| La denuncia di inizio di attività per il commercio all'ingrosso è subordinata al possesso di determinati requisiti: - in caso di commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari è necessario possedere i soli requisiti morali
- in caso di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari occorre possedere sia i requisiti morali che i requisiti professionali.
REQUISITI MORALI Non possono esercitare l'attività commerciale: - coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia), ovvero a misure di sicurezza non detentive.
Il divieto di esercizio dell'attività, per le cause previste ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l'accertamento antimafia (decreto legislativo 252/98), quindi dai titolari per le imprese individuali, da tutti i soci per le snc, dai soci accomandatari per le Sas, dai legali rappresentanti e da tutti i componenti dell'organo amministrativo per le Srl, le Spa, le cooperative, le associazioni e gli enti; dal loro rappresentante in Italia per le società estere. I requisiti morali devono essere inoltre posseduti dall'eventuale altro soggetto preposto alla gestione commerciale. REQUISITI PROFESSIONALI L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: - aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare e/o un corso professionale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla regione
- essere in possesso di un titolo di studio abilitante la somministrazione di alimenti e bevande che vale anche per il settore alimentare (validità dal 2 marzo 2007 in base alla Legge Regionale 5/2007)
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
- aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavorante, o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.
- Se l'attività commerciale nel settore alimentare è svolta in forma societaria, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale. Il preposto alla gestione commerciale deve essere nominato con "apposito atto". Dato che il Ministero dello Sviluppo Economico non ne ha specificato la forma, la Camera di Commercio di Milano richiede la presentazione del Modello S5 o del Modello UL, sottoscritti dal legale rappresentante, e l'Intercalare P con i dati anagrafici del responsabile tecnico nella figura del preposto alla gestione commerciale sottoscritto dallo stesso (riferimento, per analogia, alle circolari ministeriali n. 3242/c e n. 3439/c- punto 5 c). Non devono essere allegati alla denuncia ulteriori documenti quali, ad esempio, l'estratto dell'eventuale verbale di nomina del preposto alla gestione commerciale. - Se l'attività commerciale nel settore alimentare è svolta in forma individuale, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al titolare e non ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale. Le denunce di iscrizione di impresa individuale, di inizio e variazione di attività, di apertura di unità locali e di inizio attività di commercio al'ingrosso presso unità locali già aperte, devono essere corredate dalla modulistica integrativa predisposta dall'Ufficio per la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari MO-DA39; MO-DA40; MO-DA41, il Modulo MO-DA41 è da allegarsi solo quando l'impresa non ha già precedentemente denunciato la nomina del preposto alla gestione commerciale. La modulistica è disponibile, oltre che presso gli sportelli della sede principale e delle sedi decentrate dalla Camera di Commercio, anche su questo sito alla sezione Modulistica deposito atti. Le società che effettuano il commercio all'ingrosso e cambiano gli amministratori devono far compilare ai nuovi amministratori le dichiarazioni relative ai requisiti morali e/o professionali ed allegarle alla pratica (Modello S2 e Intercalare P) depositata per la nomina alla carica di amministratore dei nuovi soggetti. |