Costi, Diritti e Modalità di pagamento


Si seguono le stesse modalità delle Società per azioni e le Società a responsabilità limitata, a seconda del tipo prescelto, con le seguenti precisazioni:

  1. Non si paga l'imposta di bollo per le Cooperative sociali (in quanto Onlus ai sensi del D.Lgs 460/97)
     
  2. Solo per le Cooperative sociali, la riduzione del 50% dell'importo dei diritti di segreteria dovuti per il deposito d'iscrizione, modificazione e cancellazione degli atti nel Registro Imprese.

IMPORTANTE:
- quando vengono presentate più domande o denunce con il medesimo atto, viene applicato il diritto di importo più elevato
- per l'eventuale autenticazione di firma non si paga alcun diritto
- il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successive include il costo della visura
- in caso di nuova Società occorre pagare il Diritto annuale all'atto dell'iscrizione secondo gli importi previsti; il versamento può essere effettuato tramite il modello F24
- per l'invio delle pratiche telematiche, la Convenzione Telemaco ha previsto un costo aggiuntivo di Euro 2
- per informazioni generali sull'imposta di bollo vedi Costi, Diritti e Modalità di pagamento
- per le dununce R.E.A. (modello S5, UL) vedi Repertorio economico amministrativo
- per la denuncia (modello SE) vedi Sedi secondarie
- quando viene presentata la prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente, ad un legale rappresentante dell'impresa, una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.