Commercialisti, ragionieri e periti commerciali


Poteri attribuiti a commercialisti, ragionieri e periti commerciali in merito all'iscrizione/deposito di pratiche al Registro delle Imprese


La legge finanziaria 2004 (legge 350/2003), con l'aggiunta di due nuovi commi all'articolo 31 della legge 340/2000, ha introdotto la possibilità per ragionieri, commercialisti e periti commerciali, iscritti negli appositi albi e dotati di firma digitale, di:

  • richiedere, su incarico dei legali rappresentanti, l'iscrizione di atti societari (non notarili) al Registro delle Imprese
  • dichiarare la conformità all'originale degli atti indicati nell'articolo 2435 c.c. (bilancio d'esercizio e documentazione allegata, elenchi soci).

ISCRIZIONE DI ATTI SOCIETARI

I commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali che intendono chiedere l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di atti societari non notarili, possono farlo nel modo seguente:

  1. in seguito a procura speciale rilasciata da uno dei legali rappresentanti. In tal modo il legale rappresentante attribuisce al professionista il potere di chiedere, in suo nome e per suo conto, l'iscrizione/deposito dell'atto al Registro delle imprese (nota 1)

OPPURE

  1. dichiarando nel quadro 'note' del programma Fedra, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere stati incaricati dal legale rappresentante della società ad adempiere al deposito presso il Registro delle imprese e di essere iscritti presso uno degli appositi albi prefessionali; la dichiarazione deve essere fatta nel seguente modo:

"Io sottoscritto.................. nato a .................., il........., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiaro di essere iscritto all'Albo dei commercialisti / ragionieri di...............(indicare l'Ordine/Collegio presso cui si il dichiarante è iscritto) e di chiedere l'iscrizione della presente dichiarazione al Registro delle Imprese di .......................(indicare la provincia) su incarico conferito dai legali rappresentanti della società".

In questo modo quindi, il professionista può chiedere l'iscrizione/il deposito dell'atto semplicemente apponendo la propria firma digitale, al posto del soggetto obbligato.

E' importante a questo proposito specificare che rientrano nella categoria "atti societari":

  • l'iscrizione della cessazione dei membri dell'organo amministrativo
  • l'iscrizione della nomina e la cessazione dei sindaci (o dei membri del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione);

non rientrano invece nella categoria "atti societari":

  • le iscrizioni delle nomine dei membri dell'organo amministrativo, dei liquidatori e dei rappresentanti comuni degli obbligazionisti, trattandosi di adempimenti pubblicitari di carattere personale, cui è tenuto il singolo nominato. In questo caso, se i soggetti nominati sono privi di smart card, è necessario il conferimento di procura speciale al professionista affinchè sottoscriva, a nome del soggetto obbligato, la richiesta di iscrizione della nomina.

POTERE DI AUTENTICARE LE COPIE

Gli atti di cui i commercialisti, ragionieri e periti commerciali possono dichiarare la conformità (a seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2004 alla legge 340/2000) sono (articolo 2435 c.c.) i seguenti:

  • il bilancio di esercizio (prospetto contabile e nota integrativa)
  • l'elenco dei soci
  • il verbale di approvazione del bilancio
  • la relazione dell'organo amministrativo, dei sindaci o del soggetto incaricato del controllo contabile

Milano, 25 febbraio 2004.

Il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano
(Gianfrancesco Vanzelli)

Nota:

  1. La procura speciale può essere conferita con scrittura privata sottoscritta in forma semplice; va allegata la copia del documento di identità di chi conferisce procura; alla copia del documento di identità va abbinato il codice atto E20).