disposizioni del Comitato Nazionale del 2 agosto 1999

Disposizioni

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Oggetto: aggiornamento delle iscrizioni all'Albo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto 28 aprile 1999, n.406.

Sulla G.U. del 26 giugno 1999, serie generale - n. 148, e' stato pubblicato il decreto 23 aprile 1999 concernente modificazioni al decreto 8 ottobre 1996 recante modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti).

A seguito dell'entrata in vigore di tale decreto risulta possibile procedere all'aggiornamento delle iscrizioni relative alle attivita' di raccolta trasporto dei rifiuti, effettuate ai sensi del decreto 21 giugno 1991, n. 324, sulla base delle categorie e classi previste dal decreto 28 aprile 1998, n.406.

 1. Rapporto di corrispondenza tra categorie e classi d'iscrizione.

Al fine di procedere all'aggiornamento delle iscrizioni effettuate ai sensi del decreto 21 giungo 1991, n.324, si deve fare riferimento al rapporto di corrispondenza tra le categorie e classi d'iscrizione stabilito con deliberazione del Comitato nazionale prot. N.002 del 29 marzo 1999.
Resta salva la facoltà' delle imprese di richiedere il passaggio della classe di appartenenza ad altra classe. 

2. Tipologie di rifiuti oggetto dell'attivita'.

A - In sede di aggiornamento delle iscrizioni in base alle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 406/98, le tipologie di rifiuti per i quali e' stata deliberata l'iscrizione ai sensi del D.M. 324 /91, dovranno essere precisate con il relativo codice CER.
La corrispondenza tra le tipologie di rifiuti individuate nel provvedimento d'iscrizione adottato ai sensi del D.M. 324/91 e quelle individuate con il rispettivo codice CER con il provvedimento di aggiornamento dell'iscrizione ai sensi del D.M. 406/98, deve essere attestata, anche ai fini della compatibilita' delle stesse con le caratteristiche tecniche dei veicoli utilizzati, da apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 15/68, a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa e del responsabile tecnico.
Per tale corrispondenza si deve fare riferimento al manuale di trascodifica allegato al decreto 4 agosto 1998, n.372.

B - Qualora l'aggiornamento riguardi iscrizione deliberate ai sensi del D.M. 324/91 per la raccolta e trasporto di rifiuti classificati speciali, non tossico - nocivo in base al D.P.R. 915/82, i quali a seguito dell'entrata in vigore del D.L.gs 22/97 sono invece classificati pericolosi (sono cioe' compresi nell'allegato "D" al decreto legislativo medesimo), le Sezioni regionali possono deliberare l'aggiornamento dell'iscrizione nella categoria 5 di cui al D.M. 406/98 purche' siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

  1. l'aggiornamento dell'iscrizione nella categoria 5 di cui al D.M. 406/98 deve essere limitata esclusivamente alle tipologie di rifiuti per le quali l'interessato ai sensi del D.M. 324/91.
  2. deve essere acquisita dichiarazione, resa ai sensi della legge 15/68 dall'interessato e dal responsabile tecnico, con la quale i medesimi attestano che i requisiti tecnici dei mezzi utilizzati soddisfano le condizioni e le disposizioni stabilite dal D.M. 406/98 per l'iscrizione nella categoria 5.
  3. deve essere prestata la garanzia finanziaria per l'importo relativo alla categoria 5 di cui al D.M. 406/98, ai sensi del D.M. 8 ottobre 1996 come specificato dal D.M. 23 aprile 1999.

L'eventuale richiesta di estendere l'iscrizione nella suddetta categoria 5 ad altre tipologie di rifiuti pericolosi, diversi da quelli per i quali l'interessato risulta iscritto ai sensi del D.M. 324/91, resta ovviamente sottoposta alla procedura ordinaria prevista per le nuove iscrizioni.
La medesima procedura ordinaria si applica, altresi', per il rinnovo delle iscrizioni effettuate ai sensi del D.M. 324/91 in scadenza.

 3. Procedimento di aggiornamento delle iscrizioni deliberate ai sensi del D.M. 324/91.

Ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni deliberate ai sensi del D.M. 324/91, le Sezioni regionali provvedono a richiedere alle imprese iscritte all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti la seguente documentazione:

  1. il modello di cui all'allegato "A" debitamente compilato.
  2. appendice alla polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria gia' previste che indichi le nuove categorie e classi con la specificazione della popolazione complessivamente servita, relativamente all'iscrizione nella categoria 1, e della quantita' annua complessivamente trattata, relativamente all'iscrizione nelle categorie 4 e 5.

Le imprese debbono presentare la suddetta documentazione entro i 90 giorni dalla ricezione della richiesta della sezione regionale.
La Sezione regionale delibera l'accettazione dell'appendice alla polizza fideiussoria assicurativa o alla fideiussione bancaria e formalizza il provvedimento d'iscrizione aggiornato ai sensi del D.M. 406/98 secondo lo schema riportato nell'allegato "B".
Dell'emanazione del provvedimento d'iscrizione aggiornato viene data comunicazione al Comitato Nazionale ed alla provincia territoriale competente.
In sede di aggiornamento delle iscrizioni le Sezioni regionali garantiscono alle richieste di passaggio dalla classe di appartenenza ad una classe inferiore la priorita' necessaria per evitare agli interessati oneri non corrispondenti all'attivita' effettivamente svolta, tenuto anche conto che il passaggio a dette classi si e' reso possibile solo con l'entrata in vigore del citato D.M. 23 aprile 1999 riguardante le garanzie finanziarie che devono essere prestate dalle imprese di trasporto dei rifiuti.
In attesa dell'aggiornamento dell'iscrizione ai sensi del D.M. 324/91, e in ogni caso non oltre il termine di scadenza della medesima, le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni e delle clausole stabilite nel contratto di fideiussione.
L'efficacia dell'iscrizione aggiornata resta comunque limitata al termine di durata previsto per l'iscrizione deliberata ai sensi del D.M. 324/91.

 4. Numero d'iscrizione all'Albo.

Alle imprese iscritte all'Albo ai sensi del D.M. 406/98, deve essere assegnato un nuovo numero d'iscrizione su base regionale.
Il nuovo numero d'iscrizione e cosi' composto:

  1. prefisso alfabetico costituito dalla sigla della provincia ove ha sede la Sezione regionale.
  2. numero progressivo con riferimento all'ordine cronologico di emanazione dei provvedimenti d'iscrizione ai sensi del D.M. 406/98 (aggiornamento o nuove iscrizioni) a Partire dall'unita'.
  3. Al numero seguente la lettera O, se trattasi di iscrizione con procedura ordinaria, la lettera S, se trattasi di iscrizione con la procedura semplificata ai sensi dell'art. 30 commi 16 e 16 bis, del decreto legislativo 22/97, la lettera C, se trattasi di iscrizione con procedura semplificata ai sensi dell'art. 30, comma 10 del medesimo decreto legislativo.

N.B. Ad ogni impresa viene assegnato un unico numero di iscrizione. Se la stessa impresa viene iscritta ll'albo con differenti procedure d'iscrizione, vanno apposte di seguito tutte le lettere identificative delle procedure con le quali e' stata effettuata l'iscrizione.

IL SEGRETARIO
(Dott. Eugenio Onori)

IL PRESIDENTE
(Avv. Maurizio Pernice)