito a questo "miracolo" di ricostruzione di immagine del paese. Tutto, esattamente tutto, è stato invece fatto da parlamenti e governi di qualsiasi segno politico affinché accadesse il contrario, premiando anzi i furbi che, utilizzando la ricerca e gli investimenti altrui, si permettono di copiare pedissequamente ed impunemente i prodotti di maggior successo. Furbi di nazionalità italiana soprattutto; ed ultimamente, sempre in maggior misura, furbi di tutto il mondo tra i quali eccellono quelli dei paesi asiatici, cinesi in testa. Furbi che copiano idee di altri, quindi ladri. Ladri di intelligenza altrui, veri e pericolosi delinquenti.





bando_cococo_legale.pdf
CatalogoMissioni.xls