In Italia, i prodotti offerti in vendita al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sull' etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, almeno le indicazioni relative a:

  • denominazione legale o merceologica del prodotto
  • nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea
  • eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente
  • materiali impiegati e metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto
  • istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto

Sono esclusi:

  • i prodotti disciplinati da norme comunitarie e dai relativi atti di recepimento nazionale
  • i prodotti disciplinati da norme nazionali, per gli aspetti già considerati

I prodotti disciplinati da norme comunitarie prevedono già obblighi specifici di etichettatura. Se ne riportano i principali nelle sezioni dedicate: calzature, tessili, giocattoli, prodotti elettrici

Normativa

Codice del Consumo-D.lgs 206/2005- artt. 5 -12 (in formato pdf 64 kB)

Sanzioni

La mancata ottemperanza agli obblighi di informazione nei termini sopra riportati comporta una sanzione da euro 516 a euro 25.823.La determinazione della misura della sanzione farà riferimento ai seguenti criteri: prezzo del prodotto e unità di prodotto poste in vendita.

Autorità di vigilanza

Polizia amministrativa, fermo restando il potere di accertamento degli organi di Polizia giudiziaria.