E' possibile compensare il credito del diritto annuale con altri tributi e contributi a debito, o con lo stesso diritto annuale. Possono avvalersi della compensazione i contribuenti che per errore:

  • hanno versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno
  • hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto.

1. La compensazione viene effettuata con modello F24 - sezione ICI ed altri Tributi locali - indicando nelle colonne :

1.1. codice ente locale - MI
1.2. codice tributo - 3850
1.3. anno di riferimento - anno del diritto a credito
1.4. importo a credito compensati - importo

2. La seconda sezione da compilare dipende dalla natura del tributo/contributo a debito.

E' inoltre possibile portare in compensazione eventuali crediti vantati per altri tributi e/o contributi con quanto dovuto per il diritto annuale.

NON E' POSSIBILE COMPENSARE GLI IMPORTI VERSATI CON IL CODICE 3852 (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale).

 

Compensazione e maggiorazione

Il diritto annuale - pagato nel primo mese successivo la scadenza del termine di versamento, avvalendosi dello strumento della compensazione di crediti vantati per altri tributi/contributi - deve essere maggiorato della percentuale dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo ( art. 3 Circolare n. 3587/c Ministero Attività produttive ).