Controlli: la Vigilanza Oltre alle funzioni tradizionali d'istituto previste, "Verificazione Prima, Verificazione Periodica" essenzialmente di tipo tecnico e finalizzate ad assicurare la tutela della fede pubblica in tutti quei settori di utilizzo di strumentazione finalizzato ai rapporti inter partes di particolare rilevanza riveste la funzione di vigilanza.
La Vigilanza è quell'attività diretta ad accertare, mediante non preavvisati controlli, la corretta applicazione delle disposizioni in materia di metrologia legale. Sotto l'aspetto del controllo "nuovo approccio", c'è da dire che recenti novazioni legislative hanno profondamente innovato gli istituti di cui sopra: sia con l'introduzione della Concessione di Conformità Metrologica, che consente ai fabbricanti metrici, alle condizioni previste dalle norme, di autocertificare la produzione con il sistema di Garanzia della Qualità delle produzione, che con quello dell'accreditamento dei laboratori per l'esecuzione della Verificazione Periodica degli strumenti metrici svolta di conserva agli Uffici Metrici delle Camere di Commercio. Al sistema camerale, quindi, residua la funzione di vigilanza e controllo circa il corretto esercizio delle Concessioni di Conformità Metrologica e dei Laboratori che operano in regime di accreditamento.
Nel corso di questi ultimi anni, diverse operazioni di vigilanza, condotte dall'Ufficio Metrico, di conserva con altri organi dello Stato, quali Guardia di Finanza e Polizia stradale, hanno comportato l'accertamento di violazioni costituenti reato, che hanno determinato anche il sequestro di strumenti metrici irregolari e la conseguente denuncia all'autorità giudiziaria: trattasi per lo più di misuratori per carburanti stradali rinvenuti alterati. Non v'è chi non veda come, l'alto prezzo al litro, raggiunto dai carburanti debba essere l'ulteriore stimolo al compimento dei controlli previsti, dedicando al settore particolari attenzioni e sinergie, come già accaduto con altri organi della pubblica amministrazione.
Altri settori energetici, definiti come strategici in ogni Stato moderno, passano quasi completamente indenni dal controllo metrologico: è il caso dei contatori di gas e di quelli di energia elettrica. Per tali categorie di strumenti, tranne i contatori di gas dove è prevista la sola Verificazione Prima in fabbrica, ma non quella Periodica né tantomeno la Vigilanza, v'è assoluta assenza dei controlli. Ci si auspica che opportuni interventi normativi possano colmare tali ingiustificabili lacune, allo scopo di dare non solo sostanzialità e corpo ai principi di tutela di cui si è detto in precedenza, ma anche e soprattutto perché l'azione di regolazione e tutela del mercato si dispieghi nella sua più completa efficacia.
La scelta di un modello di economia liberista, come quello adottato dai nostri padri costituenti, non può infatti prescindere da scelte di indirizzo politico e conseguente azione amministrativa che deflettano dai principi essenziali dell'economia liberista: il mercato, infatti, luogo ove si svolge per elezione il confronto tra la domanda e l'offerta, raggiungendo nel prezzo il suo punto di naturale equilibrio, deve essere vissuto con la consapevolezza che l'Ordinamento assicuri in concreto, nei confronti di tutti (erga omnes), l'effettivo rispetto delle regole che presidiano il giusto dispiegamento. È nel principio di effettività dei controlli che si sostanzia "lo star del credere" del consumatore: alla realizzazione di ciò è chiamato, in ultima analisi quindi, il sistema camerale. Ciò, ovviamente, spazia dai meccanismi della fissazione delle tariffe, al controllo della sicurezza dei prodotti e alla certezza che negli scambi commerciali le quantità dichiarate corrispondano a quelle reali
Verifica straordinaria di contatori di gas in contestazione. Da parte di fabbricanti e utenti metrici, sono stati posti a quest'Ufficio quesiti circa le modalità da seguire in ordine all'esecuzione di prove in caso di contestazione su consumi di gas conteggiati dai contatori, ovvero dubbi circa il corretto funzionamento dei contatori del gas. A tal proposito, l'art. 87 del vigente Regolamento sul Servizio Metrico approvato con Regio Decreto del 31/01/1909 n. 242 stabilisce che la domanda di verifica può essere fatta a richiesta dell'impresa del gas o del consumatore.
Tale verificazione, deve farsi in contraddittorio delle parti, a meno che una di esse, non intervenendo, abbia previamente dichiarato di accettare le conclusioni dell'ufficiale metrico. Pertanto, in materia di metrologia legale le uniche procedure da seguire previste dal legislatore sono quelle indicate dal predetto art. 87: ove deve prevalere l'applicazione del principio del contraddittorio.
Tutto ciò premesso, il modello di domanda di cui sopra potrà essere scaricata (in formato doc 20,5 kb) e, una volta compilata, dovrà essere poi trasmessa a quest'Ufficio. Si avverte inoltre che allo scopo di tutelare il principio del contraddittorio, il contatore in contestazione deve essere rimosso in presenza delle Parti, dandone atto in apposito verbale di operazioni di avvenuta rimozione, provvedendo altresì a sigillare il contenitore con firme delle Parti medesime.
Per i misuratori bollati in base alla norma nazionale e quindi muniti dei bolli di Verificazione Prima nazionale, si applica la norma di cui al:
a) Regio Decreto nr 226 del 12 giugno 1902 che all'articolo 39 recita: "tra il volume indicato dal misuratore e il volume di gas effettivamente erogato si tollera una differenza fino al 2% se in meno e solamente fino all'1% se è in più". Per i misuratori bollati in base alla norma CEE e quindi muniti dei bolli di Verificazione Prima CEE, si applica la norma di cui al: b) Il D.P.R. nr 857 del 23 agosto 1982 che recepisce le Direttive CEE 71/318/CEE e successive stabilisce che gli errori massimi tollerati sono così stabiliti: ± 3% per portate comprese tra la portata minima e sino al doppio della portata minima; ±2% per portate oltre il doppio della minima e sino alla portata massima. Si specifica che nel caso in cui, l'errore riscontrato in sede di verifica superi il doppio della tolleranza max ammessa, lo strumento, ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico delle Leggi Metriche, è da considerarsi falso, e pertanto si procede al sequestro dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 472 del Codice Penale. Si indicano di seguito gli indirizzi di tre Laboratori dell'Area milanese, metrologicamente idonei all'esecuzione degli accertamenti tecnici, che potranno essere contattati dalle Parti affinché sia indicato nella domanda di cui sopra, presso quale Laboratorio sarà concentrato il contatore per la successiva verifica.
S.a.m.gas S.r.l - S.P. 33 km 0,6 - 20080 Vernate (MI) Rimiflu S.r.l - Via Magellano 5/B - 20090 Cesano Boscone (MI) MI.GAS. s.n.c. - Via Giordano, 11 - 20034 Birone di Giussano (MI) |