scarica il file (in formato pdf 55 kb)
di Giovanni Nicola Giudice
Responsabile del Servizio di Conciliazione presso la Camera Arbitrale di Milano, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano. Componente del Giurì del Design orafo di Assicor
Come in altri settori economici, anche per quanto riguarda la tutela del design, la normativa in vigore (italiana ed europea) prevede una serie di strumenti finalizzati alla protezione dei titolari del diritto. Questo avviene perché l'ideatore ha la necessità di vedere riconosciuta e protetta l'originalità della propria idea rispetto alla concorrenza. In questo particolare settore, la litigiosità è particolarmente elevata e questo avviene sia perché la presunta imitazione è, potenzialmente, foriera di un danno economico, sia perché essa va a colpire direttamente il capitale creativo delle imprese (e del designer), contribuendo così ad aumentare la componente emotiva del conflitto stesso. Ad una tutela formale di questi diritti purtroppo, non sempre corrisponde, nei fatti, un'adeguata protezione effettiva. L'avvio di un'azione legale non è sempre il miglior rimedio possibile di fronte al manifestarsi di una controversia. Anzi, è bene pensare anche alle conseguenze negative che una lite giudiziale può avere nei rapporti tra le due parti: l'interruzione di ogni rapporto commerciale è spesso fonte di perdite consistenti, in certi casi anche superiori al danno presunto. Inoltre, la lite giudiziale crea ulteriori "scompensi": i tempi lunghi del processo civile spesso, se non sempre, si tramutano in vittorie inutili e spesso costose. Alle condizioni sopra indicate, è ancora possibile pensare ad una tutela effettiva del design? Evidentemente i margini di "protezione" garantiti dal diritto sono molto più ristretti di quanto non possa sembrare. Se si pensa alla tutela del principio (morale, ancor prima che normativo), vi sarebbe la tentazione di dare una risposta negativa. In realtà esiste un'alternativa, concreta, di ragionare intorno al problema e tentare, in modo equo e collaborativo, di raggiungere una soluzione soddisfacente che consenta alle parti di salvaguardare i rispettivi interessi, evitando una lunga e spesso improduttiva controversia legale. La conciliazione è uno strumento che rientra nel più ampio sistema degli strumenti cd. ADR (Alternative Dispute Resolutions). Attraverso tale acronimo, si suole indicare una serie di mezzi grazie ai quali due parti in lite cercano di risolvere una controversia seguendo una via alternativa rispetto alla giustizia ordinaria. Negli Stati Uniti, dove le ADR si sono sviluppate con maggiore successo e sono oggi estremamente utilizzate, se ne possono identificare diverse forme. In Italia, dove l'evoluzione della "giustizia alternativa" è stata molto più lenta e recente, si possono, ad oggi, individuare due strumenti "alternativi": l'arbitrato e la conciliazione. Nel primo caso, si tratta di un "processo privato" in cui le parti, nei casi in cui la legge lo consente, deferiscono ad un terzo soggetto il compito di decidere della controversia. Nella conciliazione, invece, le parti chiedono ad una terza persona di aiutarle a raggiungere un accordo soddisfacente, attraverso una procedura assolutamente riservata. Questo terzo soggetto (il conciliatore) è, come nel caso dell'arbitro, neutrale e imparziale, ma non ha alcun potere di natura decisoria. Il suo compito si concretizza nell'aiutare le parti a far evolvere la trattativa verso una conclusione positiva e soddisfacente per entrambe. In Italia la conciliazione è offerta soprattutto dalle Camere di Commercio; a loro è affidato il ruolo istituzionale di essere la "casa del mercato", il luogo in cui le controversie commerciali possono essere risolte con la comune soddisfazione delle parti in conflitto.
Un caso esemplare di conciliazione
Un caso pratico, attinente un contenzioso in materia di design, è stato recentemente affrontato presso il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano; la breve sintesi che segue (opportunamente modificata in alcuni aspetti per rispettare la riservatezza delle parti), dimostra l'efficacia dello strumento conciliativo e delle sue potenzialità. Un'azienda orafa (che, per semplicità, chiameremo "Alpha"), aveva deciso di diversificare la propria produzione, specializzando una parte della propria attività nel campo dell'orologeria. L'investimento, in tempo e denaro, era stato cospicuo. Particolare cura era stata destinata alla progettazione di uno specifico modello di orologio da polso che avrebbe dato poi origine, per la singolarità delle sue forme, ad una esclusiva collezione. Su consiglio del proprio avvocato, la Alpha aveva deciso di proteggere la propria creazione con un brevetto. Dopodiché era stata avviata una campagna promozionale, completamente incentrata sul nuovo prodotto, nella quale l'impresa aveva investito ingenti risorse. Pochi mesi dopo, la Alpha, sentendosi al riparo da possibili imitazioni, intraprese un'azione legale nei confronti di un'impresa straniera concorrente ("Beta") che, nel frattempo, aveva lanciato sul mercato un orologio con caratteristiche similari. Il legale dell'azienda Alpha, nel corso dei primi incontri con i propri assistiti, avvertì questi ultimi dei rischi connessi ad un'eventuale azione legale. La cautela del legale della Alpha era dettata dalla personale convinzione che potessero esserci "margini di trattativa" che non era stato possibile esplorare, anche in ragione dei pessimi rapporti che si erano venuti a creare tra le due imprese. Dopo una lunga trattativa, gli avvocati di Alpha e Beta riuscirono a condurre le proprie assistite ad un incontro di conciliazione presso il Servizio di Conciliazione di Milano. L'incontro di conciliazione si svolse nel giugno del 2002 e vi presero parte i titolari delle due imprese, assistiti dai propri legali. Fin dall'inizio il conciliatore chiarì che il proprio compito non era quello di giudicare la controversia, bensì quello di aiutare le parti a collaborare tra loro per trovare una soluzione al problema che le divideva. Per brevità, non può essere qui descritta la complessa trattativa che ne seguì. Basti solo accennare al fatto che il conciliatore, così come normalmente avviene, discusse separatamente con le parti al fine di individuare quali fossero i rispettivi interessi e come questi potessero essere perseguiti senza che ciò costituisse un danno per l'altra parte. Alla conclusione di un incontro durato quasi sei ore, le parti giunsero ad un'intesa. Poiché le due parti avevano un mercato di riferimento assolutamente differente (Alpha agiva soprattutto in Europa, mentre Beta operava soprattutto sul mercato asiatico) le parti conclusero di sottoscrivere un accordo per la commercializzazione, da parte di Beta, del modello di Alpha. Beta, per contro, oltre ad ottenere una percentuale sui proventi di tale operazione, ebbe la possibilità di commercializzare i propri prodotti attraverso i canali commerciali di Alpha. L'incontro, che pose le premesse per l'accordo, poi definito dai legali delle due imprese, si risolse così in modo soddisfacente, consentendo alle parti di ricavare un guadagno da una situazione che stava diventando costosa ed improduttiva per entrambe. Il caso specifico sopra esaminato può aiutare a capire le potenzialità dello strumento conciliativo. Nondimeno, occorre sottolineare come tale controversia abbia elementi distintivi piuttosto ricorrenti, all'interno della tutela del design. In particolare si può evidenziare:
- la necessità di trovare soluzioni in tempi ragionevoli; ¿ l'opportunità di mantenere buone relazioni commerciali, anche con i competitors;
- la possibilità di cedere lo sfruttamento dei diritti connessi alla creazione dell'opera di design. Questa considerazione è alla base del successo che l'utilizzo della conciliazione ha avuto, nei paesi stranieri, in applicazione alle controversie connesse alla proprietà intellettuale. Si ricorda, in modo particolare, come la stessa Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) abbia ormai da tempo attivato un servizio di mediazione, con risultati decisamente interessanti1. Il mondo della proprietà intellettuale, di cui il design è un elemento di primaria importanza, è, in questo senso, ricco di potenziali contenziosi. Per le proprie peculiari caratteristiche, questo settore pare uno dei più adatti per consentire al conciliatore di far emergere soluzioni creative, soddisfacenti ed in grado di consentire la prosecuzione di rapporti commerciali se non, nelle migliori ipotesi, permettere la creazione di nuovi.
Note
1. Si veda, per ulteriori informazioni, il sito www.wipo.org.





VademecumBilanci2021.pdf
convegno-conti-correnti_ok.doc