Garanzia finanziaria

In evidenza


Dal 25 dicembre 2010, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 205/2010 (articolo 25, comma 1, lettera c) non è più richiesta la garanzia finanzia nei seguenti casi:

  • iscrizione/rinnovo categoria 4

  • iscrizione/rinnovo categoria 1 nel caso di raccolta e trasporto esclusivo di rifiuti urbani non pericolosi

A seguito di quanto disposto dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali (circolare 240/2011, lettera B) l'iscrizione nella categoria 1 è subordinata alla prestazione della garanzia finanziaria solo se l'impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi.

Garanzia finanziaria


CHE COS'E'

La garanzia finanziaria è una fideiusione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa sottoscritta a favore del Ministero dell'Ambiente da parte dell'impresa che richiede iscrizione o rinnovo all'Albo Gestori Ambientali con procedura ordinaria nelle seguenti categorie:

  • 1 (per la gestione dei rifiuti urbani pericolosi)
  • 5 - 8 - 9 -10

QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA

La garanzia finanziaria viene richiesta dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali con la comunicazione di accoglimento dell'iscrizione o del rinnovo.

I termini per la presentazione della garanzia finanziaria, pena la decadenza della domanda di iscrizione o rinnovo, sono:

Per l'iscrizione: 90 giorni

Per il rinnovo: 45 giorni

I termini decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dalla sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali.

Se la garanzia finanziaria viene inviata per posta fa fede la data del timbro postale di invio.

CHI LA RILASCIA

Può essere richiesta agli istituti bancari o alle società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.
L'elenco delle società assicurative abilitate al rilascio del contratto di fideiussione è disponibile alla voce "Albo Imprese" nel sito www.isvap.it/

CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE - IMPORTI E RIDUZIONI

DURATA DELLA GARANZIA FINANZIARIA

La garanzia finanziaria assicura la copertura di un eventuale danno ambientale causato dall'impresa nell'esercizio della sua attività, durante il periodo dell'iscrizione all'Albo.

Per tale motivo la garanzia finanziaria deve avere una validità di sette anni, pari ai cinque anni di iscrizione dell'impresa all'Albo, più un ulteriore periodo di due anni a copertura di eventuali inadempienze che potrebbero verificarsi nel periodo successivo al quinquennio di iscrizione.

Revoca della garanzia finanziaria

  • Allo scadere dei cinque anni di iscrizione e a seguito di domanda di rinnovo dell'iscrizione la garanzia viene revocata con provvedimento rilasciato dalla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali ed inviato all'impresa.
  • La garanzia finanziaria viene revocata dalla Sezione regionale dell'Albo anche nel caso di cancellazione della categoria.
  • A seguito di quanto disposto dal decreto legislativo 205/2010 (esonero dalla prestazione della garanzia finanziaria per la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi; prestazione della garanzia finanziaria per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani pericolosi in base alla quantità annua gestita) la revoca della garanzia finanziaria può essere richiesta dalle imprese iscritte nella categoria 1 e/o 4.

Svincolo della garanzia finanziaria

La garanzia finanziaria resta efficace per un ulteriore periodo di due anni dalla data di revoca, allo scadere del quale si estingue automaticamente, così come indicato nel provvedimento di revoca rilasciato dalla Sezione.

L'impresa, decorsi due anni dalla data di revoca, può richiedere presso l'istituto bancario o la società assicurativa, lo svincolo della garanzia finanziaria presentando la fideiussione originale ed il provvedimento di revoca dell'Albo Gestori Ambientali.

SOSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA

La garanzia finanziaria può essere sostituita solo nel caso in cui l'impresa intenda rivolgersi ad un altro istituto bancario o società assicurativa.

In questo caso nel testo della fideiussione occorre specificare:

1) che la nuova fideiussione sostituisce la precedente fino alla scadenza prevista dalla vecchia fideiussione.
2) se l'istituto bancario/assicurativo si fa carico o no del periodo pregresso.

Se  il nuovo istituto bancario/assicurativo si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene subito svincolata.

Se il nuovo istituto  bancario/assicurativo non si fa carico del periodo pregresso la vecchia fideiussione viene revocata, ma resta efficace e vincolata per altri due anni.
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articoli 12 e 14, decreto Ministero dell'Ambiente 406/1998 (in formato pdf 61 kB)

Articolo 212, commi 10-11, decreto legislativo Ministero dell'Ambiente n. 152/2006 (in formato pdf 52 kB)

Circolare Comitato Nazionale Albo n. 240 del 9 febbraio 2011 (in formato pdf  256 kB)
Applicazione disposizioni decreto legislativo  3 dicembre 2010, n. 205